La Corte di Cassazione si è espressa su una causa di scioglimento di comunione tra due fratelli, in particolare sul rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di uno degli immobili comune ad entrambi.
Il Collegio ricorda a riguardo che «il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'articolo 1150 c.c. — la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico» Cass. numero 925/1979 numero 3247/2009 numero 16206/2013 numero 5135/2019 «nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli» Cass. numero 5527/2020 . Nel caso di specie non sussiste, quindi, il timore da parte della Corte d'appello, secondo cui, qualora il rimborso fosse stato accordato, l'altro condividente, assegnatario di un bene in deteriore stato di manutenzione, sarebbe penalizzato, a vantaggio dell'altro. Il valore di attribuzione del bene è pur sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, «il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti». Ed è del tutto indifferente che le spese siano state per un bene al possesso esclusivo di uno dei coeredi o per un bene oggetto di compossesso. Per tutti questi motivi, ne consegue la cassazione dell'ordinanza impugnata.
Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, resa nella causa di scioglimento di comunione fra i fratelli A.L. e A.L. . Per quanto interessa in questa sede la Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, ha negato che A.L. potesse pretendere il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di uno degli immobili comuni, e ciò in base al rilievo che le spese stesse erano state sostenute per l'immobile già adibito ad abitazione del medesimo A.L. nella prospettiva, poi realizzatasi, dell'attribuzione del cespite a lui sede di divisione, non ricorrendo perciò l'ipotesi delle spese sostenute nell'interesse comune. Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso proposto da A.L. , con i quali, sotto diversa prospettiva, si denuncia che le ragioni indicate dalla Corte d'appello lasciavano fermo il fatto giustificativo del rimborso, consistenti nel sostenimento da parte del singolo compartecipe della spesa di manutenzione durante lo stato di indivisione. A.L. ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è fondato. Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto a Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'articolo 1150 c.c. - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico Cass. numero 925/1979 numero 3247/2009 numero 16206/2013 numero 5135/2019 . b Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli Cass. numero 5527/2020 . Consegue dai principi di cui sopra che il timore, espresso dalla Corte d'appello, secondo cui, qualora il rimborso fosse stato accordato, l'altro condividente, assegnatario di un bene in deteriore stato di manutenzione, sarebbe penalizzato, a vantaggio dell'altro, non ha ragion d'essere. Il valore di attribuzione del bene è pur sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti. Ai fini che rilevano è poi del tutto indifferente che le spese siano state per un bene al possesso esclusivo di uno dei coeredi o per un bene oggetto di compossesso. Si deve rilevare ancora che non è ravvisabile nella decisione impugnata una duplice ratio decidendi. L'ulteriore rilievo della Corte d'appello, secondo cui la congruità degli importi accertata dal consulente tecnico non è da sola sufficiente ad accogliere la domanda , è pur sempre riferito al fatto che le spese avevano riguardato il bene assegnato a colui che le aveva sostenute. Pertanto, non si può ravvisare in tale rilievo un'affermazione autonoma volta a evidenziare il difetto di prova dei lavori a cui si riferiva la pretesa. Del resto, sul presupposto che il rilievo del primo giudice in ordine al fatto che i lavori inerivano a un bene oggetto di assegnazione all'attuale ricorrente, erroneo per quanto sopra detto, la Corte d'appello ha ritenuto assorbita ogni ulteriore ragione di censura. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata rinvia alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.