L’atto d’appello digitale è valido se la firma dell’avvocato è solo “irregolare”

Le norme dettate in occasione della pandemia COVID-19, prevedono infatti l'inammissibilità dell'atto di appello solo se la firma digitale del difensore è totalmente assente.

Nell'ambito di una vicenda relativa alla pubblicazione di espressioni diffamatorie su una testata giornalistica online, è sorta la questione dell'inammissibilità dell'impugnazione in appello proposta a mezzo PEC ma in assenza della sottoscrizione digitale dei difensori. La questione è stata portata all'attenzione della Suprema Corte. Secondo il ricorrente la firma digitale del difensore era stata correttamente apposta sull'atto di appello, ma era stata verificata in prossimità della data di udienza con il rischio di ottenere un report negativo. Il ricorrente aveva infatti utilizzato il verificatore online del Consiglio nazionale del notariato, applicazione inserita nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal Centro nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione CNIPA . La difesa ha dunque documentato che alla data di presentazione dell'appello novembre 2020 la firma era integra e valida e il certificato attendibile. La giurisprudenza è recentemente intervenuta sulle problematiche relative alla disciplina emergenziale dovuta al COVID-19 per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate. Richiamando i propri precedenti interventi Cass. penumero , sez. V numero 22992 del 28/04/2022 e il contesto normativo di riferimento d.l. numero 137/2020, conv. in l. numero 176/2020 , la Corte ricorda che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto di impugnazione è privo della sottoscrizione digitale del difensore quanto le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale quando l'atto è trasmesso da un indirizzo PEC non intestato al difensore quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del DGSIA. Nel caso di specie, viene in rilievo la causa di inammissibilità della mancanza della sottoscrizione del difensore che deve però essere intesa in senso letterale di mancanza della firma, non estendendosi invece alle ipotesi di mera irregolarità della stessa in virtù del principio di tassatività dell'articolo 24 d.l. numero 137/2020 v. Cass. penumero sez. VI numero 40540 del 2021 . Il Tribunale ha dunque errato laddove ha equiparato la modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, con violazione della norma citata. In conclusione, il Collegio chiosa in tema di disciplina pandemica da COVID-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'articolo 24, comma 6-sexies, d.l. numero 137/2020, conv. con modif. in l. numero 176/2020, prevede cause di inammissibilità, tra le quali la lett. a , di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso.

