Azione revocatoria del patto di famiglia di cessione di quote sociali

Sussistenza del litisconsorzio e azioni spettanti al creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia del patto di famiglia questi i temi affrontati dalla Cassazione.

Una società cooperativa, essendo creditrice in virtù di fideiussione bancaria, agiva nei confronti del debitore e i figli proponendo azione revocatoria del patto di famiglia con cui l'uomo aveva trasferito a titolo gratuito a favore dei figli le quote del capitale sociale della s.n.c. per le cui obbligazioni era stata rilasciata la fideiussione. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, ma in sede di appello veniva accolto il gravame con dichiarazione di inefficacia del patto di famiglia. I soccombenti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tra le diverse censure, i ricorrenti lamentano la mancata partecipazione al procedimento della moglie del fideiussore, quale litisconsorte necessario pretermesso . La donna aveva infatti partecipato al contratto ai sensi dell'art. 768- quater c.c. rinunciando alla liquidazione delle partecipazioni societarie da parte degli assegnatari. Secondo la Corte la doglianza è però priva di fondamento, alla luce del principio secondo cui nel giudizio intrapreso ai sensi dell' art. 2901 c.c. nei confronti del patto di famiglia ai sensi dell'art. 768- quater c.c. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societaria di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile . In merito alla questione relativa alla espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società, la Cassazione afferma che il creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive , se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota . Il ricorso viene in conclusione rigettato.

