Se il nonno muore, la nipote ha diritto all’intero rimborso dei buoni fruttiferi cointestati

Poste Italiane negava ad una nipote il rimborso dei buoni fruttiferi, cointestati al defunto nonno, affermando il venir meno della clausola di pari facoltà di ritiro e condizionando la riscossione alla presentazione di dichiarazione di successione oltre che al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli eredi.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di condanna della convenuta a rimborsare quanto richiesto dall'attrice. La Corte d'Appello romana, invece, rigettava la domanda oggetto di causa, riformando la pronuncia di primo grado. La controversia arriva in Cassazione dove viene ricordato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso ”, in caso di morte di uno dei cointestatari , ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina Cass. n. 24639/2021 , n. 40107/2021 , n. 5426/2022 . Inoltre, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio , ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza , tale da incidere sul funzionamento della clausola pari facoltà di rimborso che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall' art. 1260 c.c. , l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso a vista” , il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto a vista”, all'intestatario e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi . Per tutti questi motivi, il Collegio ribalta la pronuncia accogliendo il ricorso in questione.

Presidente Bisogni – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con citazione notificata il 26 febbraio 2013 P.L. ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. esponendo che l'ufficio postale di omissis le aveva negato il rimborso di buoni cointestati al defunto nonno, P.E. , affermando il venir meno della clausola di pari facoltà di ritiro e condizionando la riscossione alla presentazione di dichiarazione di successione oltre che al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli eredi. L'attrice ha quindi domandato accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di Poste italiane e condannarsi la stessa al pagamento dell'intero ammontare dei buoni nella misura di Euro 7.698,57, oltre interessi convenzionali in via subordinata ha chiesto di liquidare in proprio favore la somma pari al 50% di quella somma, salvo altra. Nella resistenza di Poste italiane, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale condannando la convenuta a rimborsare a P.L. il 100% del valore dei buoni fruttiferi oggetto di giudizio, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda. 2. - Avendo Poste italiane proposto gravame, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 gennaio 2018, ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda attrice. La Corte di merito ha richiamato, ai fini della sua revisione critica, la tesi della ricorrente, fatta propria dal Tribunale tale tesi è stata così riassunta sebbene l'art. 203 del regolamento postale D.P.R. n. 256/1989 preveda che le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali di cui al titolo quinto del regolamento siano estese al servizio dei beni postali fruttiferi, in quanto applicabili, non poteva trovare applicazione l'art. 187 comma 2 secondo cui il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta, oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto l'applicazione di tale disposizione trova ostacolo nel disposto dell'art. 208, il quale prescrive che i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio per capitale ed interessi. Secondo la Corte di appello, di contro, il legislatore aveva voluto parificare, per quanto possibile, libretti e buoni postali, salvo tenerli distinti per specifiche peculiarità, tra le quali non si poteva però individuare la disciplina delle successioni, che per i libretti postali era dettata specificamente nel titolo quinto, capo terzo, sezione quarta del decreto presidenziale. In conseguenza, anche i buoni postali, carenti di una specifica disciplina in materia di successioni, risultavano regolamentati dalle norme applicabili ai libretti postali. Ha evidenziato la Corte che l'interpretazione più restrittiva risultava maggiormente aderente ai principi generali dell'ordinamento, garantendo la legittimità del rimborso in caso di morte del beneficiario, in conformità delle regole successorie, senza escludere quanti potessero vantare diritti in forza della successione. Il Giudice distrettuale ha inoltre rilevato che la clausola di pari facoltà di ritiro presupponeva senz'altro un consenso dell'avente diritto all'esercizio di ogni facoltà da parte del cointestatario condizione che non poteva però considerarsi persistente a seguito della morte di quest'ultimo. Ha aggiunto che la soluzione indicata risultava coerente con la disciplina fiscale, predeterminando un vincolo atto ad escludere il rischio di pratiche elusive, avendo riguardo al pagamento dell'imposta sulla successione. Infine il Giudice distrettuale ha escluso potesse accogliersi la domanda subordinata, diretta al rimborso parziale del valore dei buoni, giacché tale rimborso determinava una inammissibile modifica del contenuto del documento di legittimazione emesso sulla base del versamento della somma in esso indicata. 3. - Avverso la pronuncia della Corte di Roma ricorre per cassazione, facendo valere sette motivi, P.L. , che ha depositato pure memoria. Resiste con controricorso Poste Italiane. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 352 e 281 sexies c.p.c. . Si deduce che la Corte di appello adottando il modulo decisorio di cui alla norma da ultimo citata, aveva omesso di consentire il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, con conseguente compromissione del diritto di difesa della ricorrente. Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 203 . Si deduce che il Giudice del gravame avrebbe posto in atto una cattiva interpretazione della detta norma, la quale - si assume - non presupporrebbe affatto la libera applicazione di ogni disposizione normativa prevista per la disciplina dei libretti . Si rileva che i buoni sottoscritti con la clausola di pari facoltà di rimborso sono prodotti postali dalle finalità completamente diverse rispetto a quelle proprie dei libretti postali e che questi ultimi assolvono a una funzione di risparmio e deposito, con movimentazione continua, mentre i buoni nascono come prodotti di investimento a lunga durata e con la previsione di un'unica operazione, quella relativa al loro rimborso. Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il rimborso dei buoni cointestati a soggetto defunto è specificamente regolato dall'art. 208 del regolamento postale. Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187 in relazione al D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 149, 171 e 178, oltre che del D.M. n. 19 dicembre 2000, artt. 1 e 10, comma 1. La Corte di Roma avrebbe erroneamente apprezzato il portato della normativa primaria, da cui era dato desumere la natura contrattuale dei buoni postali. La pronuncia d'appello è inoltre censurata per quanto da essa affermato con riferimento al venir meno dell'efficacia della clausola di pari facoltà di ritiro . Si richiama, poi, il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nella disciplina dei buoni dettata dal testo unico approvato con D.P.R. n. 156/1973 , il vincolo contrattuale per l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 256/1989, artt. 187 e 184, in relazione agli artt. 1102, 1292 e 1298 c.c. . Si sostiene che le prime due disposizioni non impediscono il pagamento a vista in favore del cointestatario superstite, nè presuppongono, nel caso di decesso del cointestatario stesso, la quietanza degli eredi. Si assume che la soluzione interpretativa offerta dalla Corte distrettuale si pone in contrasto con le norme sulla comunione ordinaria violando, altresì, le disposizioni che regolano le obbligazioni solidali dal lato attivo. Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 256/1989, art. 187 per contrasto con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 15231 del 2002. La censura investe l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa il venir meno della clausola di pari facoltà di ritiro in seguito al decesso dell'altro cointestatario dei buoni si deduce che la tesi fatta propria dalla Corte di appello, oltre a confliggere con la richiamata giurisprudenza, risulterebbe coerente col principio dell'ordinamento che favorisce la continuazione di tutti i rapporti patrimoniali appartenenti al de cuius. Col sesto mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle leggi fiscali sulle successioni e, in particolare, del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 48 e 28. La ricorrente si duole, qui, dell'affermazione secondo cui in caso di morte del contitolare del buono sorgerebbe, in capo a Poste italiane, l'obbligo di individuare quali siano gli eredi del defunto per procedere a un pagamento corretto anche ai fini dell'applicazione di quanto prescritto dalla normativa fiscale. Il settimo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156/1973, artt. 172 e 176 . Si contesta quanto affermato dalla Corte di appello quanto all'infondatezza della domanda subordinata. Si deduce che lo scorporo della quota non comporta alcuna modifica del titolo ed è un diritto che spetta a ciascun cointestatario dei buoni che, in costanza di rapporto, può autonomamente determinare l'interruzione della fruttuosità dell'investimento chiedendo sempre se in possesso materialmente dell'unico originale di ogni singolo buono anche anticipatamente rispetto alla scadenza trentennale, il rimborso dei titoli . 2. - La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, lamentando un'assenza di specificità nell'esposizione dei fatti di causa e nell'articolazione dei motivi di censura. L'eccezione è destituita di fondamento. Il ricorso per cassazione consta della compiuta rappresentazione della vicenda controversa e della descrizione del corso processuale della causa, e cioè di quella esposizione dei fatti, prevista dall' art. 366, n. 3, c.p.c. che, è bene ricordare, deve essere sommaria il ricorso si compone inoltre di motivi ampiamente circostanziati sul tema giuridico che ha costituito oggetto della decisione di appello. 3. - Il primo motivo è infondato. Si assume, in sintesi, che la Corte di merito avrebbe deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 gennaio 2018 nonostante la ricorrente avesse richiesto un termine per il deposito di note illustrative. Ora, è vero che la discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l' art. 281 sexies c.p.c. , pur non essendo subordinata all'istanza di parte, può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle note conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione Cass. 31 ottobre 2016, n. 22120 e tuttavia, per stessa ammissione dell'istante, una istanza in tal senso non risulta documentata nel verbale di udienza non si vede, allora, come la censura in esame possa trovare accoglimento. 4. - I restanti motivi, che vertono su di un'unica questione di diritto, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che si vengono a esporre. A seguito del deposito del ricorso di P.L. questa Corte si è pronunciata più volte sul tema in contestazione. In una prima pronuncia Cass. 10 giugno 2020, n. 11137 si è ritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati sia applicabile per analogia la disciplina prevista dal D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, comma 1, , relativo ai libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola pari facoltà di rimborso . Si è però venuto consolidando un indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso , in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, comma 1, del, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano a vista e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 , seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107 , Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426 , Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280 , non massimate in CED . Questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti che pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola pari facoltà di rimborso che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall' art. 1260 c.c. , del D.P.R. n. 256/1989, l'art. 204, comma 3, sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso a vista , il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘a vistà, all'intestatario e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola ‘pari facoltà di rimborsò, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola pari facoltà di rimborso di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi che in caso di cointestazione con clausola pari facoltà di rimborso , e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote art. 1295 c.c. , senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero dele finanze secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero. 5. - La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio della causa alla Corte di Roma, che giudicherà in diversa composizione. A detta Corte è rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del primo, che rigetta cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.