La Corte d’appello ha erroneamente aumentato la cifra spettante all’ex moglie dopo la separazione, quale compensazione della perdita della possibilità di soggiornare, nel periodo estivo, presso un appartamento a Sorrento di proprietà esclusiva dell’ex marito.
In sede di separazione dei coniugi, veniva fissato un assegno di mantenimento di 800 euro a favore dell'ex moglie ed un contributo al mantenimento del figlio minore, affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, pari a 1600 euro mensili. Per quanto qui d'interesse, in appello veniva stabilito l'obbligo di versamento di un ulteriore assegno di mantenimento di 300 euro mensili per l'ex moglie in modo da consentirgli di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e in particolare, per compensare la perdita della possibilità di soggiornare nel periodo estivo presso un immobile a Sorrento di proprietà esclusiva dell'uomo. L'ex marito ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte coglie l'occasione per ricordare che «poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea Cass. 12196/2017 ». Ciò posto, è pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la «cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti». Ciò nonostante, l'assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza «da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006 ». La Corte territoriale ha invece errato nel fare riferimento a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della fruizione concreta dell'appartamento a Sorrento, «come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare, come una corretta lettura dell'articolo 156 c.c. imponeva, tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi». Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Presidente Bisogni – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Tribunale di Napoli, dopo aver pronunziato, con sentenza non definitiva numero 3032/2017 del 14 marzo 2017, la separazione dei coniugi M.R. e C.L. , con sentenza definitiva numero 7046/2019 disponeva che quest'ultimo corrispondesse al coniuge separato un assegno di mantenimento di euro 800 e nel contempo contribuisse al mantenimento del figlio minore E. , affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con residenza privilegiata presso la madre, nella misura di Euro 1.600 mensili. 2. La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione presentata in via principale dal C. e in via incidentale dalla M. , stabiliva - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che l'appellante principale versasse al coniuge separato un assegno di mantenimento di Euro 300 mensili, onde consentire a quest'ultima di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quando la M. aveva avuto la possibilità di soggiornare, durante il periodo estivo, in […], in un appartamento nell'esclusiva disponibilità del marito. Riteneva che la nascita di altri due figli non costituisse circostanza sufficiente a diminuire l'entità dell'assegno che il C. doveva versare per il mantenimento di E. , in assenza della dimostrazione che le ulteriori spese per il mantenimento dei più giovani discendenti gravassero esclusivamente su di lui. Reputava che la cancellazione del C. dall'albo degli Avvocati, essendo stata frutto di una scelta volontaria, non potesse essere valutata ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento. Riduceva, infine, l'entità dell'assegno dovuto a Euro 1.200 per i soli mesi di luglio ed agosto, poiché in questo periodo il figlio passava la metà esatta del tempo con il padre, il quale provvedeva direttamente al suo mantenimento. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 luglio 2020, ha proposto ricorso C.L. prospettando quattro motivi di doglianza. L'intimata M.R. ha depositato, dapprima, controricorso, domandando di essere rimessa in termini per provvedere alla sua notifica, in seguito memoria di costituzione di nuovo difensore, al di fuori dei termini previsti dall'articolo 370 c.p.c Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che 4. Occorre preliminarmente disattendere la richiesta di remissione in termini per provvedere alla notifica del controricorso presentata da parte intimata. La stessa istante ha spiegato e documentato che la notifica del controricorso è stata affidata all'ufficiale giudiziario di Roma, il quale, dopo aver provveduto all'incombente, ha restituito l'atto tramite una lettera raccomandata che risulta essere stata consegnata presso lo studio del primo difensore. Non vi è alcuna prova che questa attestazione del postino di avvenuta consegna sia falsa, risultando dimostrata soltanto l'avvenuta presentazione di una denuncia querela di cui non è noto l'esito, cosicché non vi è modo di ritenere che l'originale del controricorso, corredato dalla relativa notifica, sia andato effettivamente perso. Ne discende l'impossibilità di accogliere l'istanza di rimessione in termini presentata ai sensi dell'articolo 153 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di cassazione v. Cass. 22092/2019, Cass. 30512/2018 , in mancanza della dimostrazione che la decadenza in cui l'intimata è incorsa, in conseguenza dell'omesso, tempestivo deposito della copia notificata del controricorso, sia stata determinata da una causa a lei non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, e di carattere assoluto. L'inosservanza dell'onere di deposito previsto dall'articolo 370 c.p.c., comma 3 determina l'improcedibilità del controricorso v. Cass. 18091/2005, Cass., Sez. U., 3062/1979 . 