La riforma Cartabia e le impugnazioni: solo criticità e incertezze (si salvi, l’Avvocato… che può)

La c.d. riforma Cartabia ha introdotto numerose novità e non solo di natura processual-penalistica. Nessun dubbio che occorrerà tempo per valutarne, compiutamente, gli effetti e, in particolare, quelli sul processo penale.

L'intervento, infatti, come vedremo poco oltre, è caratterizzato da molteplici criticità dovute, almeno in parte, anche alle norme transitorie più volte modificate. Ne consegue che il difensore che sarà incaricato di redigere una impugnazione dovrà senz'altro aumentare, rispetto al passato, l'attenzione a determinate formalità onde evitare ricadute processuali negative e finanche l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. La preoccupazione è tanto più forte se si pensa che le nuove ipotesi di inammissibilità non riguardano solo la forma dell'atto, ma anche le modalità di deposito. L'efficienza per il momento soltanto asserita del processo penale Come è noto la Legge n. 134 del 27/9/2021 conteneva anche la delega al Governo per l'efficienza del processo penale ” secondo i seguenti criteri prevedere che con regolamento del Ministero della Giustizia siano definite le regole tecniche del processo telematico e che ulteriori regole e provvedimenti tecnici siano adottati con atto dirigenziale prevedere gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione e notificazione prevedere il termine di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. Tali criteri sono stati recepiti dal D.Lgs. del 10/10/2022, n. 150 . Peraltro, entro due anni da quest'ultimo decreto legislativo, si potranno adottare disposizioni integrative e correttive. Tale possibilità desta anch'essa preoccupazione non foss'altro perché è ben nota la propensione del nostro legislatore ad intervenire più volte, e non sempre uniformemente, su una medesima materia. D'altra parte, già con il successivo D.Lgs. n. 162/22, coordinato con la legge di conversione 30/12/2022, n. 199 , concernente, tra l'altro, proprio il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/22 , si sono stabilite integrazioni non di poco rilievo in tema di disposizioni transitorie e sulle quali occorre attentamente ragionare. I depositi telematici vera ed obiettiva criticità Non è possibile affrontare il profilo delle impugnazioni senza soffermarci sui criteri generali stabiliti per il deposito degli atti in parte, come vedremo, rinviati . Il nuovo art. 111- bis c.p.p. è dedicato al deposito telematico . La disposizione, con riferimento al primo comma, è molto chiara ma non altrettanto può dirsi della situazione normativa attualmente vigente. In virtù della suddetta norma, salvo il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. A ben vedere quindi si tratta, come detto, di una disposizione di facile lettura e tuttavia non può ritenersi in vigore e ciò per il semplice motivo che l' art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 150/22 , ne ha differito la vigenza in attesa dell'emanazione di un regolamento del Ministero da adottarsi entro il 31/12/2023. Si consideri inoltre che in assenza di qualsiasi strumento utile dal punto di vista dell'efficienza telematica del processo penale, il già richiamato D.L. n. 162/22 , convertito in legge a fine anno 2022, è intervenuto sotto due distinti profili. Innanzitutto, con l'introduzione dei commi da 6- bis a 6-quinquies nell'art. 87 è stato recuperato il portale del processo penale telematico più propriamente, portale deposito atti penali, cui si accede tramite il PST Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia che offre una serie di altri servizi di area pubblica e di area riservata quali, ad esempio, i pagamenti con strumenti elettronici introdotto in epoca pandemica per il deposito di alcuni atti esclusivamente presso la Procura della Repubblica D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 24 . È indiscutibile che il meccanismo di deposito richiamato, ed attualmente vigente, si riferisca ad atti che, a ben vedere, riguardano la fase delle indagini preliminari atti conseguenti al 415-bis c.p.p., opposizione all'archiviazione, denuncia, querela, nomina, rinuncia e revoca del difensore , ossia quella fase in cui la persona a cui il reato è attribuito è, come noto, indagata e non imputata. In secondo luogo, con l'intento di supplire alla odierna carenza per le modalità di deposito telematico di atti veri e propri del processo, l'art. 87- bis , commi 1 e 2, consente sino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali che verranno, il deposito a mezzo Pec degli atti, dei documenti e delle istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nell'art. 87 comma 6-bis che, come abbiamo visto sopra, sono gli atti destinati alla Procura della Repubblica . A rigor di logica tale modalità riguarda quindi alcuni atti come, ad esempio, la lista testi, istanze di dissequestro e revoca misure cautelari alle competenti Autorità. Si tratta, letteralmente, di una modalità facoltativa , e quindi aggiuntiva rispetto al deposito ‘a mani' in cancelleria che deve ritenersi ancor oggi possibile. Le conseguenze pratiche derivanti dalla suddetta scelta Sulla scorta dell'intervento sopra indicato, alla luce del D.L. n. 162/22 , si deve quindi ritenere quanto segue. Per gli atti per i quali è previsto, fino dai tempi della normativa emergenziale, il deposito sul portale del Ministero per la Procura della Repubblica, le modalità di deposito sono da intendersi esclusive non foss'altro perché l'art. 87, al comma 6- quinquies , prevede che per tali atti l'invio a mezzo Pec non produce effetto alcuno . Inoltre, riprendendo la medesima formula del D.L. 137/2020 emesso durante il Covid, l'art. 87 comma 6- bis, poc'anzi richiamato stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali . Tale disposizione fece discutere all'epoca della sua introduzione anche se è ragionevole sostenere che scontasse la fretta di una situazione emergenziale è evidente che, al pari di quanto avviene nel processo civile telematico, ma anche più semplicemente con i depositi a mezzo Pec , la tempestività del deposito non può essere affidata ai tempi del rilascio della ricevuta che avviene da uno a più giorni dopo - la dizione riportata dal Ministero della Giustizia è che il deposito è stato accolto in una certa data- e quindi questa problematica appare irrisolta e avrebbe invece ben meritato un'attenta valutazione del legislatore. Le impugnazioni