Di seguito i quesiti pervenuti alla Direzione generale degli affari interni, che mettono in evidenza difficoltà interpretative dell’articolo unico della legge n. 319/1958, nella parte relativa alla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Se, nell'ambito delle procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza , sia dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall'articolo 9, comma 1- bis , d.P.R. n. 115/2002; Se, con riferimento ai crediti di lavoro vantati nei confronti dell'impresa in decozione, sia dovuto il pagamento del contributo unificato per le istanze volte alla dichiarazione di fallimento. Con Circolare del 9 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha chiarito che: le procedure esecutive , mobiliari e immobiliari , promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della l. n. 319/1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, d.P.R. n. 115/2002; analogamente, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002.
Ministero della Giustizia_Circolare 9 gennaio 2023