Quando si perfeziona il deposito telematico del ricorso per opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU?

La Suprema Corte ha espresso un importante principio di diritto inerente il deposito telematico del ricorso per opposizione ex articolo 170, d.P.R. numero 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU.

Il Collegio ricorda a riguardo che tale opposizione «va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario» Cass. numero 27418/2017 Corte Cost. numero 106/2016 . Nel caso di specie, si evince che il ricorso oggetto di causa era stato effettivamente depositato in via telematica entro i 30 giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. Ne consegue che «il deposito telematico del ricorso per opposizione ex articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto».

Presidente Orilia – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione T.R. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato del 4 febbraio 2022, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU, in quanto il decreto era stato comunicato in data 12 febbraio 2021 e il ricorso depositato in data 5 maggio 2021. Gli intimati MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, … S.R.L., … S.R.L., … S.R.L. e … S.P.A. non hanno svolto attività difensive. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170 quanto alla ritenuta tardività dell'opposizione. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha dato rilievo, al fine della verifica della tempestività dell'opposizione, al momento della iscrizione della causa al ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avvenuta d'ufficio a seguito della rimessione avvenuta dalla Sezione Volontaria Giurisdizione, omettendo di considerare la assoluta inidoneità del provvedimento del Presidente, con il quale è stata rimessa la causa dalla Sezione della Volontaria Giurisdizione agli Affari Civili Contenziosi, a travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del tempestivo deposito del ricorso avvenuto in via telematica in data lunedì 15 marzo 2021 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato 12 febbraio 2021 . Il secondo motivo di ricorso concerne la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. Il ricorrente chiede, infine, la decisione nel merito della domanda, non essendo necessari accertamenti di fatto. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Il primo motivo di ricorso è fondato e l'accoglimento dello stesso determina l'assorbimento del secondo motivo, il quale, attenendo alla regolamentazione delle spese di lite, pone questione che perde di immediata rilevanza decisoria, spettando al giudice di rinvio provvedere al riguardo sulla base dell'esito finale del giudizio. Deve ribadirsi quanto deciso in identica fattispecie dall'ordinanza Cass. Sez. 6 - 2, numero 31999 del 2019. L'opposizione al D.P.R. numero 115 del 2002,ex articolo 170 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario Cass. Sez. 6-2, numero 27418 del 2017 Corte Cost. numero 106 del 2016 . Dall'esame diretto degli atti si evince allora che il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 15 marzo 2021 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato 12 febbraio 2021 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. Di seguito, la causa veniva rimessa agli Affari Civili Contenziosi del Tribunale e reiscritta al relativo ruolo in data 5 maggio 2021. Tale nuova iscrizione aveva, tuttavia, una valenza meramente interna e non poteva travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contratto tra l'opponente e l'ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell'opposizione. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto il deposito telematico del ricorso per opposizione del D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 170 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi all'enunciato principio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono evidentemente i presupposti per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente che gli elementi fattuali occorrenti per ricostruire la vicenda in questione siano stati acquisiti al processo nei gradi o nelle fasi precedenti, e dovendo, piuttosto, l'indagine diretta a stabilire la eventuale non necessità di ulteriori accertamenti di fatto essere compiuta unicamente in base al provvedimento impugnato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il secondo motivo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato.