Poteri del Tribunale del Riesame in sede di rinvio a pronunciarsi sulla sussistenza del periculum in mora

La Suprema Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto inerente il caso in cui il Tribunale del Riesame abbia erroneamente annullato il sequestro.

Dal carattere interamente devolutivo del riesame tale per cui il Tribunale pur a fronte della contestazione del solo fumus , è legittimato all'annullamento del sequestro per insussistenza del periculum e dal carattere assorbente del giudizio sulla insussistenza del fumus rispetto a quello sulla sussistenza del periculum , discende il principio per cui, nell' ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro , imponendo una nuova valutazione sulla sussistenza del fumus , nel giudizio rescissorio il Tribunale, una volta ritenuto sussistente il fumus delicti , è tenuto a compiere la valutazione sulla sussistenza del periculum in mora , indipendentemente dal fatto che su tale aspetto non si fosse incentrata la richiesta di riesame . A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2331 depositata il 20 gennaio 2023 che in applicazione di tale principio ha rigettato un ricorso di cassazione avverso l'ordinanza impugnata dal Procuratore della Repubblica. Il caso. I fatti traggono origine da un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento che in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha nuovamente annullato il provvedimento del GIP con cui ai sensi dell'art. 12- bis del d.lgs 74/2000 e 321 comma 2 c.p.p. era stato disposto il sequestro del denaro nella disponibilità di una s.r.l. nonché in caso di impossibilita totale o parziale di eseguire tale sequestro, di somme di denaro o di ulteriori beni nella disponibilità dell'amministratore unico della società. Le soluzioni giuridiche. La sentenza della S.C. si interroga sulla questione relativa alla legittimazione del Tribunale del riesame a pronunciarsi sulla sussistenza del periculum in mora . Più in particolare la questione affrontata, è quella che attiene ai poteri del Tribunale del riesame in sede di giudizio rescissorio, dopo che la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di annullamento della misura cautelare reale solo sotto il profilo della ritenuta insussistenza del fumus delicti . Ci si interroga dunque se in tale caso il Tribunale del Riesame , laddove ritenga sussistente il fumus , conservi il potere di effettuare la valutazione della sussistenza del periculum in mora , anche quando tale ultimo profilo non era stato oggetto dell'originario ricorso al Tribunale del riesame. La soluzione della questione passa da una duplice considerazione la prima relativa all'oggetto della valutazione cui è chiamato il giudice nella emissione del provvedimento cautelare la seconda relativa alla natura del giudizio demandato al Tribunale del riesame attraverso l'impugnazione del provvedimento che dispone una misura cautelare reale o personale . Ora, quanto all' aspetto relativo all'oggetto della valutazione del giudice della cautela, la S.C. ha osservato che l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell' art. 321 c.p.p . si fonda sulla verifica della sussistenza sia del requisito del fumus commissi delicti , ovvero, secondo un più recente orientamento, della sussistenza di un concreto quadro indiziario, non dovendosi limitare il sindacato alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa Sez. 6, Polifroni, CED Cass. n. 272927 sia di quello del periculum in mora , ovvero nel caso di cui all' art. 321 comma 1 c.p.p. , della necessità di evitare che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi di un illecito già realizzato e agevolare la commissione di altri reati e nel caso di cui all' art. 321 comma 2 c.p.p. , della necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca S.U. Ellade, Ced Cass. n. 281848 . La S.C. non condivide l'impostazione del Procuratore Generale secondo cui consentire la proposizione di motivi nuovi in relazione alla udienza fissata per lo svolgimento della fase rescissoria derivante dalla pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, equivale a legittimare una sorta di restituzione della parte nel termine di decadenza. Invero, osserva la S.C. la valutazione cui è chiamato il giudice in sede di adozione del provvedimento come anche in sede di impugnazione deve seguire necessariamente l'ordine logico indicato, viceversa nel caso in cui si sia ritenuto insussistente il fumus nessuna valutazione potrà essere compiuta in ordine alla sussistenza del periculum . Quanto all'aspetto relativo alla natura del giudizio del riesame, il Collegio ha osservato che esso è totalmente devolutivo per espressa disposizione normativa con la conseguenza che il Tribunale del Riesame, a fronte della contestazione del solo fumus , possa annullare il decreto di sequestro sotto il profilo del periculum . E dunque, rileva la Corte il fatto stesso che il giudizio relativo alla adozione della misura cautelare consti di due passaggi, l'uno attinente al fumus e l'altro attinente al periculm , il primo dei quali, se negativo, ha carattere assorbente rispetto al secondo, fa sì che, nell'ipotesi in cui annulli per insussistenza del