SEZ. UNITE SENTENZA DEL 6 SETTEMBRE 2022, numero 26283 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Ius superveniens - articolo 12, comma 4 bis, del d.P.R. numero 602 del 1973 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento - Questioni di legittimità costituzionale della norma - Manifesta infondatezza - Principio enunciato ex articolo 363, comma 3, c.p.c. In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, l'articolo 12, comma 4 bis, del d.P.R. numero 602 del 1973 introdotto dall'articolo 3 bis del d.l. numero 146 del 2021, come convertito dalla l. numero 215 del 2021 trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli articolo 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1 della Convenzione. Principio enunciato nell'interesse della legge ex articolo 363, comma 3, c.p.c. . PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE. articolo 12, comma 4 bis, del d.P.R. numero 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'articolo 12, comma 4 bis, del d.P.R. numero 602 del 1973 introdotto dall'articolo 3 bis del d.l. numero 146 del 2021, come convertito dalla l. numero 215 del 2021 , selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini istituto applicabile anche al processo tributario , nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex articolo 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza numero 19704 del 2015 Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. numero 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 5 SETTEMBRE 2022, numero 26033 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Carenza o nullità del titolo - Irrilevanza. Le controversie risarcitorie relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere autoritativo che si estrinseca nell'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 7 della l. numero 205 del 2000, indipendentemente dal fatto che l'apprensione o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo o caducato. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza numero 23102 del 2019 Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge numero 205 del 2000, giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 30 AGOSTO 2022, numero 25503 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza. L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli articolo 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli articolo 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, numero 1, e 362, comma 1, c.p.c. Si richiamano a Cass. Sez. U -, Ordinanza numero 21641 del 2021 Non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, atteso che tale decisione non incide sulla competenza della medesima Corte di Giustizia in tema di accertamento della validità degli atti dell'UE. b Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 1996 del 2022 La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex articolo 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali nella specie, il Consiglio di Stato , è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 30 AGOSTO 2022, numero 25499 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Annullamento d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie. L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex articolo 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina, e ciò anche se il provvedimento in questione sia stato emesso dalla P.A. in sede di autotutela, per l'annullamento di altro precedente provvedimento. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, del provvedimento di affidamento di una concessione per la gestione di un bene demaniale all'impresa vincitrice della relativa selezione, carente dei requisiti prescritti dall'avviso di gara . In precedenza a Cass. Sez. U, Sentenza numero 5904 del 2020 In tema di appalto di servizi, la verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. c , del d.lgs. numero 163 del 2006 - avendo ad oggetto la mancata dissociazione dell'impresa dalla condotta illecita del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico attinto da una condanna penale, così come la qualità rivestita da quest'ultimo - non presenta alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili pertanto il sindacato di tali circostanze, da parte del giudice amministrativo, non può tradursi in una invasione del merito amministrativo e non può dar luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, il quale è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. b Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 2604 del 2021 Le decisioni del giudice amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. possono essere impugnate, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma 8, Cost., qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, vizio che è configurabile quando l'indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. L'applicazione di tali principi non è esclusa dall'ampia discrezionalità riconosciuta alla P.A. in determinati settori, come quello dell'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di importanza strategica, i quali implicano valutazioni che trascendono l'ambito del singolo progetto per investire le prospettive di sviluppo del sistema infrastrutturale, ma non possono essere sottratti al sindacato del giudice amministrativo che, sul punto, non è neppure limitato al mero rispetto delle regole procedurali , poiché la medesima P.A. è comunque tenuta a conformarsi ai criteri di logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria che presiedono all'esercizio della discrezionalità amministrativa, restando il suo operato sindacabile sotto il profilo dell'evidente illogicità o manifesta incongruenza relativamente ai presupposti di fatto considerati, alla razionalità delle scelte compiute, alla congruità dei mezzi adottati in rapporto allo scopo avuto di mira ed alla valutazione di soluzioni alternative. Nella specie, la S.C. ha negato che fosse affetta da eccesso di potere giurisdizionale una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato una delibera del CIPE riguardante il prolungamento di un'autostrada, evidenziando, tra l'altro, l'arbitraria frammentazione in due lotti distinti di un progetto preliminare relativo ad un'infrastruttura originariamente concepita in modo unitario, la mancata giustificazione della scelta, l'incoerenza rispetto alle esigenze del territorio servito .