La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale articolo 2056 c.c. .
I Giudici di legittimità ricordano che «l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato. La rivalutazione monetaria esprime ratio risarcitoria e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'illecito, mentre gli interessi integrano una finalità remunerativa, mirando cioè a ristorare il creditore del lucro cessante». Nel caso di specie la Corte d'Appello avrebbe violato tali disposizioni, omettendo di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto e, dunque, al momento del sinistro stradale avvenuto nella vicenda oggetto di causa, fino al pagamento dell'acconto. Il Collegio, accogliendo il ricorso, specifica quindi che «il danno da fatto illecito forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè d'un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato. Nel caso in cui il risarcimento avventa tramite pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, se come nel caso in esame , si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato». Inoltre, «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire a devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito b detraendo l'acconto dal credito c calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicando prima sull'intero capitale, rivalutando anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva» Cass. numero 25817/2017 . La pronuncia in oggetto si è discostata da tali orientamenti.
Presidente Scarano – Relatore Moscarini Considerato che 1. M.D.R., con atto di citazione del 20/5/2011, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce Mi.Co.Da. e la Carige Assicurazioni SpA poi Amissima Assicurazioni SpA rappresentando di essere rimasto vittima di un sinistro stradale dovuto esclusivamente a fatto e colpa del convenuto Mi., del quale chiedeva accertarsi la responsabilità e condannarsi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per l'importo di Euro 1.360.848,31, oltre accessori. Istituitosi il contraddittorio con la Carige Assicurazioni SpA, restando il Mi. contumace, fu disposta l'acquisizione di mezzi di prova documentale e testimoniale e una CTU medico-legale sulla persona dell'attore. 2. Nel corso del giudizio il giudice adito, con ordinanza del 17/12/2013, dispose il pagamento, a titolo di provvisionale, in favore dell'attore, della somma di Euro 319.110,00, importo che la compagnia pagò in data 31/3/2014. 3. All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con sentenza del 173/2016, accertò la responsabilità esclusiva del convenuto Mi. e lo condannò, in solido con la Carige Assicurazioni SpA, al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in Euro 637.675,00 statuendo che detto importo, liquidato all'attualità, dovesse essere devalutato alla data dell'evento e poi rivalutato di mese in mese, secondo l'indice Istat, con applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata, ed interessi dalla data della sentenza in poi liquidò poi altre somme, Euro 4.544,66 per danno da spese mediche, ed Euro 152.354,30 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, disponendo che dall'importo complessivo dovesse detrarsi la somma versata dalla compagnia in esecuzione del provvedimento di concessione della provvisionale. 4. A seguito di appello principale di Amissima Assicurazioni SpA già Carige Assicurazioni SpA e incidentale del M., la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza numero 898 del 29/8/2019, ha, per quanto ancora qui di interesse, accolto il terzo motivo dell'appello principale con il quale la compagnia aveva censurato la sentenza di primo grado per aver previsto che sulla somma complessivamente liquidata, previa devalutazione dalla data del sinistro, fossero applicati gli interessi e solo successivamente a tale calcolo fosse decurtata la somma pagata a titolo di provvisionale, assumendo che si sarebbero applicati interessi su somme già versate sin dal 2013. La Corte ha accolto questo motivo di appello, ritenendo che la somma dovuta a titolo risarcitorio andasse devalutata alla data del sinistro, detratti gli acconti e sulla somma così ottenuta fossero computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado e sulla complessiva somma i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Accolto anche l'appello incidentale del M. sulla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale la Corte d'Appello ha rideterminato in Euro 760.161,20 la somma dovuta al M., oltre interessi da conteggiarsi secondo i criteri ivi indicati/ed ha condannato Amissima Assicurazioni SpA e C.A., quale erede del defunto Mi.Co., al pagamento di 2/3 delle spese del grado, compensando il residuo 1/3. 5. Avverso la sentenza M.D.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito Amissima Assicurazioni SpA con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all'articolo 380 bis c.p.c Ritenuto che 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli articolo 1223,1226 e 2056 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - il ricorrente lamenta che la sentenza, nel definire i criteri per il calcolo degli interessi, abbia omesso di calcolarli anche per il periodo decorrente dalla data del sinistro fino alla liquidazione dell'acconto ed abbia solo reso omogenee, in punto di rivalutazione, le somme versate a titolo di acconto rispetto a quelle liquidate in via definitiva, abbia operato la detrazione dal dovuto ma, per l'appunto, computato gli interessi solo sul residuo. Così avrebbe determinato la violazione delle disposizioni in epigrafe che, in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale articolo 2056 c.c. rinvia, quanto ai criteri per la sua determinazione, alle norme generali di cui agli articolo 1223 e 1226 c.c. relative all'inadempimento delle obbligazioni. Ciò sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento, degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato. La rivalutazione monetaria, infatti, esprime ratio risarcitoria e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'illecito, mentre gli interessi integrano una finalità remunerativa, mirando cioè a ristorare il creditore del lucro cessante. Omettendo di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto e, dunque, dal momento del sinistro fino al pagamento dell'acconto, la Corte d'Appello avrebbe violato le disposizioni in epigrafe e contrastato il consolidato orientamento di questa Corte. 1.1 Il motivo è fondato. Il credito risarcitorio è stato sì reso omogeneo nella devalutazione delle somme dovute nella liquidazione definitiva rispetto a quelle pagate a titolo di acconto ma, a seguito della detrazione degli acconti, solo sulla somma così ottenuta sono stati computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado, mentre non sono stati conteggiati gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto. Ciò contrasta con i principi in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore. Il danno da fatto illecito forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè d'un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato. Nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato. La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, si è da tempo consolidata nel senso che il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto. In particolare, la sentenza di questa Sezione, numero 9950 del 20/4/2017, est. Rossetti, ha interpretato i principi di cui alla pronuncia Cass., S.U. numero 1712 del 1995 relativi alla inapplicabilità alle obbligazioni risarcitorie della mora del debitore 1224 c.c. e alla applicabilità dei criteri per soddisfare il ritardo nel risarcimento del danno da obbligazioni di valore, riferendosi alla ipotesi, coincidente con quella oggetto di esame, dell'avvenuto pagamento di acconti. Questa Corte ha statuito che La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire a devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito b detraendo l'acconto dal credito c calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Questo orientamento si è ormai consolidato, essendo stato ribadito da più pronunce Cass.,3, numero 25817 del 31/10/2017 Cass., 3, numero 16027 del 18/5/2022 . Essendosi la sentenza discostata da questo consolidato orientamento, come fondatamente lamentato dall'odierno ricorrente, la stessa va cassata, con rinvio della causa, affinché il giudice del rinvio applichi i principi illustrati. Ne consegue l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Cote accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.