fumus , il Tribunale non sia tenuto a pronunciarsi anche in ordine al periculum . La conseguenza sottolinea la S.C. è quella che il Tribunale del giudizio rescissorio è tenuto a uniformarsi al dictum della Corte e dunque a rivalutare e motivare in ordine al fumus , ma conserverà poi, una volta superato tale passaggio e valutato come sussistente il fumus , il potere di operare la valutazione in merito al secondo requisito della misura cautelare, ovvero quello del periculum in mora . Il Collegio, affrontando la questione sollevata dal ricorrente della applicazione del principio espresso dalle S.U. Ellade, ovvero se esso debba valere anche con riferimento alla confisca avente carattere sanzionatorio, ha poi ritenuto che quel principio deve applicarsi anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto per reati tributari. In tale contesto sottolinea la S.C. a fronte della assenza di motivazione nel decreto di sequestro era precluso al Tribunale del Riesame uno scrutinio autonomo del periculum .

Presidente Montagni – Relatore Ricci Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento del 15 aprile 2022 che in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha nuovamente annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui ai sensi del D.Lgs 74 del 2000 art. 12 bis e art. 321 comma 2 c.p.p. era stato disposto il sequestro del denaro nella disponibilità della S. srl fino alla concorrenza di Euro 521.440, 72, nonché in caso di impossibilità totale o parziale di eseguire tale sequestro, di somme di denaro o di ulteriori beni nella disponibilità dell'amministratore unico della società D.R. . La articolata vicenda cautelare oggetto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame può essere così riassunta. 1.1. D.R. è indagato in qualità di amministratore unico della D. M. srl , oggi S. srl , esercente l'attività all'ingrosso e al dettaglio di M. di arredamento per non aver versato, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta per il periodo di imposta 2017 pari a 521.440,72, fatto accertato in OMISSIS il 27.12.2018 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta del Pubblico Ministero ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di danaro nella disponibilità della D. M. srl oggi S. srl fino alla concorrenza dell'importo della imposta evasa, pari ad Euro 521.440,72 ed in via subordinata, per l'ipotesi di accertata insufficienza in sede esecutiva, della disponibilità liquide della predetta società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni nella disponibilità di D.R. per un valore pari alla differenza tra l'importo della imposta evasa e l'importo delle somme societarie già sottoposte a sequestro. 1.3 II Tribunale del Riesame, adito dall'indagato, con ordinanza del 29 luglio 2021 ha annullato il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti per l'operatività della scriminante di cui all' art. 51 c.p. posto che il dovere di adempiere può essere imposto anche da norme giuridiche nella specie artt. 167 e 168 L. Fall . e che l'omesso versamento dell'imposta dovuta non poteva essere considerato contra ius in quanto legittimato, a tutto voler concedere, dall'avvenuta ammissione alla procedura concorsuale . 1.4. La Corte di Cassazione con sentenza del 2 dicembre 2021, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Benevento rilevando che essa si poneva in contrato con la direttrice interpretativa maggioritaria, secondo cui la procedura di concordato scrimina i reati di omesso versamento solo ove sia intervenuto il provvedimento del Tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, il pagamento dei suddetti debiti, mentre in mancanza di dette condizioni il mero decreto di ammissione non vale a scriminare retroattivamente gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente. 1.5. Il Tribunale di Benevento in sede di rinvio, dopo che il difensore dell'indagato aveva depositato memorie difensive in data 11, 12 e 14 aprile 2022 a cui si era riportato in sede di udienza chiedendo l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione in ordine al periculum in mora, ha annullato il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, aderendo alle censure della difesa ed rilevando, appunto, il difetto di motivazione sul periculum in mora. 2. Avvero l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 15 aprile 2022 il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento particolare agli artt. 324, 623 e 627 c.p.p. , 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 e 321 comma 2 c.p.p La censura del ricorrente investe due diversi profili. 