L'amministratore di Condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del Condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta per conto dei partecipanti. Altresì, non è necessaria l’autorizzazione nelle controversie in materia di risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni.
Il caso. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Condominio avverso il decreto ingiuntivo intimato nel 1991 dall'ingegnere Tizio a titolo di compenso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione dell'edificio condominiale. Il ricorrente, in sede monitoria, aveva fatto riferimento alla somma richiesta dal Comune per contributi ex lege numero 219/1981. Il Condominio opponente, dunque, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'ingegnere inoltre, contestava l'operato del tecnico, chiedendo la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni. Nel giudizio di primo grado era intervenuta la condomina Caia, aderendo alle difese del Condominio e proponendo a sua volta domanda di condanna di Tizio al risarcimento dei danni. Nel primo grado, il giudice adito respinse tutte le domande. Nel secondo grado, invece, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame del Condominio, non avendo lo stesso prodotto l'autorizzazione dell'assemblea. Avverso il provvedimento in esame, il Condominio e Caia proposero ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli articolo 1130 e 1131 c.c. e dell'articolo 182 c.p.c., avendo erroneamente la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello del Condominio sul presupposto della necessità della autorizzazione assembleare, mentre si trattava di giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo e per il risarcimento dei danni arrecati dall'ingegnere Tizio alle parti comuni. Interpretazione dei principi della Cass. S.S.U.U. numero 18331/2010 . Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva errato a ritenere necessarie l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea condominiale ai fini della proposizione del gravame. Difatti, i giudici del merito avevano “frainteso” la portata della sentenza numero 18331/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione , con l'affermazione che «in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il Condominio risulta soccombente». Ebbene, a parere della Suprema Corte è diverso l'insegnamento di legittimità. Difatti, nel ricostruire la portata dell' articolo 1131, comma 2, c.c. , la sentenza numero 18331/2010 precisava che, ferma la possibilità dell'immediata costituzione in giudizio dell'amministratore convenuto, ovvero della tempestiva impugnazione dell'amministratore soccombente, non di meno l'operato dell'amministratore deve poi essere sempre ratificato dall'assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. La sanatoria del difetto di rappresentanza. Oltre a ciò, a parere dei Giudici, nella vicenda trovava certamente applicazione l' articolo 182, comma 2, c.p.c. , come modificato dall'articolo 46, comma 2, I. numero 69/2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione. Questa, ai sensi dell' articolo 182 c.p.c. , in favore dell'amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, «può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc ». Legittimazione ad agire dell'amministratore. Nonostante le citate premesse, la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell' articolo 1131, commi 2 e 3, c.c. Difatti, nel caso in esame, l'amministratore di Condominio non aveva la necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del Condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari in tal senso, Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2016, numero 16260 . Inoltre, secondo la Suprema Corte, doveva comunque riconoscersi la legittimazione dell'amministratore ad agire e quindi anche quella a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il Condominio , senza necessità di autorizzazione dell'assemblea a costituirsi nel giudizio, trattandosi di controversia per danni subìti da bene condominiali, visto che l'amministratore è comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. In conclusione , il ricorso è stato accolto e, per l'effetto, il provvedimento è stato cassato con rinvio.
Presidente D’Ascola - Relatore Scarpa Fatti di causa Il Condominio omissis , Benevento, e C.A. hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza numero 1719/2016 della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 28 aprile 2016. L’intimato D.M.A. non ha svolto attività difensive. Il giudizio ha ad oggetto l’opposizione proposta dal Condominio omissis , omissis , avvero il decreto ingiuntivo intimato nel 1991 dall’ingegnere D.M.A. per l’importo di lire 49.890.067, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione dell’edificio condominiale. Il ricorrente in sede monitoria aveva fatto riferimento alla somma liquidata nell’aprile 1991 dal Comune di Benevento per contributi ex L. numero 219 del 1981, da destinare proprio al compenso dovuto al direttore dei lavori. Il Condominio opponente aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ingegnere D.M., facendo riferimento alla destinazione della somma concessa dal Comune di Benevento ed ai contrasti sulla contabilità dei lavori insorti tra il tecnico e l’impresa appaltatrice omissis . Il Condominio mosse pure una serie di lagnanze sull’operato dell’ingegnere D.M. legate all’esecuzione delle opere di ristrutturazione, chiedendo la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 18 gennaio 2002, era intervenuta la condomina C.A., aderendo alle difese del Condominio e proponendo a sua volta domanda di condanna dell’ingegnere D.M. al risarcimento dei danni per i difetti delle opere edilizie. Il Tribunale di Benevento con sentenza numero 1505 del 2009 respinse l’opposizione al decreto ingiuntivo e tutte le domande del Condominio omissis e di C.A. Proposero appello il Condominio e C.A. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame del Condominio, non avendo lo stesso prodotto l’autorizzazione dell’assemblea che era stata richiesta con ordinanza ex articolo 182 c.p.c. dell’8 giugno 2015. I giudici di secondo grado hanno invece accolto solo quanto alla liquidazione delle spese di primo grado l’appello di C.A., rigettando per il resto tale impugnazione, in quanto il credito professionale azionato dall’ingegnere D.M. risultava provato, mentre, in base alle risultanze della espletata CTU, le domande volte al risarcimento dei danni ed alla riduzione in pristino si rivelavano infondate. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione 1.Il primo motivo del ricorso del Condominio omissis e di C.