La Suprema Corte torna a pronunziarsi sulla questione della responsabilità dell’agenzia di viaggi e del tour operator nel caso di c.d. pacchetto turistico tutto compreso, distinguendolo dal caso di contratto di intermediazione o di organizzazione del viaggio. La Cassazione ricostruisce le fattispecie e la relativa disciplina alla luce del codice del consumo e del previgente d.lgs. numero 111/1995, applicabili ratione temporis.
Il caso concreto è l'incubo delle famiglie acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” per il soggiorno in un villaggio turistico, dopo due giorni dall'arrivo, prima un figlio, poi l'altro e infine la moglie vengono colpiti da gastroenterite e ricoverati nell'ospedale locale rimane accertato che anche altri 20 ospiti del medesimo villaggio erano stati ricoverati per i medesimi disturbi intestinali, causati da cibi o bevande consumati nel villaggio. I genitori in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli evocavano in giudizio l'agenzia di viaggi e il tour operator per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza all'inadempimento del contratto di compravendita del pacchetto turistico. La Corte di Appello, in riforma della sentenza di prime cure, aveva rigettato la domanda. La Corte aveva ritenuto che la disposizione per cui l'organizzatore o il venditore sono tenuti al risarcimento dei danni secondo le rispettive responsabilità se non provano che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, andasse intesa nel senso che fossero responsabili solo per le obbligazioni assunte, per cui l'agenzia di viaggi non risponde dell'eventuale inadempimento del tour operator o dei singoli fornitori dei servizi del pacchetto. L'agenzia di viaggi si era limitata a vendere il pacchetto in esecuzione del mandato professionale, non rientrando la verifica o la sorveglianza sui servizi offerti dal tour operator o dai singoli fornitori. La Cassazione censura fermamente la decisione, perché disattende la figura peculiare del “pacchetto tutto compreso” e non la distingue dal contratto di intermediazione di viaggio. L'articolo 93 del codice del consumo d. lg.s numero 206/2005, in cui era confluito il precedente articolo 14 d. lgs. numero 111/1995 applicabile ratione temporis stabiliva al primo comma che «Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile». Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” si distingue dal contratto di intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 resa esecutiva in Italia con l. numero 1084/1977 , in quanto spicca la finalità turistica, che ne permea e connota la causa concreta Cassazione civile sez. III, 02/03/2012, numero 3256 Cassazione civile sez. III, 24/04/2008, numero 10651 Cassazione civile sez. III, 24/07/2007, numero 16315 . Il contratto di viaggio tutto compreso pacchetto turistico o package è diretto a realizzare l'interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali e qualificano la causa e il contratto stesso. Quindi l'organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, per soddisfare l'interesse creditorio dell'acquirente il pacchetto. Così si evidenzia la differenza dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, in base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base trasporto, albergo, etc. per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno. Rispetto a quest'ultimo, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto del cliente - del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi. Nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso, invece, la pluralità di servizi ed accessori connota proprio la finalità turistica del contratto nella loro unitarietà funzionale. Si tratta di un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio di impresa e nel rischio connaturato nell'avvalersi di terzi nei confronti dell'acquirente e, pertanto, sussiste la responsabilità solidale si veda anche Cassazione civile sez. III, 03/12/2009, numero 25396 e Cassazione civile sez. III, 06/07/2018, numero 17724 . Rispondono ex articolo 1228 e 2049 c.c. anche per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni effettuate dai prestatori di servizio di cui si avvalgono, fermo il diritto di rivalsa. La Suprema Corte, poi, ribadisce l'importanza della causa in concreto e della finalità turistica, evocando la differenza tra impossibilità sopravvenuta della prestazione per cui diviene ineseguibile dall'impossibilità di utilizzazione della prestazione astrattamente possibile non realizzando lo scopo perseguito dalle parti, implica il venir meno dell'interesse creditorio. In senso contrario, si registra Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, numero 3150, secondo cui «L'espressione «secondo le rispettive responsabilità» riportata all'articolo 43, comma 1, D.Lgs. numero 79 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 62 del 2018 significa che l'intermediario di viaggi o venditore che dir si voglia, o agenzia di viaggi , secondo l'espressione più diffusa nella prassi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario o venditore che dir si voglia , invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata articolo 1176 c.c., comma 2 , l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate». Ed ancora. Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, numero 26694 «In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile». L'espressione usata dal legislatore nell'articolo 14 d.lg. numero 111/1995 «secondo le rispettive responsabilità» indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale. L'assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l'azione di regresso prevista dall'articolo 1299 c.c La sentenza in esame ha il pregio di delineare la differenza tra due tipologie di contratto il contratto di viaggio tutto compreso e il contratto di intermediazione di viaggio , valorizzando la causa concreta dedotta in contratto, in un'ottica di unitarietà funzionale, l'interesse e la tutela del consumatore-viaggiatore, riconducendo ad una visione unitaria la responsabilità dell'organizzatore e del venditore nelle rispettive obbligazioni contrattuali. Già Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, numero 8124 aveva ritenuto che «L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva numero 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. L'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, infatti, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato … e non è correlata a un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione». Tra le ultime decisioni di merito conformi alla sentenza in esame, Tribunale Torino sez. III, 06/10/2022, numero 3882 per il tour operator Tribunale Cassino sez. I, 21/02/2022, numero 242. Tuttavia, probabilmente sulla questione non è stata detta l'ultima parola.
Presidente Antonio – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 6/8/2019 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame interposto dalla società omissis Rappresentanza Generale per l'Italia già omissis s.p.a. e in conseguente riforma della sentenza Trib. Gela 13/3/2012, ha rigettato la domanda dai sigg. C.G. e. R.G. originariamente proposta in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori G.V.N. e G.G.P. nei confronti dell'Agenzia di Viaggi Gi.Ri.Do.Ro. di D.R. E. A. E C. s.a.s. che ha chiamato in manleva la società omissis s.p.a. e della società Polycastrum Viaggi s.r.l. che ha chiamato in causa la società Maragest Italia s.r.l., quale gestore che aveva commercializzato il complesso Villaggio Capo Alaua, sulla base di un contratto di fornitura di servizi alberghieri volto a garantire ai clienti della Polycastrum i servizi del predetto complesso , la quale ultima ha a sua volta chiamato in causa quale esclusiva responsabile la società Cibus s.r.l., cui era stato affidato in gestione il servizio di ristorazione del Villaggio Club Capo Alaua di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato in data 04.03.2006 di compravendita di pacchetto turistico all inclusive , del costo complessivo di Euro 796,00, offerto dal tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l., avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni a omissis , località omissis , presso il Villaggio Club Capo Alaua . Danni lamentati in ragione dell'essere stati dopo due giorni dall'arrivo prima un figlio, poi l'altro ed infine la madre colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l'Ospedale di […] per le opportune cure , causata da cibi o bevande consumati all'interno del villaggio . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i G., in proprio e nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la società Gi.Ri.Do.Ro. di D.R.E.A. e C. s.a.s. e la società AWP PEC s.a. già omissis , già omissis s.p.a. , la quale ultima ha depositato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va pregiudizialmente osservato che, pur non essendo stato il ricorso notificato al Villaggio Club Capo Alaua , il contraddittorio si appalesa nella specie integro, atteso che con tale denominazione viene individuato non già un autonomo soggetto giuridico bensì il villaggio turistico gestito dalla società Maregest Italia s.r.l., come risulta dalla visura camerale prodotta in atti con la memoria dagli odierni ricorrenti. Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 93, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso la solidarietà tra l'Agenzia di Viaggi Gi.Ri.Do.Ro. e il tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l Lamentano che l' esclusione di una solidarietà dell'agenzia viaggi ed il Tour Operator e la configurazione di un profilo di responsabilità dipendente dall'attribuzione della possibilità di controllo, in astratto e in concreto, del servizio all'origine del danno dimostra come il Collegio non abbia realmente percepito il tipo e la natura dell'attività riservata dall'agenzia viaggi, che non è un mero venditore di prodotti su catalogo ma un soggetto che svolge un'attività di impresa particolarmente qualificata, al punto da richiedere una specifica abilità tecnica, su cui il consumatore ripone pieno e totale affidamento. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato come la ratio della disposizione relativa alla vendita dei pacchetti turistici sia quella di offrire tutela massima al turista, sotto una duplica angolazione configurazione di una solidarietà tra agenzia viaggi e Tour Operator e di una responsabilità svincolata dalla possibilità di un controllo, in astratto ed in concreto, della prestazione causa del danno , laddove la diversa interpretazione accolta dalla Corte d'Appello non solo non è giuridicamente corretta ma si muove in una direzione contraria rispetto allo spirito del Codice del Consumo , finendo per complicare, anziché agevolare, la tutela del consumatore. