RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

TAR ROMA, SEZ. II-QUATER SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 14466 EDILIZIA –ABUSO – PROPRIETÀ – LOCAZIONE – articolo 1599 C.C. L'acquisto della proprietà ex articolo 31 T.U. Edilizia avviene a titolo originario sicché non può trovare applicazione l'articolo 1599 c.c. L'acquisto della proprietà ai sensi dell'articolo 31 d.P.R. numero 380/2001 avviene a titolo originario, con cancellazione di tutti i diritti reali minori e di garanzia eventualmente gravanti sul bene. La fattispecie è assimilabile al perimento della res, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacché l'immobile abusivo è destinato al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva l'eccezionale acquisizione al patrimonio comunale che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene. Ciò comporta che la locazione non possa essere opposta all'Ente in tal modo divenuto proprietario, dal momento che l'articolo 1599 c.c. prevede detta opponibilità solo nel caso di trasferimento a titolo particolare della cosa locata . La regola emptio non tollit locatum non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario, in quanto la particolarità di detta regola, nonché il significato letterale delle disposizioni che la prevedono, non consentono di estenderla a ipotesi diverse da quella da essa non contemplate espressamente. Ne segue l'ininfluenza di tutte le questioni relative alla sussistenza di un rapporto locatizio, con la finale precisazione che il rilascio dell'immobile costituisce conseguenza necessitata della relativa acquisizione. CGARS, Sez. giur., numero 194/2020 Cass. civ., Sez. Unumero , numero 19889/2014.   TAR NAPOLI, SEZ. V SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 6874 RESPONSABILITÀ DANNO – MERO RITARDO – INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO. Il risarcimento del danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita. Nel caso di interessi legittimi pretensivi il risarcimento del danno da ritardo è subordinato alla spettanza del bene della vita, che qualifica come ingiustizia il danno derivante sia dal provvedimento illegittimo che dall'inerzia dell'Amministrazione, rendendoli risarcibili. L'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa sono configurabili, pertanto, solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato in base ad un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata. Nemmeno l'entrata in vigore dell'articolo 2-bis L. numero 241/1990 ha elevato a bene della vita l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa, avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale, non potendo lo stesso essere suscettibile di autonoma protezione attraverso il risarcimento del danno. Nonostante alcune iniziali aperture, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ritenuto non risarcibile il danno da mero ritardo, ossia sganciato dalla prova della spettanza del bene della vita richiesto. La responsabilità della P.A. da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ha natura di responsabilità da fatto illecito, e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale, sicché è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita. T.A.R. Napoli, Sez. II, numero 1903/2022 T.A.R. Napoli, Sez. V, numero 2356/2022 Cons. St., Sez. V, numero 7754/2022 Cons. Stato, Ad. Plenumero , numero 7/2021 Cons. St., Sez. IV, numero 5033/2021 Cons. St., Sez. IV, numero 4260/2018.   TAR SALERNO, SEZ. II SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 2975 EDILIZIA – ABUSO – DEMOLIZIONE COMUNICAZIONE. L'ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Nel sistema delineato dalla normativa urbanistica l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto, privo di discrezionalità ed autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, rispetto al quale, dunque, la contestuale circostanza che l'abuso sia oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale. Inoltre, stante la rimarcata natura di atto dovuto in ragione dell'abusività del manufatto, l'ordinanza di demolizione va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, numero 6411/2021 TAR Palermo, Sez. III, numero 1776/2017 Cons. St., Ad. Plenumero , numero 9/2017 Cons. St., Sez. VI, numero 3210/2017 TAR Lecce, Sez. III, numero 1601/2016 TAR Torino, sez. I, numero 1435/2016.   TAR CAMPANIA SALERNO, SEZ. I SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 2954 URGENZA – PROVVEDIMENTO EXTRA ORDINEM – MOTIVAZIONE – ISTRUTTORIA. L'Amministrazione, ai fini dell'adozione di un non provvedimento extra ordinem, non può prescindere da un'adeguata istruttoria. La possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere alla sollecita adozione di provvedimenti extra ordinem, a contenuto atipico ed a carattere temporaneo, risponde all'esigenza di fronteggiare senza indugio situazioni di eccezionale urgenza, a salvaguardia di interessi non adeguatamente tutelabili con i rimedi ordinari apprestati dall'ordinamento. Tuttavia non può prescindersi dal rigoroso rispetto dei presupposti e dei limiti di carattere procedurale e sostanziale, occorrendo che l'Amministrazione verifichi preventivamente, attraverso un'accurata istruttoria, basata su prove concrete e non su mere presunzioni, che la situazione da fronteggiare non sia tale da consentire l'utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall'ordinamento, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Alla luce di quanto sopra non è possibile ritenere adeguatamente motivata l'ordinanza che in termini generici e mediante mere asserzioni, non corroborate da specifici accertamenti istruttori, faccia riferimento allo stato dei luoghi per giustificare l'intervento indilazionabile. Cons. St., Sez. II, numero 3260/2021.   TAR REGGIO CALABRIA SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, numero 719 INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PROVA – DISCREZIONALITÀ. L'interdittiva antimafia presuppone la sussistenza di elementi presuntivi dai quali secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale sia deducibile il pericolo di ingerenza. L'interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, diretta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso. È sufficiente, pertanto, che il quadro indiziario sia tale da fondare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un condizionamento mafioso , non richiedendosi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di riscontri sintomatici in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Ne consegue che ai fini della sua adozione occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi presuntivi dai quali secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, valutando unitariamente i vari elementi sintomatici. Cons. St., Sez. III, numero 4548/2020.