2.1. Il primo profilo inerisce ai poteri del Tribunale del riesame in sede di rinvio di effettuare la valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, nell'ipotesi in cui nel primo giudizio, poi esitato nel provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione, con il riesame non fosse stato censurato anche tale aspetto, ma solo la sussistenza del fumus di reato. Secondo il Procuratore, in tale ipotesi, consentire la proposizione di motivi nuovi in relazione alla udienza fissata per lo svolgimento della fase rescissoria derivante dalla pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, equivale, da un lato, a legittimare una sorta di restituzione della parte nel termine di decadenza entro il quale deve essere formulata la richiesta di riesame e, dall'altro, a violare il principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte di Cassazione dal quale discende la formazione del cd. giudicato progressivo per le questioni non dedotte, certamente valido anche per la fase cautelare. Tale principio si ricaverebbe da una serie di pronunce in cui si è affermato che - nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta, nè rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nella fase anteriore al dibattimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione determina preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, Caruso, Rv 235015 - in materia di riesame di misure cautelari reali il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato al pari del giudizio di merito al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato nella indagine devoluta all'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva nella specifica materia, la sopravvenienza di elementi di fatto sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti Sez. 2 n. 16359 del 12/03/2014, Uni Land spa, Rv 261611 - in materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari il giudice del rinvio non può abbandonare il segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento e definire il giudizio attraverso la introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti alla attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poiché per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria non deve venire meno la continuità di oggetto del giudizio fattispecie in cui il giudice del rinvio, dopo precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere questi erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di una persona giuridica, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica, per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione Sez. 6 n. 18634 del 18/11/2014, Rosi, Rv 263951 - nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti nè rilevate di ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nella fase anteriore del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione da cui origina il giudizio stesso determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di rilevare una causa di nullità assoluta in un'ipotesi in cui l'annullamento con rinvio era avvenuto limitatamente alle esigenze cautelari Sez. 6 n. 47564 del 14/11/2013, Tuccillo, Rv 257470 - in tema di riesame di misure cautelari personali il giudice del rinvio può prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare nei limiti delle valutazioni espresse nel giudizio rescindente ed a condizione che i fatti nuovi posti a base del rinnovato esame incidano sulla originaria legittimità del titolo cautelare, potendo avere rilevanza in caso contrario solo nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del Tribunale del Riesame che aveva considerate estranee all'oggetto del giudizio di rinvio le deduzioni volte ad ottenere una rivalutazione del quadro indiziario, trattandosi di profilo che aveva superato il vaglio di legittimità e quindi non pertinente alla rinnovata valutazione indicata nella pronuncia di annullamento Sez. 2 n. 22015 del 13/02/2019, Ricucci, Rv 276652 - in tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione o il diniego di emissione della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sulla originaria legittimità del titolo cautelare, trovando in caso contrario la loro naturale rilevanza nell'ambito di autonoma richiesta di revoca o di modifica Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Vescovi, Rv 266100 - l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando a seguito di tale decisione sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza Sez 1 n. 4049 del 10/04/2012 dep. 2013, Licata, Rv 254217 . Sulla basi di tali pronunce, dunque,- argomenta il Procuratore ricorrente-sembrerebbe preclusa la possibilità di far valere ai fini della impugnazione avanzata in fase cautelare motivi di diritto nuovi e proposti per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione magari sfruttando, come nel caso in esame, mutamenti giurisprudenziali verificatisi nelle more in maniera tale da pregiudicare il principio della certezza del diritto. 2.2.Sotto il secondo profilo, ovvero quella violazione dell' art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 , il ricorrente osserva che è tutt'altro che pacifico che le Sezioni Unite con la sentenza n. 36959/2021, nell'affermare che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere anche una concisa motivazione sul periculum in mora, si siano riferite anche ad ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca avente natura eminentemente sanzionatoria come quella prevista in tema di reati tributari. Invero nel testo della sentenza al par 6.4. si legge che uno dei rischi ravvisabili nel motivare il provvedimento di sequestro sulla base della mera confiscabilità della cosa sarebbe proprio quello di trascurare le diverse tipologie di confisca previste dal legislatore, talvolta espressive di un intento puramente sanzionatorio, come la confisca per equivalente prevista in materia di delitti tributari tale inciso potrebbe essere interpretato o nel senso che non sia mai possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca avente natura sanzionatoria, oppure nel senso che tale tipologia di sequestro è fuori dal campo di applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza. 3.11 Procuratore Generale nella persona del sostituto Pasquale Serrao d'Acquino ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi I ordinanza impugnata. 