Legittima l’adozione dei figli trascurati completamente dalla madre

Inutile l’opposizione della donna. Inequivocabile il disagiato quadro familiare emerso dai sopralluoghi effettuati dai carabinieri nella casa in cui lei viveva con i tre figli. Decisivo, infine, il riferimento ai problemi dei tre minori e ai miglioramenti da loro manifestati a seguito dell’allontanamento dalla madre.

Sacrosanta l’adozione dei figli se la madre ne trascura anche le esigenze primarie connesse alla salute e così rischia di provocare danni gravi , se non addirittura irreversibili, durante la loro crescita. Concordi già i giudici di merito, i quali sanciscono lo stato di adottabilità di tre ragazzini – tutti sotto i 10 anni di età –, nonostante le obiezioni proposte dalla loro madre e dalla loro nonna. Decisiva una precisazione lo stato di abbandono , presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale ma anche quando si accerti , come nella delicata vicenda presa in esame, l’inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore il normale sviluppo psico-fisico . Entrando nei dettagli, i giudici di merito fanno riferimento alla situazione familiare dei minori come accertata dai carabinieri in occasione di tre differenti sopralluoghi effettuati nella casa dove i ragazzini vivevano con la madre . In particolare, in sede di ispezione domiciliare veniva ripetutamente riscontrata un’abitazione sudicia e disordinata con pavimento invaso da rifiuti, residuo di cibo e mozziconi di sigarette. Inoltre, due minori giravano per casa con pannolini sporchi o giocavano sul marciapiede a piedi nudi mentre il minore più piccolo era lasciato sul letto matrimoniale con il viso sporco a causa di un rigurgito di latte ed il pannolino pieno di urine . A fronte di quanto scoperto dai militari dell’Arma, però, la madre dei tre minori si era limitata a denunciare di subire da tempo maltrattamenti dal compagno, anche alla presenza dei figli mentre nessuna spiegazione aveva fornito in ordine alle pessime condizioni della casa , aggiungendo che solo un figlio aveva bisogno di cure psichiatriche poiché nervoso ma ammettendo di non essersi rivolta a nessuno per curarlo come necessario. A completare il quadro, poi, un ulteriore fondamentale dettaglio l’ inserimento dei minori in comunità si era rivelato utilissimo, come testimoniato dai miglioramenti riscontrati dopo l’allontanamento dalla madre . Per i giudici di merito, quindi, non ci sono dubbi sulla assoluta inadeguatezza della donna come madre . Anche perché ella, nonostante l’allontanamento dai tre figli, non aveva cercato in alcun modo di modificare il suo stile di vita, e, anziché recuperare le sue carenze genitoriali, si era concentrata solo su sé stessa, contraendo matrimonio con un uomo molto più grande di lei, mentre si trovava ancora in comunità con i figli, e poi mettendo subito al mondo con il nuovo marito un altro figlio . Tirando le somme, è palese, chiosano i giudici di merito, lo stato di grave deprivazione e di ritardo globale nella crescita e sviluppo dei minori , mentre madre e padre hanno manifestato un’ irreversibile carenza di capacità genitoriale , e a tale carenza non è in grado di ovviare , chiariscono in modo netto i giudici di merito, la figura della nonna materna, la quale ha dimostrato di non tutelare i nipoti, avendo già in passato cercato di occultare i disagi da loro patiti e le difficoltà della figlia . Assolutamente inutile, perciò, il ricorso proposto in Cassazione dalla donna, ricorso mirato a mettere in discussione l’adottabilità dei figli o, quantomeno, ad ottenere l’affido eterofamiliare. I Giudici di terzo grado ritengono inequivocabile, difatti, il quadro emerso grazie a precisi accertamenti socio-sanitari svolti sul nucleo familiare e alla attività di osservazione condotta sul nucleo familiare e sui minori . In sostanza, tali accertamenti hanno portato, fra l’altro, a diagnosticare nei riguardi di uno dei tre figli una forma di epilessia mai oggetto di attenzione da parte della madre, nonostante alcune crisi e una familiarità nel ramo paterno . Peraltro, il secondo figlio è risultato affetto da una infiammazione delle labbra, con conseguenti problemi di masticazione, e gli è stato riscontrato uno stato psichico-emotivo instabile che lo portava a manifestare crisi nervose derivanti dalla incapacità di esternare il proprio malessere . Infine, la figlia più piccola è risultata ipostimolata e poco reattiva . E tutti e tre i minori manifestavano incapacità di esprimersi, se non tramite suoni gutturali , annotano i Giudici, i quali aggiungono poi che a seguito del loro trasferimento in una comunità per soli minori , tutti e tre i bambini, opportunamente stimolati ed accolti, hanno mostrato evidenti segni di miglioramento, puntualmente descritti dal ‘Servizio di Neuropsichiatria infantile’ in una relazione ad hoc. In sostanza, la madre può provocare danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita dei minori, trascurando perfino le primarie esigenze connesse alla loro salute , sanciscono i Giudici, e neppure la nonna è in grado di assicurare ai nipoti le cure necessarie . Per chiudere il cerchio, infine, viene anche sottolineata l’ impraticabilità dell’affidamento eterofamiliare , non funzionale al benessere dei minori in ragione dell’acclarata irreversibilità della loro condizione di persistente mancanza di assistenza frutto della incapacità dei genitori .