5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.c. la Corte di merito, nel riconoscere alla M. un assegno di mantenimento al fine di sopperire alla perdita della possibilità di soggiornare a […] nel periodo estivo, ha ritenuto che ogni singola condizione del precedente menage familiare debba essere mantenuta e garantita, addirittura matematicamente al contrario l'assegno di mantenimento - in tesi di parte ricorrente - non serve a compensare pro quota una mancata disponibilità o una specifica esigenza, ma ad impedire, tendenzialmente, lo scivolamento verso contesti socio-economico deteriori rispetto a quello di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio. 6. Il motivo è fondato. Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., comma 1, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea Cass. 12196/2017 . Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Nell'ambito dello svolgimento di un simile accertamento è necessario, tuttavia, non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni. È indubbiamente vero che la separazione può determinare e normalmente determina la cessazione di una serie di benefici e di consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti. Ciò nonostante, il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006 . L'errore della Corte territoriale consiste perciò nell'aver fatto riferimento, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene l'appartamento in [ .] appartenente al marito , come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare, come una corretta lettura dell'articolo 156 c.c. imponeva, tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, nei termini appena descritti, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza. 7.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 337-ter e 337-sexies c.c. la Corte di merito ha trascurato di considerare, ai fini della determinazione della misura del mantenimento del figlio, l'intervenuta nascita di altri due discendenti, in ragione dell'assenza della prova che le spese correlate al sostentamento di questi ultimi gravassero esclusivamente sull'appellante. Una simile valutazione contrasta con l'obbligo di legge per il padre di provvedere al mantenimento dei figli, sicché si doveva presumere che il ricorrente contribuisse anche al mantenimento della prole di nascita più recente. I giudici distrettuali, inoltre, hanno ritenuto irrilevante la cessazione dell'attività professionale del C. , in quanto conseguente a un atto volontario, senza considerare le spiegazioni fornite dall'appellante in ordine alla propria necessità di provvedere a un simile atto. 7.2 Il terzo motivo di ricorso assume che la motivazione offerta in punto di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore abbia carattere apparente e perplesso, essendo fondata su motivazioni apodittiche e non supportate da un ragionamento riconoscibile. 8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono ambedue fondati, nei termini che si vanno a illustrare. 8.1 A mente del disposto degli articolo 316 e 316-bis c.c., ciascuno dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, deve concorrere al loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze. Di conseguenza, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico v. Cass. 14175/2016 . La Corte d'appello, dunque, a fronte dell'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato in conseguenza della nascita di ulteriori discendenti, non poteva trascurare di considerare l'obbligo di concorso nel mantenimento derivante per il genitore dalle norme appena citate, così come non poteva attribuire rilievo a un simile obbligo solo se gravante, in via esclusiva, sul padre, dato che anche il semplice concorso nel mantenimento dei discendenti è capace di incidere sulle sostanze del genitore obbligato. Occorreva, invece, verificare se questi sopravvenuti oneri avessero determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non fosse, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014 . 8.2 La Corte di merito poi, preso atto della natura volontaria della cancellazione del C. dall'albo degli avvocati, ne ha fatto discendere l'impossibilità di valutare la stessa ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento. Ora, la motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione. La motivazione perciò assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass., Sez. U., 22232/2016 . Nel caso di specie nessuna circostanziata giustificazione è stata fornita dai giudici distrettuali al fine di dare una concreta spiegazione della valutazione di irrilevanza della volontaria cancellazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento, benché l'appellante avesse specificamente addotto che la propria scelta di sospendersi dall'albo fosse stata imposta dalla necessità di far fronte alla diminuzione del reddito percepito ed all'accrescimento dei costi di gestione dello studio. Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda. 9. L'accoglimento dei motivi precedenti, imponendo una nuova valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle odierne parti al fine di stabilire se e in quale misura il padre debba provvedere al mantenimento del figlio maggiore, comporta l'assorbimento del quarto motivo di ricorso con il quale il C. ha lamentato che il contributo al mantenimento non sia stato calibrato, per tutto l'arco dell'anno, tenendo conto della ripartizione fra i genitori in misura paritaria dei tempi di frequentazione del discendente . 10. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.