4. Il difensore dell'indagato D.R. ha presentato una memoria con cui, richiamando l'effetto totalmente devolutivo del riesame e sottolineando che, essendo la valutazione del fumus logicamente precedente a quella del periculum, non poteva essersi formato alcun giudicato quanto alla valutazione delle esigenze cautelari sulle quali non si erano pronunciati nè il Tribunale del riesame con la prima ordinanza, nè la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, ha sostenuto che legittimamente il Tribunale del Riesame aveva effettuato la valutazione anche del periculum in mora e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. Con il provvedimento oggetto del ricorso il Tribunale del Riesame, dopo aver premesso che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui decisione è stata annullata, salvo l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto in essa decisa, ha affermato non sussistere ostacoli alla disamina del motivo posto dal ricorrente relativo al profilo del periculum in mora, in quanto nel caso in esame l'annullamento aveva riguardato solo il profilo del fumus commissi delicti. Nel merito della questione sollevata dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio il Tribunale ha richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all' art. 321, comma 2, c.p.p. , finalizzato alla confisca di cui all' art. 240 c.p. , deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege e il passaggio della motivazione di detta sentenza con cui si è sostenuto che solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando una indebita compromissione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio . Il Tribunale, in proposito, ha osservato che il par. 6.4 della sentenza citata non può essere interpretato nel senso che, con riferimento alla confisca avente natura sanzionatoria, non sarebbe richiesta la motivazione in ordine al periculum in mora da un lato, laddove l'obbligo non fosse generalizzato, non si comprenderebbe la ragione di prevedere espressamente una deroga alla regola dell'obbligo di motivazione per i soli sequestri finalizzati alla confisca di cose intrinsecamente criminose, dall'altro ad accedere alla tesi per cui sarebbero sottratti dal tale obbligo i provvedimenti quale quello in esame, non sarebbe del tutto scongiurato il rischio, paventato in più punti della motivazione, che si pervenga ad una non consentita sovrapposizione tra misura cautelare e misura definitiva. Con riguardo alla fattispecie concreta, i giudici hanno, dunque, rilevato che nel caso in esame il Giudie per le indagini preliminari si era limitato a richiamare la confiscabilità del bene ex art. 321 comma 2 c.p.p. , senza specificare le ragioni per cui era necessario anticipare gli effetti di un eventuale provvedimento di confisca essendo la società S. ammessa al concordato preventivo e quindi a controllo giudiziario, tali ragioni avrebbero dovuto a maggior ragione essere esplicitate. 3. La prima, preliminare, questione da affrontare, dunque, è quella relativa ai poteri del Tribunale del riesame in sede di giudizio rescissorio, dopo che la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di annullamento della misura cautelare reale solo sotto il profilo della ritenuta insussistenza del fumus deliciti occorre chiedersi se in tale caso il Tribunale del Riesame, laddove ritenga sussistente il fumus, conservi il potere di effettuare la valutazione della sussistenza del periculum in mora, anche quando tale ultimo profilo non era stato oggetto dell'originario ricorso al Tribunale del riesame. 4.La soluzione della questione deve passare da una duplice considerazione, la prima relativa all'oggetto della valutazione cui è chiamato il giudice nella emissione del provvedimento cautelare, la seconda relativa alla natura del giudizio demandato al Tribunale del riesame attraverso l'impugnazione del provvedimento che dispone una misura cautelare reale o personale che sia . 