Presidente Caputo – Relatore Pilla Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 luglio 2020 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica ha condannato il ricorrente alla pena di Euro mille di multa oltre statuizioni civili per il reato di cui all'articolo 595 c.p., comma 3 per avere pubblicato sulla testata giornalistica on line Omissis espressioni diffamatorie nei confronti di F.C 2. A seguito di atto di appello, la Corte territoriale con sentenza del 24 maggio 2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto l'atto di appello, presentato a mezzo PEC, non recava la sottoscrizione digitale dei difensori. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla disciplina speciale di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 24. Lamenta il ricorrente che l'allegato contenuto nella PEC inviato dal difensore conteneva la firma digitale. Verosimilmente la verifica della firma digitale non è stata attualizzata alla data del deposito dell'atto di appello 18 novembre 2020 , ma solo in prossimità della data di udienza con il rischio di ottenere un report che escludeva la validità del certificato o della firma. A sostegno di siffatte argomentazioni il ricorrente ha proceduto all'utilizzo del verificatore on line del Consiglio nazionale del notariato, applicazione inserita nell'elenco pubblico dei certificatori della firma digitale tenuto dal Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione CNIPA inserendo in tale applicazione il file denominato Omissis con il quale il difensore aveva proposto appello, la difesa ha allegato il relativo report dal quale risulta che alla data del 18 novembre 2020 la firma era integra e valida e il certificato attendibile documentazione allegata al ricorso . Inoltre, rappresenta il ricorrente che la eventuale sottoscrizione da parte del sostituto processuale avv. R., del difensore di fiducia, non determina la mancanza di legittimazione del proponente, riconoscendosi al sostituto processuale tutti i poteri del sostituito sino a dispensa dall'incarico. Infine, con il motivo di ricorso la difesa ha evidenziato, nonché documentato, di avere formalmente richiesto al Presidente della sezione penale del Tribunale di Nocera Inferiore sui cui server si trova il file inviato, una specifica attestazione in ordine alla verifica attualizzata alla data del 18 novembre 2022 del file contenente l'atto di appello e pervenuto presso la casella PEC del Tribunale, richiesta inesitata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di certificato non attendibile , in quanto il D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 6-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a di tale disposizione. Sez.5, numero 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399 . 2. La Corte di cassazione si è recentemente dovuta confrontare con alcune questioni problematiche nascenti dalla disciplina normativa entrata in vigore in occasione dell'emergenza pandemica da COVID 19, per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate, al fine di ridurre l'impatto di presenze negli uffici giudiziari ed economizzare costi e tempi dei servizi per la giustizia. In particolare, il D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 - convertito in L. 18 dicembre 2020, numero 176 e recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 - stabilisce, all'articolo 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, numero 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale , fino alla scadenza del termine di cui al D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, numero 35. E' stato peraltro previsto che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita articolo 24, comma 4, seconda parte . La legge di conversione ha aggiunto, all'articolo 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. Più precisamente, l'articolo 24, comma 6-ter citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'articolo 582 c.p.p., comma 2, e cioè le specifiche possibilità di deposito fisico dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . L'applicazione generalizzata, poi, delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articolo 410,461 c.p.p. e articolo 667 c.p.p., comma 4, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, numero 354 - è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali la norma cita anche quelle reali , ma per queste ultime in realtà il richiamo avrebbe dovuto essere operato alla disposizione prevista dall'articolo 324 c.p.p., comma 5 , che l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309 c.p.p., comma 7, e cioè, ovviamente, del Tribunale sede distrettuale. Anche tenuto conto della rubrica del D.L. numero 137 del 2020, articolo 24 Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , è evidente come la disciplina emergenziale proponga la semplificazione del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria. 2.1. La dematerializzazione del sistema di deposito riguarda, dunque, anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, attraverso l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti inequivoca l'espressione e' consentito il deposito . . 3. Successivamente all'intervento di legislazione primaria, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 4, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, ed il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24, comma 4. La funzionalità del sistema di disciplina innovativo è garantita dalla previsione di cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, contenute nel D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies citato cause che operano qualora l'impugnazione stessa venga proposta al di fuori degli schemi legali emergenziali predetti. Si tratta di cause di inammissibilità ulteriori rispetto a quelle sancite in via generale dall'articolo 591 c.p.p., fatte esplicitamente salve. Tali cause rappresentano ipotesi tassative, di stretta interpretazione Sez. 5, numero 24953 del 10/5/2021, Rv. 282814 . Stando al tenore, quindi, del testo normativo richiamato, l'impugnazione è inammissibile a quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore b quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale c quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4 d quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore e quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 3.1. Rispetto al caso in esame, la specifica causa di inammissibilità indicata dalla lett. a del comma 6-sexies, per il suo tenore letterale, appare limitata ai soli casi nei quali il deposito dell'atto di impugnazione avvenga senza la sottoscrizione del difensore - vale a dire in sua mancanza - e non può estendersi alle ipotesi di mera irregolarità della sottoscrizione che non ne determinino la suddetta assenza o carenza . Il principio di tassatività impedisce l'estensione ad ipotesi analoghe di irregolarità delle modalità di trasmissione, non contemplate esplicitamente dal dettato legislativo in tema di tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'articolo 591 c.p.p., ex multis Sez. 1, numero 24433 del 29/4/2015, Masalmeh, Rv. 263970 . L'interpretazione tassativa delle cause di inammissibilità previste dall'articolo 24, comma 6-sexies, cit. ha trovato già ampia accoglienza in giurisprudenza. In particolare, la sentenza Sez. 6, numero 40540 del 2021, che si è occupata proprio di sottoscrizione digitale di un'impugnazione cautelare in materia di disciplina COVID-19, ha stabilito che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata PEC , intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale dal difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità, stante la tassatività delle cause di inammissibilità previste dal D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. La Sesta Sezione Penale ha precisato che il Tribunale, equiparando la modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, ha posto in essere una falsa applicazione del D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , poiché la specifica causa di inammissibilità introdotta da tale disposizione, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l'atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore. La difformità della proposizione dell'atto di appello ravvisata dal Tribunale di Milano rispetto al paradigma di legge integra, dunque, secondo la sentenza in esame, una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell'impugnazione ritualmente proposta. Sez. 6, numero 40540 del 28/10/2021, Rv. 282306 . Del resto, in linea generale, e con le dovute differenze di disciplina giustificabili in materia di impugnazioni trasmesse per via digitale, se la sottoscrizione del difensore è sì un requisito di forma indispensabile dell'atto di impugnazione, al fine di accertarne la provenienza tuttavia, il vizio derivante dalla sua omissione è superabile in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto Sez. 4, numero 46238 del 24/9/2019, Masucci, Rv. 277701, in una fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di riesame, ha ritenuto che l'atto, non sottoscritto dal difensore, fosse a lui riconducibile con certezza in quanto il funzionario di cancelleria che l'aveva ricevuto aveva attestato che era stato da lui presentato e vi era corrispondenza tra il difensore che aveva presentato l'atto e quello che appariva esserne l'autore sulla base degli elementi tipografici e delle stampigliature impresse sull'atto. In senso ancora più estensivo del favor impugnationis Sez. 3, numero 30404 del 8/4/2016, Tagliasco, Rv. 267225 . Recentemente, poi, la sentenza Sez. 1, numero 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490, in una fattispecie con punti di analogia rispetto a quella in esame, ma riferita al procedimento di sorveglianza, ha affermato che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CAdES sull'atto in formato pdf trasmesso a mezzo p.e.comma 3. Deve, pertanto, concludersi che, in tema di disciplina pandemica da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché il D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore. 4. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Collegio, la Corte territoriale, si è fermata alla mera stampa dell'allegato inviato dal difensore senza consentire da parte di questo Collegio la verifica attraverso il sistema software utilizzato dall'Ufficio che effettivamente la firma risultasse mancante, nonostante la riconosciuta integrità della firma, provata, peraltro, da altre, diverse attestazioni di conformità condotte con differenti software, allegate al ricorso. Ebbene, al di là della difficile coesistenza tra i plurimi sistemi di verifica di firma digitale accreditati per l'accertamento, il ricorrente ha documentato che la firma digitale era stata apposta all'atto di impugnazione e non era mancante o assente , pur non essendo stata riconosciuta dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario come effettivamente valida . La Corte territoriale ha ricondotto siffatto caso di sottoscrizione digitale non verificata all'ipotesi di mancanza di sottoscrizione prevista dal D.L. numero 137 del 2020, articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , conv. in L. numero 176 del 2020, in evidente violazione del principio di diritto già enunciato, secondo cui la mera irregolarità non può essere fatta rientrare nella previsione della citata disposizione normativa, nonché del concorrente principio della tassatività delle cause di inammissibilità ivi previste. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio di impugnazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.