Oneri condominiali insoluti: per ottenere l’ingiunzione non è necessaria la lettera di messa in mora

Ai condomini veniva notificato un decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non pagate. Lo stesso veniva opposto sulla base del fatto che gli stessi non fossero stati sollecitati al pagamento né fosse stata inviata la lettera di messa in mora.

Due condomini proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di un Condominio per il recupero delle quote condominiali insolute , interessi e spese di procedimento. A fondamento della domanda di opposizione, per ciò che in questa sede interessa, deducevano la mancata consegna delle richieste di pagamento degli oneri condominiali e il mancato preventivo invio della lettera di costituzione in mora al fine di far dichiarare nullo e invalido il decreto. L'opposizione non è stata tuttavia ritenuta fondata dal Tribunale di Roma anzitutto, ricordando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto oneri condominiali, il Condominio soddisfa l'onere probatorio con la produzione dei verbali da cui si evince l'approvazione delle spese , tale onere ha verificato essere stato correttamente adempiuto dal convenuto. Le delibere prodotte facevano poi espressa indicazione dell'importo posto a carico dell'opponente, delibere non impugnare ai sensi dell' art. 1137 c.c. né sospese o revocate dall'assemblea. Le somme contestate trovano quindi un valido fondamento e devono ritenersi effettivamente dovute. Con riguardo alla censura concernente la mancata messa in mora , elemento che a detta degli opponenti sarebbe indispensabile per il recupero giudiziale del credito, la stessa è stata ritenuta del tutto infondata dal Tribunale, che ha osservato come nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti nessun previo adempimento formale e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento è imposto all'amministratore di condominio in quanto, ai sensi dell' art. 63 disp. att. c.c. , questi, in adempimento del proprio mandato, può anzi deve agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso. La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del condominio e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso . L'opposizione viene rigettata e il decreto ingiuntivo pertanto confermato.

Giudice Berti Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri P.S., S.M. e S.S. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13756/20 R.G. n. 36992/20 , emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 4.09.2020 in favore del Condominio di Via omissis , Roma con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.293,85, oltre agli interessi come da domanda e spese di procedimento per quote condominiali insolute. A fondamento della domanda gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi i mancata consegna delle richieste di pagamento degli oneri condominiali ii mancato preventivo invio di lettera di costituzione in mora iii mancata verifica del credito del codominio ed eventuale predisposizione di un piano di rientro Hanno concluso chiedendo 1 in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità del decreto ingiuntivo emesso in quanto non preceduto da formale lettera di messa in mora. 2 in via subordinata accogliere la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo emesso 3 in via ulteriormente subordinata provvedere a sospendere il presente procedimento di opposizione e ordinare l'incardinarsi di una procedura di mediazione al fine di addivenire ad una soluzione bonaria dell'insorta vicenda.” Si è costituito in giudizio il Condominio opposto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese di lite. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.comma ed esperita la mediazione con esito negativo, sono stati concessi alle parti i termini istruttori. All'esito la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 giugno 2022. Precisate le conclusioni in detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.comma per il deposito di conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione L'opposizione è infondata e va rigettata. In primo luogo, va chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di oneri condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569 . Nella specie, gli oneri condominiali richiesti in via monitoria riguardano importi regolarmente deliberati e ripartiti, come emerge dalla documentazione in atti. Invero, l'opposta nel monitorio ha prodotto le seguenti delibere 1. delibera del 19/06/2014 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio consuntivo cartelle Equitalia 2013 e relativo piano di riparto bilancio consuntivo lavori urgenti abb.to 13/14 e relativo piano di riparto cfr. docomma 1, 2 e 3 2. delibera del 08/11/17 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio consuntivo TFR + oneri accessori 2015 e relativo piano di riparto, il bilancio preventivo gestione omissis e relativo piano di riparto cfr. doccomma 4, 5 e 6 3. le delibere del 04/07/2019 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio consuntivo gestione condominiale 2018 e relativo piano di riparto, bilancio preventivo gestione fondo riserva 2019 e relativo piano di riparto cfr. doccomma 7, 8 e 9 4. la delibera del 21/01/2015 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio preventivo gestione revisione tabelle millesimali 2015 e relativo piano di riparto cfr. doccomma 10 e 11 5. la delibera del 19/10/2015 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio preventivo gestione transazione enel – gas 2015/16 e relativo piano di riparto cfr. doccomma 12 e 13 6. la delibera del 20/06/2018 con la quale l'assemblea del Condominio di Via omissis ha approvato il bilancio preventivo gestione mediazione tabelle millesimali e relativo piano di riparto cfr. doccomma 14 e 15 . Inoltre, le suddette delibere – che costituiscono titolo valido per il recupero di quanto dovuto dal condomino opponente sia nel procedimento monitorio che nel presente giudizio di opposizione – fanno espressa indicazione dell'importo posto a carico dell'opponente, delibere non impugnate, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1137 c.comma né sospese e/o revocate dall'assemblea con la conseguenza che con la loro definitività il debitore/condomino è obbligato a corrispondere le relative quote di spesa, potendo solo l'annullamento delle stesse far cessare tale obbligo. Stante, dunque, la validità, l'efficacia e la vincolatività del deliberato devono ritenersi dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto. A fronte di tale accertato credito, parte opponente per superare la pretesa creditoria del condominio, aveva a l'onere di dimostrare l'efficacia estintiva di essa mediante prova di avvenuto pagamento. Viceversa, parte opponente non ha contestato la debenza ma ha solo censurato di non aver ricevuto una formale lettera di messa in mora che, a suo dire, costituirebbe elemento indispensabile per il recupero del credito. La censura è del tutto infondata. Si osserva che nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti nessun previo adempimento formale e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento è imposto all'amministratore di condominio in quanto, ai sensi dell' art. 63 disp. att. c.comma ., questi, in adempimento del proprio mandato, può anzi deve agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso. La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del condominio e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo resta, pertanto, confermato divenendo ipso jure definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base di quanto dispone il D.M. n. 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede - rigetta l'opposizione avanzata da P.S., S.M. e S.S. e conferma il decreto ingiuntivo n. 13756/2020 R.G. n. 36992/20 , emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 4.09.2020 in favore del Condominio di Via omissis , Roma - condanna P.S., S.M. e S.S., in solido tra loro, al pagamento, in favore del Condominio di Via omissis , Roma delle spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per onorari di giudizio ed euro 50, 00 per spese di mediazione, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.