Il CNF ha trasmesso ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati una nota tecnica sull’accreditamento delle attività di formazione a distanza FAD , unitamente alla delibera con cui sono state approvate importanti novità in tema di formazione continua.
Il Regolamento per la formazione continua Regolamento CNF numero 6/2014 definisce la formazione a distanza come «attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione» articolo 5, comma 1, lett. g . All'interno della categoria si distinguono le due sottocategorie della formazione di gruppo e dell'autoformazione. Con la nota tecnica inviata ai COA in tema di accreditamento delle attività di formazione a distanza FAD , approvata nella seduta del 16 dicembre 2022, il CNF fornisce importanti chiarimenti in tema di sistemi di controllo della partecipazione, procedura di accreditamento e documentazione necessaria, durata ed efficacia dell'accreditamento ed, infine, misura del credito formativo. Nella medesima seduta del mese di dicembre, il CNF ha approvato anche una delibera numero 716 del 16/12/2022 in tema di formazione continua con la quale viene stabilito che l'anno solare 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CNF numero 6 del 16 luglio 2014. Nel corso del 2023, ciascun avvocato adempie all'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie. Tali crediti potranno essere acquisiti anche integralmente con i corsi online avvocati.
CNF, Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di formazione a distanza FAD CNF, Delibera in tema di formazione continua