Soccorso stradale: la scheda di lavoro del meccanico deve superare la prova privacy

Il cliente deve sapere a cosa servono e come verranno trattati i dati comunicati al tecnico. Anche l’operatore del soccorso stradale che raccoglie le informazioni degli utenti in panne deve prestare attenzione al corretto trattamento dei dati personali. Basta infatti il reclamo di un cliente insoddisfatto per la scarsa trasparenza dell’informativa per incorrere in sanzioni.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 391 del 24 novembre 2022. In occasione di un servizio di soccorso stradale un utente ha fornito all'addetto il proprio nome e cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e il recapito mail sottoscrivendo un generico consenso al trattamento dei dati ma senza ricevere un'adeguata informativa . Dopo aver esercitato i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento l'interessato ha proposto un reclamo all'Autorità che si è concluso con l'applicazione di una sanzione amministrativa per illecito trattamento dei dati personali. La società del soccorso stradale, specifica il collegio, ha effettuato un trattamento di dati personali riferiti alla reclamante, per mezzo di un modulo denominato scheda lavoro, in cui sono stati raccolti i dati personali relativi a nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché dati relativi all'autovettura. A fronte del trattamento dei dati personali così realizzato, è stata verificata l'assenza di una informativa idonea, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. Infatti, la cd. scheda lavoro che è stata prodotta in atti, contiene, con formula generica, unicamente la dicitura autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 101/2018 e del GDPR Regolamento UE 679/2016 tale espressione risulta del tutto priva di significato in assenza di tutte le informazioni richieste specificamente dal citato art. 13 del Regolamento . E non basta una generica informativa posizionata sul sito web della società. L'informativa da rendere agli interessati, prosegue l'ordinanza, è espressione del principio di correttezza e trasparenza dei trattamenti ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento e, pertanto, è obbligo del titolare fornire agli interessati le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento che intende effettuare , in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro art. 12, par. 1, del Regolamento . Elementi che, in tutta evidenza, sono stati del tutto disattesi nel caso in esame .

Ordinanza ingiunzione del Garante Privacy del 24 novembre 2022