Molesta una donna ma le chiede subito scusa: fatto non grave e condanna con pena ridotta

Nessun dubbio sul reato di violenza sessuale compiuto da un infermiere ai danni di una paziente. Per i Giudici, però, i dettagli dell’episodio sono sufficienti per ritenere non grave l’offesa subita dalla donna.

Se il molestatore chiede prontamente scusa alla donna alla quale ha dato un bacio e ha toccato seno e parti intime, allora è possibile considerare l’episodio non eccessivamente grave e ridurre quindi la pena, pur a fronte del riconoscimento del reato di violenza sessuale. Ricostruito l’episodio, verificatosi in una struttura ospedaliera , l’uomo – un infermiere – sotto processo viene ritenuto colpevole di avere molestato sessualmente una donna che era ricoverate nel reparto psichiatrico. Nello specifico, l’uomo, addetto proprio al reparto psichiatrico, ha palpeggiato il seno e toccato le parti intime della donna, si è ricostruito tra primo e secondo grado. Per i giudici del Tribunale è indiscutibile la colpevolezza dell’uomo sotto processo. Consequenziale la sua condanna per il reato di violenza sessuale . Sulla stessa linea anche i giudici d’appello, i quali, però, a sorpresa valutano l’episodio come di minore gravità e riducono la pena prevista in primo grado, portandola a quaranta mesi di reclusione. Scontato il ricorso in Cassazione da parte della Procura, ricorso mirato a contestare fortemente la valutazione compiuta dai giudici d’appello in merito al peso specifico attribuito alla esecrabile condotta tenuta dall’uomo. Dalla Procura ritengono illogico parlare di fatto lieve, soprattutto considerando il grado di coartazione esercitato dall’uomo sulla donna e le condizioni psichiche della donna, che era stesa su un lettino con gli elettrodi posizionati sul corpo . Impossibile, poi, ignorare, sempre secondo la Procura, la compromissione della libertà sessuale della donna e il conseguente danno psichico da lei subito, e assurdo limitare il giudizio di minore gravità sulla natura oggettiva degli atti sessuali compiuti dall’uomo. I Giudici di Cassazione riconoscono, in premessa, che per parlare di fatto non grave a fronte di una violenza sessuale è necessario valutare la qualità dell’atto compiuto più che la quantità di violenza fisica , il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali della vittima e le sue caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età , l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici . Nella valutazione dei fatti oggetto del processo si è dato rilievo, osservano i Giudici, alla tipologia degli atti sessuali , compiuti in modo repentino e consistiti in un bacio sulla guancia e nel toccamento delle parti intime e del seno alla circostanza che, subito dopo l’episodio, la persona offesa si era recata nella stanza fumatori dove era stata raggiunta dall’uomo, il quale si era scusato . E da tali elementi si è tratta correttamente, secondo i Giudici di Cassazione, la conclusione che la libertà sessuale della non è stata compressa in modo grave . I magistrati aggiungono poi che, contrariamente all’assunto della Procura , sono state valutate la vulnerabilità della donna, degente presso il reparto psichiatrico della struttura ospedaliera, e la sua fragilità psicologica che, però, è stata ritenuto compromessa in maniera non grave , proprio alla luce delle condotte tenute subito dopo l’episodio dall’uomo e dalla donna.

Presidente Aceto – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, ha riconosciuto all'imputato la circostanza di cui all' art. 609 bis c.p. , comma 3 in misura di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all' art. 61 c.p. , n. 9, e ha ridotto la pena al medesimo inflitta, in anni tre e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all' art. 609 bis c.p. , art. 61 c.p. , n. 9 perché costringeva la persona offesa a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamento del seno e toccamento della vagina, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violazione dei doveri connessi all'esercizio della funzione di infermiere addetto al reparto psichiatrico ove la persona offesa era ricoverata. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all' art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l' art. 609 bis c.p. , comma 3 e il vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall' art. 609-bis c.p. , comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici, ed avrebbe illogicamente riconosciuto sussistente il fatto lieve senza valutazione del grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni psichiche la vittima era stesa su un lettino con gli elettrodi posizionati sul corpo e di compromissione della libertà sessuale e di valutazione del danno psichico, limitando il giudizio espresso di minore gravità sulla natura oggettiva degli atti sessuali. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato. In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica , il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età , l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 - 01 Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012. A., Rv. 253172 - 01 Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 - 01 . Rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dall' art. 133 c.p. , comma 1, e non anche quelli di cui al comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 - 01 Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 - 01 . La sentenza impugnata, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha reso una motivazione, nel caso concreto, congrua e in linea con i principi sopra richiamati. Nella valutazione globale del fatto ha dato rilievo, la corte territoriale, alla tipologia degli atti sessuali compiuti in modo repentino consistiti in un bacio sulla guancia e toccamento della vagina e del seno, alla circostanza che subito dopo la persona offesa si era recata nella stanza fumatori dove era stata raggiunta dall'imputato che si era scusato, elementi da cui ha tratto la conclusione che la libertà sessuale non fosse stata compressa in modo grave e, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha valutato la vulnerabilità della vittima, degente presso il reparto psichiatria del locale ospedale, e la sua fragilità psicologica che ha ritenuto compromessa in maniera non grave proprio sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, motivazione contrastata dal ricorrente non specificatamente non essendosi confrontato appieno con l'intera ratio decidendi che non aveva posto a base del riconoscimento del fatto di minore gravità la sola tipologia di atti sessuali compiuti. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. La Corte dispone che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico Regione Abruzzo a norma dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 in quanto imposto dalla legge.