Presidente Acierno – Relatore Casadonte Rilevato che 1. C.L. e R.A. impugnano per cassazione la sentenza della corte d'appello di Palermo, sezione civile per i minorenni che ha rigettato l'appello dalle stesse proposto avverso la sentenza del tribunale per i minorenni di Palermo che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori C.A. nato il Omissis , C.G. nato il Omissis e di C.N. nato il Omissis . 2. La corte d'appello ha confermato la decisione del tribunale evidenziando come lo stato di abbandono, presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale ma anche quando si accerti l'inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore il normale sviluppo psicofisico. 3. Nel caso di specie la corte ha ricostruito, partendo dagli interventi effettuati dai carabinieri presso l'abitazione di L.C, nelle rispettive date del Omissis , del Omissis , e del Omissis , la situazione familiare dei minori. Infatti in sede di ispezione domiciliare veniva ripetutamente riscontrata un'abitazione sudicia e disordinata con pavimento invaso da rifiuti, residuo di cibo e mozziconi di sigarette, i minori C.N. e C.G. giravano per casa con pannolini sporchi o giocavano sul marciapiede a piedi nudi mentre la piccola C.A. era lasciata sul letto matrimoniale con il viso sporco del rigurgito di latte ed il pannolino pieno di urine. La C. aveva denunciato di subire da tempo maltrattamenti dal compagno C.Al., anche alla presenza dei figli, mentre nessuna spiegazione aveva fornito in ordine alle pessime condizioni della casa e sostenendo che solo A. aveva bisogno di cure psichiatriche perché era nervosa, ma lei non si era rivolta a nessuno per curarlo. 4. La corte d'appello ha dato altresì atto di quanto disposto dal tribunale per i minorenni di Palermo e cioè del successivo inserimento dei minori in comunità e dei miglioramenti riscontrati dopo l'allontanamento dalla madre, nonché dell'audizione dell'assistente sociale coordinatrice della Casa di accoglienza e delle relazioni degli operatori risalenti al Omissis , e al Omissis ed alla successiva audizione del Omissis . Quest'ultima veniva poi ascoltata anche dalla corte d'appello ed all'esito di tutte le informazioni così acquisite la corte territoriale perveniva alla conferma della valutazione di assoluta inadeguatezza della madre, rimarcando come nonostante l'allontanamento dai tre figli ella non avesse cercato in alcun modo di modificare il suo stile di vita e anziché recuperare le sue carenze genitoriali si concentrava solo su se stessa, contraendo matrimonio con un uomo molto più grande di lei, mentre si trovava ancora in comunità con i figli e poi mettendo subito al mondo con il nuovo marito un altro figlio. 5. Alla luce di tali accertamenti la corte territoriale ha ulteriormente ritenuto di ravvisare lo stato di grave deprivazione e di ritardo globale nella crescita e sviluppo dei minori rispetto al quale i genitori hanno manifestato un'irreversibile carenza di capacità genitoriale. A tale carenza non è in grado di ovviare, ad avviso dei giudici di merito, la figura della nonna materna, R.A., la quale ha dimostrato di non tutelare i nipoti, avendo già in passato cercato di occultare le difficoltà della figlia e i disagi patiti da questi ultimi. 6. A fronte delle richieste di supplementi istruttori la corte d'appello le ha ritenute superflue in considerazione della natura e della consistenza degli elementi emersi ed a fronte dei quali la richiesta CTU è stata considerata dilatoria ed esplorativa. 7. La cassazione della sentenza della corte d'appello siciliana è chiesta da C.L. e R.A. con ricorso avviato per la notifica il 5/11/2021 ed affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'avv. M.A. quale curatrice dei minori C.A., C.G. e C.N. 8. Sono rimasti intimati C.Al. ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo. Considerato Che 9. Con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983 come modificata dalla L. n. 149 del 2001 , in particolare degli artt. 1, 8, 11 e 15 Cost. , e degli artt. 1, 30 e 31 Cost. si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato lo stato di adottabilità in mancanza del presupposto legale dello stato di abbandono. 9.1. Assumono le ricorrenti che la corte d'appello ha dichiarato l'adottabilità dei minori in assenza di una valutazione puntuale e di un adeguato progetto di supporto delle competenze genitoriali e pure in presenza di soluzioni alternative allo stato degli atti e dell'istruttoria per la conservazione del diritto dei minori di crescere ed essere educati nella propria famiglia, nonostante la presenza di risorse personali utili e disponibili all'accudimento dei minori sia nella famiglia della madre sia della nonna materna dei piccoli ed in assenza di una corretta implementazione delle loro risorse. 9.2. Ad avviso delle ricorrenti nel caso di specie sarebbe stato ignorato il diritto dei minori di crescere e venire educati nella propria famiglia naturale e che non sarebbe stato osservato il criterio dell'extrema ratio che governa la dichiarazione di stato di abbandono. 