4.1 Quanto al primo aspetto relativo all'oggetto della valutazione del giudice della cautela, limitando l'analisi in coerenza con il tema del ricorso alle misure cautelari reali pur con la precisazione che analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, per le misure cautelari personali , si osserva che l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell' art. 321 c.p.p. si fonda sulla verifica della sussistenza - del requisito del fumus commissi delicti, ovvero, secondo un più recente orientamento, della sussistenza di un concreto quadro indiziario, non dovendosi limitare il sindacato alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927 Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Po//accia, Rv. 276283 - del requisito del periculum in mora, ovvero nel caso di cui all' art. 321 comma 1 c.p.p. , della necessità di evitare che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi di un illecito già realizzato e agevolare la commissione di altri reati e nel caso di cui all' art. 321 comma 2 c.p.p. , della necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca Sez Un n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 . La valutazione cui è chiamato il giudice in sede di adozione del provvedimento come anche in sede di impugnazione deve seguire necessariamente l'ordine logico indicato, nel senso che l'esistenza del periculum potrà essere valutata solo ove si sia risolta in senso affermativo la verifica in ordine alla esistenza del fumus viceversa nel caso in cui si sia ritenuto insussistente il fumus nessuna valutazione potrà essere compiuta in ordine alla sussistenza del periculum. 4.2. Quanto al secondo aspetto relativo alla natura del giudizio di riesame, si osserva che esso è totalmente devolutivo per espressa disposizione normativa. In primo luogo ai sensi dell' art. 309 comma 6 c.p.p. con la richiesta di riesame la parte non è tenuta, a enunciare i motivi, che possono essere anche enunciati davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio dell'udienza. Inoltre l' art. 309 comma 9 c.p.p. espressamente richiamato per il riesame avverso le misure reali dall'art. 327 comma 7 cod. proc. pen. prevede che il Tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e che il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il richiedente, stante il carattere totalmente devolutivo del riesame, così come può non enunciare i motivi del proprio gravame, non può, simmetricamente, limitare l'ampiezza del potere di cognizione del Tribunale esclusivamente a determinati profili del provvedimento impositivo della misura, quali, ad esempio, le esigenze cautelari, precludendo con una rinunzia l'esame dei gravi indizi Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015 Lomonaco, Rv. 266003 Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416, entrambe rese in fattispecie in cui non erano stati ab initio censurati i gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari . Pertanto, essendo la finalità precipua del riesame la valutazione globale della regiudicanda cautelare nel contraddittorio delle parti, la rinuncia in tale sede alla contestazione dei profili relativi alla gravità indiziaria o alle esigenze cautelari non riduce o tanto meno esautora l'ambito di cognizione proprio del giudice adito, ma incide esclusivamente sulla intensità dell'obbligo di motivazione, che, in caso di conferma, potrà essere attenuato e risolversi in una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle specifiche argomentazioni della difesa. Nell caso di presentazione di una richiesta di riesame generica, in quanto priva della deduzione di motivi, il giudice del riesame, pertanto, potrà, ove ritenga, condividere integralmente la valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare l'ordinanza impositiva della misura cautelare ed in tal modo ribadendo la adeguatezza degli elementi e degli argomenti nella stessa considerati Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016 . Più specificamente si è precisato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. effetto devolutivo del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro fumus commissi delicti e periculum in mora , ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Rv. 282023 - 01 Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Rv. 267508 . Può dunque dirsi che dal principio per cui il giudizio di riesame è interamente devolutivo, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ex plurimis Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003, Sabatelli, Rv. 224934 Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007, Caboni, Rv. 237567 discende l'ulteriore principio per cui il Tribunale del Riesame, a fronte della contestazione del solo fumus, possa annullare il decreto di sequestro sotto il profilo del periculum. 4.3. Il fatto stesso che il giudizio relativo alla adozione della misura cautelare consti di due passaggi, l'uno attinente al fumus e l'altro attinente al periculm, il primo dei quali, se negativo, ha carattere assorbente rispetto al secondo, fa sì che, nell'ipotesi in cui annulli per insussistenza del fumus, il Tribunale non sia tenuto a pronunciarsi anche in ordine al periculum. Ne consegue che qualora la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza del riesame che abbia affermato la insussistenza del fumus, il Tribunale nel giudizio rescissorio sarà tenuto, ai sensi dell' art. 627 comma 3 c.p.p. , a uniformarsi al dictum della Corte e dunque a rivalutare e motivare in ordine al fumus, ma conserverà poi, una volta superato tale passaggio e valutato come sussistente il fumus, il potere di operare la valutazione in merito al secondo requisito della misura cautelare, ovvero quello del periculum in mora. Nessuna preclusione al riguardo può essersi formata in forza dell'intervenuto annullamento solo sull'aspetto del compendio indiziario, posto che l'aspetto delle esigenze cautelari, fino ad allora non era, nè avrebbe potuto essere preso in considerazione. 