Presidente Scarano – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. comma 1987 - soc. coop., esponendo di essere creditrice per l'importo di Euro 900.000,00 di M.F. in virtù di fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Rossini Costruzioni s.n.c., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Verona M.F. , M.I. e M.D. proponendo azione revocatoria del patto di famiglia stipulato ai sensi dell' art. 768-bis c.c. mediante il quale il primo aveva trasferito a titolo gratuito in favore degli altri due convenuti le quote rappresentanti il 51% del capitale sociale di M.I. e D. s.n.c Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito dichiarò inammissibile la domanda per la non assoggettabilità ad azioni esecutive della quota della società in nome collettivo. 3. Avverso detta sentenza propose appello l'originaria attrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello. 4. Con sentenza di data 29 marzo 2018 la Corte d'appello di XXXXXXX accolse l'appello, dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'appellante del patto di famiglia. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, benché le partecipazioni sociali non fossero suscettibili di esecuzione forzata fino alla scadenza della società o alla sua liquidazione, ove antecedente alla scadenza, si trattava soltanto della sospensione della possibilità di agire in executivis collegata alla scadenza o alla liquidazione, con la reviviscenza del diritto stesso al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio, e che l'appellante, quale creditore del socio, poteva fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell' art. 2307 c.c. , con liquidazione della quota del socio debitore in caso di accoglimento dell'opposizione, soltanto ove accolta l'azione revocatoria. Aggiunse che la soddisfazione del creditore poteva trovare immediata tutela anche con riferimento agli utili del socio ed alla sua stessa quota nel caso di alienazione a terzi, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 11491 del 2014 . 5. Hanno proposto ricorso per cassazione M.F. , M.I. e M.D. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, , convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , in combinato disposto con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022 . Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. È stata presentata memoria da entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, non intaccando l'azione revocatoria la validità dell'atto e non comportando quindi la restituzione della quota, a fronte dalla inespropriabilità delle quote di s.n.c. Cass. n. 15605 del 2002 la società dovrà riconoscere in capo ai soci, cui la quota è stata trasferita, il diritto agli utili ed alla liquidazione del suo controvalore in caso di scioglimento. 2. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell' art. 2270 c.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il creditore, per potere soddisfarsi sugli utili e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione, deve essere creditore particolare del socio e che, per effetto dell'azione revocatoria, a M.F. non verrebbero retrocesse le quote, mentre M.I. e M.D. non diverrebbero debitori di comma 1897. 3. Con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione dell' art. 2252 c.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, alla luce dell'art. 2252, anche dopo lo scioglimento della società, vi sia o meno la fase di liquidazione, il contratto sociale non potrà mai essere modificato senza il consenso di tutti i soci, e quindi neppure in esito ad una procedura esecutiva inammissibile. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2270, 2289 e 2305 c.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il diritto del creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota, costituito dalla possibilità di soddisfarsi sul suo controvalore economico ai sensi dell'art. 2289, è un diritto diverso da quello di provocare l'espropriazione della res, nel caso di specie inammissibile. Aggiunge che il diritto alla futura ed eventuale liquidazione della quota, previsto dall'art. 2270, non intacca il contratto sociale perché non incide sulla compagine sociale, per cui il diritto al controvalore di liquidazione dovrà essere riconosciuto dalla società esclusivamente al socio o ai suoi creditori. Osserva ancora che l'art. 2305 consente al creditore particolare del socio di soddisfarsi sul credito in cui si converte la quota societaria per effetto della liquidazione e che comma potrebbe soddisfarsi su tale quota solo a condizione che M.F. fosse ancora socio, mediante un'espropriazione o un prodromico sequestro ma del solo credito da eventuale e futura liquidazione, non certo della quota o dello status di socio. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 2307 c.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che comma non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell' art. 2307 c.c. perché, anche ove accolta l'azione revocatoria, non diverrebbe creditore particolare del socio. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell' art. 102 c.p.c. , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la coniuge di M.F. , C.G. , ha partecipato al contratto ai sensi dell' art. 768 - quater c.c. , nel quale ha rinunciato alla liquidazione da parte degli assegnatari delle partecipazioni societarie mediante il pagamento della somma prevista dall'art. 768 - quater comma 2, per cui essa è litisconsorte necessario pretermesso. 7. Il sesto motivo, da scrutinare in via pregiudiziale in quanto dotato di efficacia assorbente, è infondato. Nel giudizio intrapreso ai sensi dell' art. 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell' art. 768 - bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiché da esso consegue l'obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell'azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile art. 768 -quater c.c. . Il litisconsorzio necessario sussiste anche nei confronti del coniuge e degli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto art. 768 - sexies c.c. . A seguito dell'azione revocatoria la posizione dei soggetti non beneficiari della disposizione non resta impregiudicata in quanto sono incisi, sia pure soltanto relativamente al creditore che ha introdotto il giudizio revocatorio, gli effetti di un atto che viene ad inserirsi nella regolazione parziale della vicenda successoria del disponente e nei suoi rapporti con gli eredi necessari. L'inefficacia relativa attinge infatti un atto dal quale consegue l'effetto giuridico del pagamento in favore di coniuge e legittimari della somma prevista dall'art. 768 -quater, comma 2. A conclusioni diverse deve però pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione prevista dall'art. 768 - quater, comma 2. L'eventuale accoglimento dell'azione non determinerebbe alcun effetto giuridico che possa incidere nella sfera giuridica del coniuge o del legittimario avendo costoro rinunciato al loro diritto, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e dei beneficiari dell'atto. Il litisconsorzio necessario è pertanto in tale ipotesi da escludere, mentre ricorre nel caso di rinuncia parziale, perché in questo caso il diritto alla liquidazione permarrebbe per la parte non rinunciata. Nel caso di specie, come affermato dalla parte ricorrente producendo quale allegato n. 3 al ricorso il contratto ed indicando la relativa disposizione - art. 3 , vi è stata rinuncia in tutto al diritto da parte del coniuge, per cui non vi è litisconsorzio necessario. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto nel giudizio intrapreso ai sensi dell' art. 2901 c.c. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell' art. 768 - bis c.c. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile . 8. I motivi dal primo al quinto, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione di diritto, sono infondati, previa parziale correzione della motivazione, per il resto conforme a diritto. Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605 . Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui. L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato art. 2902, comma 2, c.c. , è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società cfr. art. 2305 c.c. , che esclude così l'operatività nella s.n.c. dell'art. 2270, comma 2 , il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, ai sensi dell'art. 2270, comma 1, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria previsti dall'art. 2902 e che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell'art. 2307. Per questi aspetti la motivazione della sentenza impugnata, per il resto conforme a diritto, deve essere corretta ai sensi dell' art. 384, ultimo comma, c.p.c. . Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota . 9. La novità delle questioni affrontate costituisce ragione di compensazione delle spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dall 'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.