Nessuna regolarizzazione contributiva per i tirocinanti presso gli Uffici giudiziari

Con nota dell’11 gennaio 2023, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, ha rilasciato un chiarimento in merito alle richieste di regolarizzazione contributiva avanzate da alcuni tirocinanti presso gli Uffici giudiziari.

A fronte delle numerose richieste pervenute, aventi ad oggetto oltre la regolarizzazione contributiva , anche il riconoscimento delle differenze retributive da parte dei tirocinanti e di altri soggetti che hanno partecipato ad attività formative nei medesimi Uffici. Con la premessa che in passato l'Amministrazione centrale ha assunto esclusivamente la titolarità dei tirocini ex art. 37, comma 11, d.l. n. 98/2011 , l'Amministrazione precisa che le stesse non hanno comportato l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato né autonomo con il Ministero o l'Ufficio giudiziario interessato e pertanto nemmeno obblighi di natura previdenziale, come peraltro chiarito esplicitamente nelle schede di progetto sottoscritte dai tirocinanti. Le iniziative formative degli anni dal 2019 in poi, che ha visto coinvolti Enti promotori diversi, quali Regioni, Province, Università e altri, sono estranee rispetto ai tirocini formativi patrocinati dall'Amministrazione centrale. Nei casi in cui possa essere utilizzato lo strumento convenzionale”, precisa il Ministero, che ai sensi dell' art. 1, comma 787, l. n. 208/2015 , è prevista una sua preventiva autorizzazione, concessa solo quando concorrano alcune condizioni L'assenza di alcun onere, anche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia L'assunzione da parte dell'amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale dell'obbligo della copertura assicurativa INAIL, nonché quello della responsabilità civile verso terzi La previsione espressa che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione, nonché la durata massima di utilizzo del personale direttamente o indirettamente fornito da altra amministrazione, non superiore ad un anno. Alla luce della mancata instaurazione di alcun rapporto di lavoro di natura subordinata da parte dei ricorrenti con il Ministero della Giustizia, non possono essere accolte le domande dei tirocinanti riguardanti la regolarizzazione contributiva o il riconoscimento delle differenze retributive. La prova della mancata instaurazione di un rapporto di tale tipo è data anche dalla disapplicazione degli istituti contrattuali delle ferie, dei permessi, della malattia ecc. . Per ciò che riguarda le differenze retributive , durante lo svolgimento dei tirocini ministeriali gli interessati hanno percepito solo un'indennità per aver partecipato alla formazione e non una retribuzione quale corrispettivo della prestazione fornita da un lavoratore. Anche l' INPS si è già espressa conformemente, precisando che per tali tipologie di attività non è previsto infatti nemmeno il versamento della contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto alla pensione .