La Corte territoriale ha ritenuto errata la richiesta di trattazione orale, poiché trasmessa a mezzo PEC, allegando un file word. I Giudici di legittimità, invece, ribaltano tale decisione accogliendo il ricorso dei due imputati, protagonisti del caso in esame.
I due ricorrenti, accusati di lesioni aggravate, si lamentano, tra i vari motivi, della violazione di legge da parte della Corte territoriale che avrebbe proceduto con rito cartolare, ritenendo irrituale la richiesta di discussione orale presentata per l'udienza con PEC, in quanto contenuta in file word anziché in file pdf, e tardiva la richiesta, formulata sempre via PEC, con allegati due file pdf nativi uno in forma digitale, l'altro senza , trasmessa successivamente. La doglianza è fondata. L'articolo 23-bis, comma 4, d.l. numero 137/2020, infatti, dispone che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal PM o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte d'Appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2». Il precedente comma 2 richiama l'utilizzo dell'articolo 16, comma 4, d.l. numero 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. numero 221/2012, secondo il quale «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolarmente, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Ne consegue che «in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immodificabilità del contenuto della richiesta esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica , la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata». Per tutti questi motivi la S.C. annulla senza rinvio la pronuncia in questione.
Presidente Miccoli – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 febbraio 2021 la Corte d'appello cli Firenze, salvo rideterminare la pena irrogata in senso migliorativo per gli imputati, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di D.M.S. e di S.E., in relazione al reato di lesioni aggravate loro contestato come commesso, in concorso con il minore V.G., in danno di P.I 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale proceduto con rito cartolare, ritenendo irrituale la richiesta di discussione orale presentata per l'udienza del 2 febbraio 2021 con p.e.c. del 18 gennaio 2021, in quanto contenuta in file word anziché in file pdf, e poi tardiva la richiesta, formulata sempre via p.e.c. con allegati due file pdf nativi uno con firma digitale, l'altro senza , trasmessa il successivo 19 gennaio 2021. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, per avere la Corte d'appello celebrato il processo, senza esaminare la richiesta di rinvio per impedimento degli imputati, motivato da ragioni di salute. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità del D.M., dal momento che la Corte territoriale aveva omesso di motivare, sia in relazione alle denunciate contraddizioni tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del teste oculare, in ordine alla condotta dell'imputato, sia con riguardo alla rilevanza della patologia psichiatrica accertata in sede di perizia in ordine alla distorta percezione, da parte del ricorrente, di una situazione di pericolo. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità della S., con riferimento alle questioni poste in tema di identificazione dell'imputata. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 112 c.p., comma 4 recte comma 1, numero 4 , tenuto conto del fatto che non era stata raggiunta la prova che la terza persona presente fosse il V., del fatto che il delitto de quo non consente l'arresto in flagranza, della mancata dimostrazione della conoscenza, da parte degli imputati, dell'età della terza persona, dell'autonomia con la quale il terzo aveva agito. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta omessa motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. 2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere omesso di affrontare argomentatamente i motivi di appello con i quali si contestava la liquidazione della provvisionale e la provvisoria esecutività della stessa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8, conv. con L. 18 dicembre 2020, numero 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte da parte del difensore degli imputati, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo, è fondato. La Corte d'appello ha ritenuto irrituale la richiesta di trattazione orale, in quanto trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, allegando un file in formato word, laddove avrebbe dovuto essere trasmesso un file pdf, secondo quanto previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, commi 2 e 4, e articolo 24, conv. con L. 18 dicembre 2020, numero 176. Ora, la normativa appena indicata non prevede la sanzione di invalidità in relazione al formato utilizzato. Il D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23-bis, comma 4, infatti, dispone semplicemente che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Il precedente comma 2, dal canto suo, richiama l'utilizzo del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, a mente del quale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La Corte territoriale richiama, altresì, l'articolo 24 stesso D.L., il cui comma 4 dispone che, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 ossia memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 , fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al D.M. giustizia 21 febbraio 2011, numero 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Il provvedimento del Direttore generale sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020 - Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 24, comma 4, cit., e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, prevede che l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'articolo 2, rispetta i seguenti requisiti è in formato PDF è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Ora, però, lo stesso articolo 24 limita la disciplina in tema di inammissibilità ai casi di impugnazione comma 6-sexies che richiama i casi di cui al comma 6-bis , con l'estensione, prevista dal comma 6-octies, ai casi di cui al comma 6-quinquies. Ne discende che, in assenza di una previsione sanzionatoria e non ricorrendo, nel caso concreto, esigenze di immodificabilità del contenuto della richiesta, peraltro esplicitato nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, la ritenuta inammissibilità della richiesta stessa finisce per tradursi in un formalismo del tutto avulso dalle esigenze di certezza cui la normativa tecnica è preordinata. In linea generale, pronunciandosi sulle diverse cause di inammissibilità previste dal comma 6-sexies, questa Corte ha, comunque, privilegiato un approccio che ripudia un rigido formalismo, e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che, sostanzialmente, si individua nella certezza dell'identificazione del mittente, attraverso la identità digitale delineata dall'indirizzo pec ufficialmente attribuito al difensore, ed all'autenticità della sottoscrizione Sez. 6, numero 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306 Sez. 6, numero 40540 del 2021 Sez. 1, numero 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490 Sez. 1, numero 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151 . A questo riguardo, proprio di recente, la Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 9 giugno 2022, resa nel caso Xavier Lucas c. Francia, ha ribadito, sia pure in vicenda dai contorni diversi da quelli qui rilevanti, che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo tanto impone alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo capaci di tradursi in un sostanziale diniego di giustizia sulla critica agli eccessi di formalismo, v. anche la sentenza 28/10/2021, Succi c. Italia. Invero, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione Sez. 5, numero 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01 . Ciò posto, deve rilevarsi che, nei confronti della S., il reato è estinto per prescrizione, a differenza che nei confronti del D.M., per il quale la ritenuta recidiva reiterata specifica sposta in avanti il termine risultante dall'applicazione degli articolo 157 c.p., comma 1, e articolo 161 c.p., comma 2, sino al 27 agosto 2023, al netto delle sospensioni. Ne discende che, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente alla ricorrente S.E., perché il reato è estinto per prescrizione, mentre va annullata, quanto al ricorrente D.M.S. e, ai soli effetti civili, quanto alla ricorrente S.E., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente alla ricorrente S.E., perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza quanto al ricorrente D.M.S. e, ai soli effetti civili, quanto alla ricorrente S.E., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Oscuramento dati.