Fiore digitale come scenografia per Sanremo: RAI condannata a risarcire l’architetto che ha realizzato quell’immagine

All’architetto l’azienda di viale Mazzini dovrà versare 40mila euro. Palese la violazione del diritto d’autore compiuta reperendo online e poi utilizzando l’immagine digitale di un fiore, realizzata dall’architetto e titolata “Scent of the night”, come simbolo e scenografia della rassegna canora.

Costa carissima alla RAI l'iconica scenografia – l'immagine digitale di un fiore, realizzata grazie a un software – utilizzata per Sanremo 2016 e presa, in sostanza, dal mare magnum del web. L'azienda di viale Mazzini dovrà versare 40mila euro di risarcimento all'architetto C.B. che ha realizzato quell'immagine diverso tempo prima della nota manifestazione canora. A far scoppiare il caso è l'architetto che ha realizzato con un software e condiviso sul web e in un libro un'opera grafica titolata “The scent of the night” e rappresentativa di un fiore, e che nell'estate del 2018 cita in giudizio la RAI, lamentando «la violazione del proprio diritto d'autore su quella opera, utilizzata dall'azienda di viale Mazzini come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016, e chiedendo il risarcimento del danno» subito e «la rimozione del programma dal sito internet della RAI». Per i giudici di merito l'istanza presentata dall'architetto è assolutamente legittima. In primo grado viene ritenuta «accertata la paternità dell'opera in capo a C.B.», con conseguente «violazione del diritto d'autore ad ella spettante da parte della RAI» che, perciò, viene condannata a versare 40mila euro come risarcimento all'architetto. In aggiunta, i giudici del Tribunale dispongono anche «la rimozione del programma dal sito internet» della RAI. Per i giudici di primo grado è evidente l'errore compiuto dalla RAI, poiché «la titolarità dell'opera poteva essere ricondotta alla B. sulla base delle stampe di alcuni siti internet e di una rapida ricerca online, nonché di un libro edito da Mondadori che conteneva l'immagine con relativa attribuzione alla B.». Per i giudici, poi, «l' opera » esaminata «deve considerarsi creativa », così come è evidente «il carattere commerciale della manifestazione del Festival di Sanremo». Ecco spiegato il risarcimento quantificato in 40mila euro, ossia «20mila euro per danno emergente e 20mila euro per lucro cessante». Sulla stessa lunghezza d'onda, poi, anche i giudici d'appello, i quali precisano che «il reperimento dell'immagine su alcuni siti ma non accompagnata dall'attribuzione» alla B. non è da valutare come significativo e sicuramente non sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dalla RAI, per mettere in discussione la titolarità dell'opera. A chiudere il cerchio, inchiodando la RAI alle proprie responsabilità, provvedono i Giudici della Cassazione, i quali riconoscono il danno subito dalla B. e ne sanciscono il diritto a percepire 40mila euro come risarcimento. Respinta, innanzitutto, l'obiezione proposta dall'azienda di viale Mazzini e mirata a mettere in dubbio «il carattere creativo dell'immagine» utilizzata come scenografia fissa di Sanremo 2016. Su questo fronte i Giudici di Cassazione chiariscono, in premessa, che «in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività , cui fa riferimento la normativa, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta », di modo che «un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione , ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione». Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, si è precisato ulteriormente che «l'opera è creativa allorché esprime una idea originale , proveniente solo dall'ispirazione del suo autore» e si è tratta la conclusione che «l'immagine» oggetto del processo «non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo». A rafforzare tale valutazione, poi, ha contribuito un ulteriore elemento, ossia «l'ampia valorizzazione impressa all'opera da parte della RAI in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, presentazione volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali». Non trascurabile, infine, secondo i Giudici, anche «il grado di notorietà raggiunto dall'opera sul web», tenendo presenti «visualizzazioni, preferenze e commenti». Tirando le somme, «l'opera non è una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione la stessa RAI l'ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione le persone hanno reagito positivamente» con «un buon grado di notorietà» per l'opera utilizzata come scenografia della rassegna canora. E poi, aggiungono i Giudici, «la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative». Per quanto concerne, infine, l'attribuzione della paternità dell'opera, i giudici sottolineano il peso specifico dei dati a disposizione, ossia, «le stampe di siti internet» prodotte dalla B., «la ricerca online effettuata dai giudici del Tribunale», «la copertina di un libro edito da Mondadori che riporta l'opera attribuita espressamente a C.B.», e, infine, «l'immagine prodotta dalla RAI e associata online allo pseudonimo della B.».