4.4. I precedenti citati nel ricorso del Pubblico Ministero sono a ben vedere inconferenti, in quanto si riferiscono ad ipotesi diverse - nella pronuncia Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006 RV 235015 si ribadisce il principio di cui all' art. 627 comma 4 c.p.p. ,. per cui nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta nè rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nella fase anteriore al dibattimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione determina preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento si tratta di principio che non può valere rispetto alle questioni su cui non può essersi formato giudicato in quanto non oggetto di scrutinio da parte del giudice del provvedimento annullato -nella pronuncia Sez 2 n. 16359 del 12/03/2014, RV 261611 si afferma il principio per cui in tema di riesame di misure cautelari reali il giudice del rinvio ex art. 627 cod., proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato nella indagine devoluta all'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte si tratta di principio, connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie, nel cui ambito deve esistere una pronuncia terminale, identificabile in quella di Cassazione che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta e deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse nel caso oggetto del ricorso, tuttavia, non può frasi ricorso a tale principio, posto che la valutazione operata dal Tribunale del riesame, censurata dal ricorrente, non era mai stata oggetto di scrutinio da parte del provvedimento impugnato e poi annullato. - nella pronuncia Sez 6 n., 18634 del 18/11/2014, Rv 263951 si censura invece il percorso del giudice del rinvio che, a seguito di precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere questi erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione, senza prima pronunciarsi sulla sussistenza dei gravi indizi anche questa sentenza, dunque, si limita ad affermare che il giudice del rinvio non aveva rispettato il dictum della sentenza rescindente - nella pronuncia Sez 1 n. 4049 del 10/04/2012 dep. 2013, Rv 254217 si afferma che l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando a seguito di tale decisione sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza e si fa quindi riferimento al caso in cui il mutamento di giurisprudenza riguarda il profilo deciso dalla Corte e non già, come nel nostro caso, un profilo estraneo al dictum della Corte. 4.5. Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto dal carattere interamente devolutivo del riesame tale per cui il Tribunale pur a fronte della contestazione del solo fums, è legittimato all'annullamento del sequestro per insussistenza del periculum e dal carattere assorbente del giudizio sulla insussistenza del fumus rispetto a quello sulla sussistenza del periculum, discende il principio per cui, nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di annullamento del sequestro, imponendo una nuova valutazione sulla sussistenza del fumus, nel giudizio rescissorio il Tribunale, una volta ritenuto sussistente il fumus delciti, è tenuto a compiere la valutazione sulla sussistenza del periculum in mora, indipendentemente dal fatto che su tale aspetto non si fosse incentrata la richiesta di riesame. 5. Risolta nel senso anzidetto la questione relativa alla legittimazione del Tribunale del riesame a pronunciarsi sulla sussistenza del periculum in mora, si osserva che anche il profilo attinente al merito della decisione è infondato La questione sollevata dal ricorrente in ordine all'ambito di applicazione del principio espresso dalla sentenza Sezioni Unite Ellade, ovvero se esso debba valere anche con riferimento alla confisca avente carattere sanzionatorio, è stata già affrontato dalla Corte di Cassazione. Si è affermato, infatti, con una pronuncia cui il Collegio aderisce e alla cui motivazione si rimanda, che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Ellade deve ritenersi applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto per reati tributari, pur avendo tale confisca natura sanzionatoria, in quanto anche in tal caso viene in rilievo il principio per cui è l'esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio Sez. 3 n. 25657 del 2022 del 27/5/2022, non massimata . 5.1. Il Tribunale ha rilevato che nel decreto di sequestro era stata omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora, ovvero alla necessità che l'effetto ablatorio fosse anticipato rispetto alla pronuncia definitiva. A fronte della assenza di motivazione era precluso al Tribunale del Riesame uno scrutinio autonomo del periculum, posto che il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma 9, ultima parte, c.p.p., di confermare le ordinanze coercitive impugnate per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente. 6. Ne consegue che il ricorso avverso l'ordinanza impugnata dal Procuratore della Repubblica deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.