41-bis: legittimo limitare il numero di foto annuali del detenuto con la figlia

Impossibile sostenere che l’uomo costretto in carcere abbia subito una violazione del proprio diritto all’affettività. Confermata perciò la limitazione nei confronti dei detenuti in regime differenziato all’effettuazione di una sola fotografia, nel corso dell’anno, con i propri congiunti.

Il diritto del boss di ‘ndrangheta all’affettività va sì riconosciuto ma può essere legittimamente limitato, a fronte della sua sottoposizione al regime del cosiddetto ‘carcere duro’, dalla direzione della struttura penitenziaria. E in questa ottica è sacrosanto, chiariscono i Giudici, il paletto con cui è imposto al detenuto di effettuare con la figlia – minorenne – una sola fotografia all’anno. Sorprendente la posizione assunta prima dal Magistrato di sorveglianza e poi dal Tribunale di sorveglianza, posizione che censura l’operato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, quindi, del Ministero della Giustizia. Nello specifico, viene accolto nel marzo del 2022 «il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime del ’41-bis’ » e viene ordinato alla direzione dell’istituto penitenziario dove è rinchiuso l’uomo di «consentirgli di effettuare almeno quattro fotografie all’anno con la propria figlia minore». In sostanza, viene reputata «illegittima la limitazione» imposta al detenuto, cioè la possibilità per l’uomo di «scattare, nel corso dell’anno, una sola fotografia con la figlia minore ». Ciò perché, chiarisce il Tribunale di sorveglianza, «da un lato, le pose di colui che intendeva farsi ritrarre in foto dovevano essere composte e, dall’altro, si trattava di soggetto con cui il detenuto aveva, comunque, il diritto di colloquio visivo che, in astratto, era uno strumento che si prestava molto più facilmente alla veicolazione di messaggi all’esterno». Infine, il Tribunale aggiunge che «il rischio legato alla possibilità di attribuire alle immagini cadenzate nel tempo un significato ogni volta diverso può essere neutralizzato dall’amministrazione penitenziaria, prevedendo specifiche modalità, quali, ad esempio, l’inoltro in un unico momento di tutte le fotografie scattate durante l’anno». A smentire seccamente il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza provvedono i Giudici della Cassazione, i quali sanciscono, in sostanza, la legittimità della limitazione imposta dalla struttura penitenziaria al detenuto in merito al numero di foto da lui fattibili con la figlia minore nel corso dell’anno. Per fare chiarezza i Magistrati di terzo grado mettono nero su bianco che «la limitazione nei confronti dei detenuti in regime differenziato all’effettuazione di una sola fotografia, nel corso dell’anno, con i propri congiunti non incide sul loro diritto soggettivo all’affettività , bensì soltanto sulle modalità dell’esercizio di quel diritto», modalità che «restano affidate alla discrezionalità amministrativa», ossia alla struttura carceraria, chiariscono i Giudici.

Presidente Tardio – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'1 marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell' articolo 309 c.p.p. , nell'interesse di S.G.M. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'11.2.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all' articolo 110 c.p. , D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 12, commi 3, lett. a , b d e 3-ter lett. b, capo A della provvisoria contestazione perché in concorso con altri soggetti, in violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomunitari, trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversata e l'assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto , articolo 110 e 575 c.p. capo B della provvisoria contestazione per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di A.A., che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell'imbarcazione . 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Walter Marino, sostituto processuale dell'avvocato Ludovico Bisconti, difensore di fiducia dell'indagato., deducendo violazione di legge in relazione agli articolo 64 e 370 c.p.p. . Premesso che la gravità indiziaria a carico del proprio assistito è stata basata sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie di alcuni migranti, indagati di procedimento connesso come, peraltro, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata , assunte in assenza del difensore di ufficio loro nominato, legittimamente impedito, il suddetto difensore ha sostenuto che dette dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ha osservato che tale inutilizzabilità è da considerarsi almeno di regola assoluta perché attinente a un elemento probatorio promanante da fonte di prova impura. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale il Procuratore generale, Dott. Perelli Simone, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, quindi va rigettato. E' pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998 tuttavia, il Collegio osserva che - secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte - con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell' articolo 197- bis c.p.p. , comma 5, è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese Cass. Sez. 6, numero 4230 del 26/11/2007 , Rv. 238720 - 01 Cass. Sez. 2, numero 39644 del 09/07/2004 , Rv. 230364 - 01 . 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all' articolo 94 disp. att. c.p.p. , comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94 disp. att. c.p.p ., comma 1 ter.