9.3. Inoltre le ricorrenti censurano che nel caso di specie non siano stati approntati gli adeguati strumenti di indagine, non essendo stata disposta né in primo grado né in appello alcuna consulenza tecnica d'ufficio volta valutare le capacità genitoriali materne né siano stati progettati ed eseguiti adeguati programmi di sostegno al nucleo con la messa a disposizione delle misure idonee a rendere concreto il diritto dei minori di crescere e venire educati con la propria famiglia. 9.4. Lamentano altresì le ricorrenti di avere denunciato sin dal primo grado le incongruenze e l'eccessiva celerità e superficialità della valutazione della condizione dei minori posta poi a fondamento della declaratoria di adottabilità. 10. Con il secondo motivo violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 2000, dell'art. 8 della convenzione Europea sui diritti umani si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere la corte d'appello dichiarato lo stato di adottabilità in mancanza dei presupposti legali. 10.1. Assumono le ricorrenti che la valutazione svolta dal tribunale prima e dalla corte d'appello poi ha trascurato la necessità di ispirare la decisione al principio di proporzionalità di cui all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo e così procedere ad aggiornare la situazione dei minori e dei genitori alla stregua degli interventi posti in essere per intraprendere un percorso di recupero e di sostegno della capacità genitoriale della madre, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stato di abbandono anche al momento della decisione in appello. 11. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili poiché attingono il giudizio di fatto svolto dalla corte d'appello sulla base di precisi accertamenti socio-sanitari svolti sul nucleo familiare e dettagliatamente richiamati nonché l'attività di osservazione condotta sul nucleo familiare e sui minori isolatamente e puntualmente riferita nonché l'audizione delle parti interessate. 11.1. Detti accertamenti avevano portato, fra l'altro, a diagnosticare nei riguardi di C.N. una forma di epilessia mai attenzionata dalla madre nonostante le crisi manifestatesi e la familiarità nel ramo paterno. Inoltre C.G. era risultato affetto da cheilite con problemi di masticazione e gli era stato riscontrato uno stato psichico-emotivo instabile, che lo portava a manifestare crisi nervosa derivanti dalla incapacità di esternare il proprio malessere. C.A. era risultata ipostimolata e poco reattiva. Tutti e tre i minori manifestavano incapacità di esprimersi se non tramite suoni gutturali. A seguito del loro trasferimento in comunità per soli minori tutti e tre i bambini, opportunamente stimolati ed accolti avevano mostrato evidenti segni di miglioramento puntualmente descritti dal servizio di nrurospichiatria infantile nella relazione del 18/06/2002. 11.2. In altri termini la corte d'appello ha riscontrato che la madre può provocare danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita dei minori, trascurando perfino le primarie esigenze connesse alla loro salute e che neppure la nonna è in grado di assicurare le cure necessarie cfr. Cass. 7139/1996 id.1112/1998 id.5580/2000 . 11.3. A fronte di tutto ciò nessuna specifica richiesta di sostegno risulta dal ricorso essere avanzata dalla madre dei minori o dalla nonna materna e disattesa dai Servizi sociali o dagli altri agenti pubblici di sostegno alla genitorialità. 11.4. La madre dei minori neppure ha allegato circostanze dalle quali evincere l'effettuazione di alcun accertamento diagnostico o trattamento terapeutico al fine di escludere o curare i disagi ed i disturbi di carattere psicologico manifestati anche a seguito delle asserite esperienze traumatiche vissute in passato. 11.5. Peraltro la corte d'appello ha dato atto che il tribunale per i minorenni aveva anche evidenziato l'impraticabilità dell'affidamento etero familiare per non essere lo stesso funzionale al benessere dei minori in ragione dell'acclarata irreversibilità della condizione di persistente mancanza di assistenza in cui versavano i minori per l'incapacità dei genitori di porvi rimedio cfr. pag. 5 e 6 della sentenza e per l'inadeguatezza della nonna cfr. pag. 16 della sentenza . 11.6. Si tratta di valutazioni motivate ed attuali, come desumibile dal preciso riferimento fatto in sentenza alle periodiche relazioni acquisite ed all'istruttoria svolta che, in mancanza radicale di elementi di fatto nuovi, o quanto meno non considerati dalla corte d'appello, giustifica il rigetto della ctu e di ogni altro approfondimento istruttorio deciso dalla corte territoriale cfr. pag. 17 della sentenza . 12. Il ricorso è dunque inammissibile. 13. In considerazione della peculiarità della fattispecie e della condizione soggettiva delle persone coinvolte, si reputa equa l'integrale compensazione delle spese di lite. 14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 5 2.