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso c.d. pacchetto turistico o package introdotto dal D.Lgs. numero 111 del 1995 emanato in attuazione della Direttiva numero 90/314/CEE-, la cui disciplina è poi confluita nel D.Lgs. numero 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo v. Cass., 10/9/2010, numero 19283 nella specie ratione temporis applicabile , che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 resa esecutiva in Italia con L. numero 1084 del 1977 , diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla finalità turistica che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione nonché relativamente alla sorte del contratto v. Cass., 12/11/2009, numero 23941 Cass., 24/4/2008, 4numero 10651 Cass., 20/12/2007, numero 26958 Cass., 24/7/2007, numero 16315 , ex articolo 1176,2 co., c.c. e 2236 c.c. l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale v. Cass., 11/12/2012, numero 22619 , con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV , in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione cfr. Cass., 17/7/2001, numero 9691 Cass., 6/11/1996, numero 9643 , con applicazione in particolare della disciplina del trasporto v. Cass., 6/11/1996, numero 9643 Cass., 26/6/1964, numero 1706 ovvero -in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei clienti del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi v. Cass., 23/4/1997, numero 3504 Cass., 6/1/1982, numero 7 Cass., 28/5/1977, numero 2202 , ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai differenti limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza tutto compreso o package si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità. Il pacchetto turistico , che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore D.Lgs. numero 206 del 2005 -Codice del consumo, articolo 3, comma 2, trasfuso nell'articolo 83, comma 2, - , risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc. costituenti parte significativa del pacchetto turistico , con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte D.Lgs. numero 111 del 1995, articolo 2 ss., trasfuso nell'articolo 84 del Codice del Consumo . La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare. I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili -da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la finalità turistica , o lo scopo di piacere assicurato dalla vacanza, che il turista-consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza tutto compreso v. Cass., 24/7/2007, numero 16315 . Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 cfr. Cass., 27/6/2007, numero 14837 Cass., 27/10/2004, numero 20787 Cass., 24/5/1997, numero 4636 Cass., 6/11/1996, numero 9643 , l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. numero 111 del 1995, articolo 14, comma 2, e quindi nel D.Lgs. numero 206 del 2005 c.d. Codice del consumo , articolo 93, comma 2, assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente v. Cass., 3/12/2009, numero 25396 Cass., 9/11/2004, numero 21343 , e pertanto la loro responsabilità solidale v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, numero 8124 sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli . Ai sensi del D.Lgs. numero 111 del 1995, articolo 14, e quindi dell'analogo D.Lgs. numero 206 del 2005 c.d. Codice del consumo , articolo 93 l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico. Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli articolo 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili v. Cass., 11/12/2012, numero 22619 Cass., 24/5/2006, numero 12362 Cass., 4/3/2004, numero 4400 Cass., 8/1/1999, numero 103 , e ancorché non siano alle sue dipendenze v. Cass., 21/2/1998, numero 1883 Cass., 20/4/1989, numero 1855 . In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex articolo 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti. La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva numero 90/314/CEE e poi confluita nel c.d. Codice del consumo nella specie, come detto, ratione temporis applicabile ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza v., con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'intermediario o venditore per gli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, numero 696 il consumatore. È fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile v. Cass., 6/7/2018, numero 17724 Cass., 11/12/2012, numero 22619 Cass., 10/9/2010, numero 19283 Cass., 29/2/2008, numero 5531 , l'inciso secondo le rispettive responsabilità recato dal D.Lgs. numero 206 del 2005 c.d. Codice del consumo , comma 1 dell'articolo 93 del e dal D.Lgs. numero 111 del 1995. comma 1 dell'articolo 14 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali. Responsabilità non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione Cass., 23/4/2020, numero 8124 Cass., 6/7/2018, numero 17724 Cass., 3/12/2009, numero 25396. Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, numero 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, numero 696, invero relativo alla responsabilità tipica del mandatario e alla disciplina di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. numero 1084 del 1977 , trovando in quest'ultima ipotesi fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, numero 6756 Cass., 30/12/1971, numero 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, numero 5329 , fondamentale rilevanza assumendo -come detto la circostanza che dell'opera del terzo essi comunque si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda. Nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso c.d. pacchetto turistico o package la finalità turistica connota -come detto la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc. Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio nel caso, turistico sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso essi depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale articolo 1174 c.c. . E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione. Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza tutto compreso o package la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza , laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto es., desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro , in cui si sostanziano propriamente i motivi. In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione, cui non è invero riconducibile v. Cass., 24/7/2007, numero 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, numero 8766 . La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione articolo 1463 c.c. , che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione v. Cass.,16/2/2006,numero 3440 Cass.,22/10/1982,numero 5496 Cass., 6/2/1979,numero 794 Cass.,27/6/1978,numero 3166 Cass.,8/10/1973, numero 2532 Cass.,14/10/1970,numero 2018 Cass.,29/10/1962,numero 3076 , integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'articolo 1463 c.c. e articolo 1256,1 co., c.c. v. Cass., 28/1/1995, numero 1037 Cass., 9/11/1994, numero 9304 Cass., 24/4/1982, numero 2548 Cass., 14/10/1970, numero 2018 , in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte c.d. sinallagma funzionale , a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto cfr. Cass., 24/4/1982, numero 2548 Cass., 15/12/1975, numero 4140 Cass., 26/3/1971, numero 882 Cass., 14/4/1959, numero 1092 Cass., 26/3/1954, numero 894 . L'impossibilità parziale articolo 1464 c.c. consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione cfr. Cass., 10/4/1995, numero 4119 che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto cfr. Cass., 15/12/1975, numero 4140 . Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile cfr. Cass., 27/9/1999, numero 10690 , il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto nel caso, lo scopo di piacere in cui si sostanzia la finalità turistica , essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista . Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell'obbligazione costituisce la fonte/ per irrealizzabilità della relativa causa concreta. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, numero 10138 di cui agli articolo 1463 e 1464 c.c. v. Cass., 16/2/2006, numero 3440 Cass., 28/1/1995, numero 1037 . Superando le perplessità in passato avvertite in argomento v. Cass., 9/11/1994, numero 9304 , e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione autonoma causa di estinzione dell'obbligazione v. Cass., 24/7/2007, numero 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, numero 8766 . Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. È rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie, dopo due giorni dall'arrivo a OMISSIS , località omissis , presso il Villaggio Club Capo Alaua giusta pacchetto turistico all inclusive , offerto dal tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l., avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni prima un figlio, poi l'altro ed infine la madre sono stati colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l'Ospedale di […] per le opportune cure , ove altre venti persone circa, tutte provenienti dallo stesso Villaggio, si trovavano ricoverate, a causa degli stessi disturbi intestinali e che i malesseri accusati dai villeggianti, e quindi anche dai G., fossero senz'altro riconducibili ad una disfunzione nella catena alimentare del villaggio turistico . Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza disatteso i suindicati principi là dove, nel riformare la pronunzia del giudice di prime cure, ha affermato che ‘ espressione di cui al D.Lgs. numero 111/1995, articolo 14 del, secondo cui l'organizzatore e il venditore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile , deve essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nel senso che il tour operator e l'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell'inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, sussistendo, quindi, un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell'organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici. Ora, poiché l'agenzia di viaggi Giridoro, alla quale i G. non hanno contestato alcunché in ordine al suo mandato professionale, si è limitata a vendere il pacchetto turistico così come proposto dal Tour Operator, la stessa non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell'eventuale inadempimento degli obblighi di organizzazione che ricadono sul Tour Operator, né, tanto meno, per l'inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, quale il servizio di ristorazione erogato dal villaggio presso cui i G. ebbero a soggiornare, in relazione al quale ebbero ad ammalarsi. Non rientrava, infatti, tra le competenze della Giridoro il sindacato di merito e la sorveglianza sui servizi erogati dai prestatori d'opera e della struttura turistica di cui il Tour Operator aveva deciso di avvalersi, né tantomeno la scelta dei terzi prestatori dei servizi . Interpretazione che, nell'attagliarsi piuttosto al diverso contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV , invero neglige totalmente la figura del contratto di viaggio vacanza tutto compreso o package, la relativa natura e la suindicata peculiare disciplina, nonché la portata e la finalità delle modifiche introdotte dalla suindicata disciplina di recepimento della Direttiva numero 90/314/CEE, come interpretata da questa Corte. Alla fondatezza p.q.r. del motivo consegue, assorbito il 2 motivo con il quale i ricorrenti denunziano violazione dell'articolo 91 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, dolendosi dell'erronea disposizione in ordine alle spese processuali , la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.