Presidente Genovese – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 18.7.2018 l'architetto B.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. di seguito semplicemente RAI , assumendo di essere la creatrice dell'opera grafica Omissis , lamentando la violazione del proprio diritto d'autore sull'opera, utilizzata dalla RAI come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016, e chiedendo il risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della RAI e la pubblicazione della sentenza. La RAI si è costituita, chiedendo la reiezione delle avversarie domande in quanto infondate. Il Tribunale di Genova con sentenza del 6.6.2018 ha accertato la paternità dell'opera in capo a B.C. e la violazione del diritto d'autore ad ella spettante da parte della RAI, ha conseguentemente condannato la RAI al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in Euro 40.000,00, e ha disposto altresì la rimozione del programma dal sito internet e la pubblicazione della sentenza. Secondo il Tribunale, la titolarità dell'opera poteva essere ricondotta all'attrice sulla base delle stampe dei siti internet da essa prodotte e di una rapida ricerca on line, nonché di un libro edito da Mondadori che conteneva l'immagine con l'attribuzione alla B. l'opera doveva considerarsi creativa la manifestazione del Festival di Sanremo aveva carattere commerciale il danno poteva essere liquidato equitativamente in Euro 20.000,00 per danno emergente e in Euro 20.000,00 per lucro cessante. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la RAI, a cui ha resistito l'appellata B.C La Corte di appello di Genova con sentenza del 11.11.2020 ha respinto il gravame, con aggravio di spese. La Corte di appello ha ritenuto che numerose prove confermassero l'attribuzione dell'opera alla B., mentre il reperimento dell'immagine su alcuni siti, non accompagnata dall'attribuzione, non fosse significativo ha ritenuto il carattere creativo dell'opera, del resto valorizzata dalla stessa RAI ha ritenuto che il Festival di Sanremo, non fosse solo una manifestazione culturale, ma avesse tutti i crismi della commercialità e dello scopo di lucro ha ritenuto tempestiva la reazione dell'interessata il 12.2.2016 nei confronti del Festival, andato in onda dal 9.2.2016 al 13.2.2016 ha infine confermato come adeguata e proporzionata la liquidazione del danno effettuata in primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 12.11.2020, ha proposto ricorso per cassazione la RAI con atto notificato il 11.1.2021, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 19.2.2021 ha proposto controricorso B.C., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione, Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto   ex articolo 360 c.p.comma , numero 4, la ricorrente RAI denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell' articolo 132 c.p.comma , comma 1, numero 4, dell'articolo   118 disp. att. c.p.comma e dell'articolo 111   Cost 4.1. La RAI assume che la Corte di appello abbia errato nel postulare il carattere creativo dell'immagine senza in alcun modo indicare il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e rendere così percepibile il fondamento della decisione. 4.2. In seguito alla riformulazione dell' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5, disposta dal   D.L. numero 83 del 2012, articolo 54   convertito, con modificazioni, dalla   L. numero 134 del 2012 , non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall' articolo 111 Cost. , comma 6, e, nel processo civile, dall' articolo 132 c.p.comma , comma 2, numero 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 4 Sez. L, numero 3819 del 14.2.2020 Sez. 6 - 5, numero 13977 del 23.5.2019 Sez. 6 - 3, numero 22598 del 25.9.2018 Sez. 1, numero 16057 del 18.6.2018 Sez. 3, numero 4448 del 25.2.2014 . 4.3. Nel caso di specie la Corte di appello è partita dall'esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d'autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la   L. numero 633 del 1941, articolo 1   non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'articolo 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Di conseguenza la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione Sez. 1, numero 25173 del 28.11.2011 Sez. 1, numero 21172 del 13.10.2011 Sez. 1, numero 20925 del 27.10.2005 . 4.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l'opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall'ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l'immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo pag.11, primo periodo . La Corte di appello, poi, ha rafforzato tale valutazione, dando conto dell'ampia valorizzazione impressa all'opera da parte della stessa RAI in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali. Ha infine considerato quale ulteriore indizio confirmativo il grado di notorietà raggiunto dall'opera sul web, dando conto di visualizzazioni, preferenze e commenti. 4.5. La motivazione è pertanto esistente e non meramente apparente e rende ragione del percorso seguito dai giudici genovesi l'opera non è una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione la stessa RAI l'ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione gli utenti hanno reagito positivamente con acquisizione di un buon grado di notorietà. 