La creazione di una newco sottocapitalizzata per liberarsi dei debiti integra il reato di bancarotta

Pur in presenza di un’operazione di scissione societaria in sé astrattamente lecita, possono configurarsi gli estremi del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose.

La Corte d'Appello di Brescia confermava la condanna per bancarotta impropria da operazione dolose commessa dagli amministratori di una società dichiarata fallita. La condotta criminosa contestata si inseriva in un più ampio disegno criminoso dove la società fallita era il risultato di una precedente scissione parziale della preesistente società, operazione finalizzata a liberare quest'ultima dai debiti maturati nei confronti dei lavoratori dipendenti. La difesa ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che «anche l'operazione di scissione in sé astrattamente lecita è idonea ad integrare il delitti di bancarotta fraudolenta laddove si riveli ad esempio volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli articolo 2506 e seg. C.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie» Cass. penumero , sez. V, numero 27930 del 1/07/2020 . Ripercorrendo le operazioni societarie che hanno interessato la vicenda in esame scissione con creazione di una newsco sottocapitalizzata, con un'evidente squilibrio tra elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati , la Corte giunge ad affermare il principio secondo cui «può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose la scissione di una società con creazione di una newco sottocapitalizzata, al fine di esonerare la scissa da oneri economici ulteriori e da pesi economici non più sostenibili, così determinando per la newco, priva di adeguati messi economici, un immediato dissesto». Per questi motivi, la Corte rigetta i ricorsi.

Presidente Sabeone – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 27.01.2021, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 17.10.2019 dal Tribunale di Roma, con la quale C.A. era stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere quale amministratrice di diritto dal 18.05.2006, della società […] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del omissis sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, la documentazione contabile necessaria a ricostruire la situazione patrimoniale e il movimento degli affari della fallita, la cui decozione finanziaria era da collegare alla pesante situazione debitoria dell'azienda omissis , che la fallita acquisiva nel novembre del […]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma dell'Avv. Domenico Drogheo, affidando le proprie censure a due motivi,, con i quali deduce 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, per avere la Corte di appello affermato la responsabilità dell'imputata mancando di adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che la ricorrente, risultata amministratrice mera testa di legno della fallita abbia agito con consapevolezza e volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori la sentenza impugnata ha erroneamente individuato l'elemento volitivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale da identificarsi nel dolo specifico e nell'accettazione da parte della ricorrente del rischio dell'accadimento di eventi delittuosi a seguito della condotta omissiva posta in essere dolo eventuale mancando di riqualificare il fatto per il quale si procede nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice di cui all'articolo 217 R.D. comma 2 numero 267 del 1942, per la quale non è, invero, richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico con le doglianze sollevate in sede di gravame, invero si portava all'attenzione della Corte territoriale che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non possa desumersi dal solo fatto, costituente elemento oggettivo del reato, che lo stato delle scritture fosse tale da non rendere possibile la ricostruzione della situazione patrimoniale societaria, dovendo piuttosto la Corte territoriale, in maniera particolarmente rigorosa, precisare le ragioni per le quali riteneva di trarre dall'agire della ricorrente la volontà di recare pregiudizio ai creditori e non la colpevole manchevolezza nella regolare tenuta delle scritture contabili 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto per il quale si procede nel meno grave reato oggi estinto per intervenuta prescrizione di bancarotta semplice, per avere la Corte di appello mancato di confrontarsi con quanto dedotto sul punto dalla difesa nei motivi di gravame ed erroneamente mancato di operare la riqualificazione del fatto, atteso che emergeva dalle risultanze processuali che l'imputata, la quale non esercitava alcun potere gestorio, nè era in possesso delle scritture contabili della società, colpevolmente trascurava di curare la regolare tenuta della documentazione contabile. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Dott.ssa Lucia Odello, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 del D.L. numero 137 del 2020 articolo 23, conv. con modificazioni nella L. 176 del 2020, è del D.L. numero 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputata, avv. Domenico Drogheo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, l'imputata responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittole, sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto anche a voler considerare la stessa mera testa di legno , consistendo la sua attività nella firma di documenti e assegni con relativi pagamenti, laddove l'attività gestoria della […] veniva svolta dagli amministratori di fatto S.P. , prima, e successivamente da U.P. l'incarico di amministratore formale è stato svolto dalla C olecchia per oltre cinque anni. In ogni caso, la contabilità era tenuta dapprima dal rag. Improta e successivamente affidata al rag. De Falco, documentazione contabile, che, all'atto della dichiarazione di fallimento l'imputata non depositava, senza fornire alcuna spiegazione, rendendosi irreperibile agli organi della curatela. In tale contesto la Corte territoriale tenuto conto anche delle dichiarazioni di I.C. in data 26/03/2010, il quale evidenziava al nucleo di polizia tributaria di essere stato assunto dalla […] nella persona di U.P. subentrato nel settembre 2007 nella gestione della predetta società, mentre l'amministratrice C. si limitava solamente alla firma dei documenti, degli assegni e relativi pagamenti rilevava come l'imputata fosse responsabile del reato ascrittole per aver ricoperto per circa un lustro la carica di amministratore di diritto, prestandosi alla sottoscrizione dei documenti che le venivano sottoposti, incurante delle sempre crescenti difficoltà dell'ente sfociate dapprima nell'autogestione dell'azienda da parte dei dipendenti e quindi nella sostituzione di S.P. con U.P. alla guida della […] srl e infine nella perdita dell'intero complesso aziendale in favore della società Turistiche Alberghiere , una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, non depositando la documentazione contabile senza fornire alcuna spiegazione. All'uopo deve osservarsi come non meriti alcuna censura la valutazione che ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita cosiddetta testa di legno , atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture Sez. 5, ti. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251 . D'altra parte, il rilevante lasso temporale in cui la C. ha ricoperto il ruolo di amministratrice formale e la circostanza che la documentazione contabile sussisteva prima del fallimento ed era stata redatta dai commercialisti che operavano per la società, in relazione al fatto che tale documentazione non veniva consegnata al curatore dalla C. , in uno al fatto che la stessa si rendeva irreperibile, ben danno conto dell'elemento materiale del reato di sottrazione od occultamento delle scritture contabili e dell'elemento psicologico del reato, consistente nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, con la fisica sottrazione della contabilità alla disponibilità degli organi fallimentari Sez. 5, numero 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251 . D'altra parte, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione Sez. 5, numero 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572 . 2.Le suddette valutazioni, danno conto all'evidenza dell'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso circa la ricorrenza nella fattispecie della più lieve ipotesi della bancarotta semplice documentale, atteso che nella fattispecie non si verte in un'ipotesi di omessa tenuta, o tenuta incompleta, bensì di fraudolenta sottrazione della documentazione contabile della società agli organi fallimentari, rendendosi irreperibile ad essi, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali sulla base di quanto compiutamente descritto alle pg. 2 e 3 della sentenza impugnata. 3. Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.