tertium genus di deposito dell'atto? Il medesimo art. 87- bis , al comma 3, introduce poi una disciplina particolareggiata di deposito a mezzo pec delle impugnazioni . Infatti, quando il deposito di cui al comma 1 della medesima norma, n.d.r. , abbia ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale . L'atto è trasmesso tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con l'eccezione – ed è un aspetto estremamente importante da considerare - della richiesta di riesame e dell'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari che saranno trasmessi all'indirizzo di posta certificata del Tribunale di cui all' art. 309, comma 7 c.p.p. cfr., in senso apparentemente diverso, A. Marandola, Riforma Cartabia le nuove norme e il nuovo regime transitorio , in ilPenalista.it , risorsa informatica . È inoltre prevista la specifica indicazione degli allegati, anch'essi da sottoscrivere digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Analoga disciplina riguarda i motivi nuovi e le memorie successive. Il comma 7 dell'art. 87- bis introduce infine nuove ipotesi di inammissibilità degli atti di impugnazione che riguardano proprio la forma di deposito. Le inammissibilità Con riguardo a questo delicato aspetto si deve precisare quanto segue la prima ragione di inammissibilità riguarda la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore la seconda riguarda l'ipotesi nella quale l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici la terza riguarda infine l'ipotesi in cui l'atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile – secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati – all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, siano esse personali o reali, ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile al competente ufficio. In tutti i casi suddetti il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e, aspetto ancor più significativo, dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. Quest'ultima previsione lascia estremamente perplessi poiché attribuire un simile potere al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato appare quantomeno discutibile e sembrerebbe in aperto contrasto con il principio devolutivo dell'impugnazione. L' art. 582, comma 1, c.p.p. la chiave risolutiva delle criticità? Come noto l' art. 98 del D.lgs. 150/2022 ha abrogato sia l' art. 583 c.p.p. che prevedeva la possibilità di proporre impugnazione a mezzo telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, sia l' art. 582, comma 2 c.p.p. , che consentiva alle parti private ed al difensore di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano, se diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero ancora davanti ad un agente consolare all'estero . Il nuovo art. 582 comma 1, prevede, come unica modalità di deposito delle impugnazioni per il difensore, quello del deposito telematico ai sensi del più volte richiamato art. 111- bis c.p.p. che, peraltro, come abbiamo visto, al momento è privo di efficacia . Infatti, dal momento che il processo penale telematico propriamente detto, è ancora solo sulla carta, si prevede art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 150/22 , in via transitoria, sino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali che verranno, l'ultrattività dell' art. 582, comma 1 c.p.p. , a mente del quale l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato . Ne consegue, ragionevolmente, che nonostante il complesso quadro normativo del quale, sia pur in maniera sommaria, si è dato conto in precedenza, il vecchio sistema di deposito delle impugnazioni ‘a mani' deve considerarsi vigente e quindi potrà essere ancor oggi tranquillamente utilizzato. Giova infine ricordare che con riferimento alle sole parti private il D.L. 162/22 ha introdotto la possibilità di deposito delle impugnazioni davanti ad un agente consolare all'estero. Ricordiamo poi che, oltre alle inammissibilità indicate nel paragrafo precedente, per quanto attiene al contenuto degli atti di impugnazione, il novellato art. 581 c.p.p. prevede la sanzione dell'inammissibilità anche qualora i motivi non siano specifici, quando manchi l'elezione di domicilio, ovvero lo specifico mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio rilasciato dopo la pronuncia della sentenza nei casi di giudizio in assenza. Conclusioni Alla luce di quanto sopra appare quantomai sensato richiamare una frase attribuita a Luigi Pirandello Chi non ha calma deve aver paura . In effetti la fretta in gran parte derivante dall'Europa di pervenire ad una riforma della giustizia che prevedesse anche l'introduzione del processo penale telematico in un sistema ancora del tutto sprovvisto dei necessari mezzi, ha creato, per il momento, solo una gran confusione. Non solo, ma per aperta previsione della legge delega n. 134/21 l' efficienza del processo penale sarà destinata a rimanere sulla carta con riguardo ad alcuni uffici giudiziari e ad alcune tipologie di atti. È logico pensare che un difensore prudente e il difensore prudente è quello che si attiene scrupolosamente ai doveri deontologici , se la situazione è quella di cui trattasi, si avvarrà ancora per diverso tempo della possibilità di presentare a mani le impugnazioni essendo, in buona sostanza, l'unica forma di deposito che da garanzia certa. A conferma di ciò si consideri che con norme transitorie, originarie e modificate, si è creato un sistema ibrido, eterogeneo e di non facile applicazione da parte degli operatori della giustizia e in primo luogo degli avvocati. Questi ultimi, quotidianamente, a partire dal 30/12/2022, si interrogano su come depositare gli atti ed è già sconcertante che un sistema consenta una simile incertezza utilizzo del Portale dei servizi telematici, trasmissione a mezzo pec, diremmo semplice , trasmissione a mezzo pec per come dire, qualificata , con riguardo alle impugnazioni, ovvero con il più tranquillizzante deposito a mani per il quale è ancora prevista l'operatività dell'art. 116 comma 3- bis c.p.p., ossia il diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 87 comma 4. Né vale obiettare che la materia è complessa ed è pertanto logico che vi siano delle incertezze applicative è vero invece che proprio perché la materia riferibile al deposito atti e al deposito delle impugnazioni è di straordinaria importanza per l'esercizio concreto del diritto di difesa, la normativa deve essere chiara, puntuale e facilmente applicabile.