4.6. V'e' ancora da aggiungere che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione Sez. 1, numero 10300 del 29.5.2020 Sez. 1, numero 13524 del 13.6.2014 Sez. 1, numero 20925 del 27.10.2005 . 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto   ex articolo 360 c.p.comma , numero 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli   articolo 2575   e   2576 c.comma   e alla   L. 22 aprile 1941, numero 633, articolo 1,2   e   6 . 5.1. La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell'ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice. La ricorrente sostiene che l'opera dell'arch. B. è una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. frattale , ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer. 5.2. Il motivo appare inammissibile, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, perché volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova non trattata nel giudizio di merito. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. Sez. 6 - 5, numero 32804 del 13.12.2019 Sez. 2, numero 2038 del 24.1.2019 Sez. 1, numero 25319 del 25.10.2017 Sez. 2, numero 8206 del 22.4.2016 Sez. 2, numero 7048 del 11.4.2016 . 5.3. La questione è nuova perché non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l'avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello. Non è certamente sufficiente a tal fine l'ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l'immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore cfr ricorso, pag.17 , se, com'e' avvenuto nel caso concreto, la RAI non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione. E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa. Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessità di affrontare in questa sede i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale detta anche digital articolo o computer art quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva. 6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto   ex articolo 360 c.p.comma , numero 4, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli   articolo 115   e   116 c.p.comma   dell'articolo   97 disp. att. c.p.comma e dell'articolo 111   Cost 6.1. In particolare, la ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello abbia reputata provata la paternità dell'immagine in capo all'arch. B. sulla base di documentazione estranea al processo e reperita dal giudicante sulla rete telematica di propria iniziativa. 6.2. Secondo la RAI, il giudice si sarebbe sobbarcato, in contrasto con il divieto di utilizzo di scienza privata, una indagine sul web, che sarebbe spettata all'attrice, per accertare la riconducibilità dell'opera all'arch. B. sulla base di siti internet di immediato reperimento e di informazioni anteriori al festival di Sanremo del 2016 per cui è causa. Così facendo, la Corte avrebbe violato sia il divieto di scienza privata, sia il principio di disponibilità delle prove, sia in ultima analisi le regole del giusto processo. 6.3. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha fondato il proprio accertamento di fatto sulla paternità dell'opera in capo all'attrice sulla base di una pluralità di prove univocamente convergenti le stampe dei siti Internet prodotte dall'attrice docomma 2 e 3 , la ricerca on line effettuata dal Tribunale, la copertina di un libro edito da Mondadori che riporta l'opera attribuita espressamente a B.C. docomma 19 attrice , l'immagine prodotta da RAI e associata allo pseudonimo Omissis della B. docomma 10 RAI . Fa quindi difetto il requisito della decisività della prova asseritamente illegittimamente acquisita poiché la Corte di appello ha fondato la propria decisione sul punto sulla base di altre tre prove ritenute convergenti. Ne' certamente le contestazioni, oltretutto sommamente generiche, di tali altre evidenze probatorie, formulate dalla RAI in nota 3 di pag.20 del ricorso, possono consentire a questa Corte di ingerirsi nell'accertamento di fatto espletato dal giudice di merito e di ribaltarne le conclusioni. 6.4. In secondo luogo, la ricerca on line menzionata dalla Corte di appello è stata eseguita dal Tribunale. Il ricorso non dà assolutamente conto di presupposti e modalità con cui il Tribunale avrebbe condotto la predetta ricerca on line, che per quanto è dato sapere ben avrebbe potuto essere condotta nel contraddittorio o su richiesta delle parti o ancora per verificare de visu una evidenza probatoria segnalata dalle parti cosa questa tanto più grave, visto che la controricorrente assume che il Tribunale abbia semplicemente verificato i siti indicati da entrambe le parti controricorso, pag.39 . Tantomeno la ricorrente dà conto del contenuto della sentenza di primo grado sul punto e riferisce di aver proposto al riguardo un motivo di impugnazione circa l'inammissibilità dell'acquisizione della predetta prova. Il che vizia di inammissibilità il mezzo per non autosufficienza. 7. Il ricorso deve quindi esser complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo Ai sensi del   D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13,   comma 1 quater, inserito dalla   L. numero 228 del 2012, articolo 1,   comma 17 occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del   D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla   L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.