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 1130 e 1131 c.c. e dell’articolo 182 c.p.c., avendo erroneamente la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’appello del Condominio sul presupposto della necessità della autorizzazione assembleare, mentre si trattava di giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo e per il risarcimento dei danni arrecati dall’ingegnere D.M. alle parti comuni. Il secondo motivo del ricorso del Condominio omissis e di C.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 c.c. e degli articolo 115 e 116 c.p.c., non potendosi dire provato il diritto del tecnico al compenso professionale alla luce delle contestazioni sulle modalità esecutive della prestazione di direzione dei lavori. Il terzo motivo di ricorso lamenta l’omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. sulla eccepita nullità della CTU e sulla istanza di rinnovazione della stessa consulenza, nonché sulla domanda risarcitoria per il passaggio di impianti elettrici. Il quarto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo e la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c. quanto alla valutazione delle risultanze della CTU 2. Il primo motivo del ricorso è fondato con riguardo al rapporto processuale relativo al Condominio omissis , e l’accoglimento dello stesso motivo determina l’assorbimento delle restanti censure proposte altresì da C.A. sul merito della lite, al cui esame dovrà necessariamente procedersi in sede di rinvio, per quanto di seguito precisato. 3. Ha errato la Corte d’appello di Napoli a ritenere necessarie l’autorizzazione o la ratifica dell’assemblea condominiale ai fini della proposizione del gravame nella causa in esame. A tale conclusione la Corte di Napoli è pervenuta fraintendendo la portata della sentenza numero 18331 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte, con l’affermazione che in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente . Diverso è il costante insegnamento di questa Corte. Cass. Sez. Unite 6 agosto 2010, numero 18331, affermò che l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ed essendo però tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’articolo 1131, commi 2 e 3, c.c., può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. Nel ricostruire la portata dell’articolo 1131, comma 2, c.c., la sentenza numero 18331 del 2010 precisava che, ferma la possibilità dell’immediata costituzione in giudizio dell’amministratore convenuto, ovvero della tempestiva impugnazione dell’amministratore soccombente e ciò nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che è alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui è investito , non di meno l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. È certo, inoltre, che trova applicazione al riguardo l’articolo 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall’articolo 46, comma 2, della L. numero 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione. La regolarizzazione ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., in favore dell’amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc Cass. Sez. 6 - 2, 16/11/2017, numero 27236 arg. anche da Cass. Sez. Unite, 04/03/2016, numero 4248 . Nel caso in esame, avrebbe potuto trovare operare l’articolo 182, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dalla L. numero 69 del 2009, comunque spiegato da Cass. Sez. Unite 19/04/2010, numero 9217, nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto. Tuttavia la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131, commi 2 e 3, c.c. Nel caso in esame, doveva considerarsi allora che l’amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, numero 16260 . Quanto alla domanda risarcitoria qui contestualmente avanzata dal Condominio opponente a decreto ingiuntivo, parimenti doveva riconoscersi la legittimazione dell’amministratore ad agire e quindi anche quella a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio , senza necessità di autorizzazione dell’assemblea a costituirsi nel giudizio, trattandosi di controversia per danni subiti da bene condominiali, visto che l’amministratore è comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’articolo 1130, numero 4, c.c. D potere dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio , attribuito all’amministratore di condominio dall’articolo 1130, numero 4, c.c., implica, infatti, in capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva, ex articolo 1131 c.p.c., in ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, qualora l’istanza appaia connessa o conseguenziale, appunto, alla conservazione delle cose comuni Cass. Sez. 2, 29/01/2021, numero 2127 Cass. Sez. 2, 22/10/1998, numero 10474 Cass. Sez. 2, 18/06/1996, numero 5613 Cass. Sez. 2, 23/03/1995, numero 3366 Cass. Sez. 2, 22/04/1974, numero 1154 cfr. anche Cass. Sez. 2, 15/07/2002, numero 10233 Cass. Sez. 3, 21/02/2006, numero 3676 Cass. Sez. 2, 21/12/2006, numero 27447 Cass. Sez. 3, 25/08/2014, numero 18168 Cass. Sez. Unite, 10/05/2016, numero 9449 . 3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso non può seguire la sola correzione della motivazione, come richiesto nelle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, non essendo conforme al diritto la decisione contenuta nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Napoli. La cassazione della sentenza impugnata, che comporta il rinvio per l’esame nel merito dell’appello proposto dall’amministratore del Condominio omissis , erroneamente dichiarato inammissibile, non consente nemmeno di pronunciare separatamente sulle questioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, che in realtà riguardano la sola posizione processuale di C.A. A ciò conduce anche l’inscindibilità della causa per il litisconsorzio processuale che viene a configurarsi nel processo in conseguenza di un intervento adesivo dipendente, qual era quello svolto in primo grado da C.A., con conseguente applicazione dell’articolo 331 c.p.c. 3.1. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto, invero, che C.A. dapprima intervenuta nel corso del giudizio di primo grado in adesione alle difese del Condominio quanto all’opposizione a decreto ingiuntivo e proponendo domanda di condanna dell’ingegnere D.M. al risarcimento dei danni per i pregiudizi arrecati alle parti comuni, e poi a sua volta appellante stesse così agendo nel giudizio di gravame quale rappresentante del Condominio, perciò ritenendo di fatto superata la inammissibilità dell’appello proposto dall’amministratore condominiale. Tale ricostruzione avrebbe implicato, evidentemente, che dell’eventuale accoglimento dell’appello di C.A. si sarebbe potuto giovare anche il Condominio omissis in pratica, doppiamente rappresentato nello stesso processo , nonostante l’inammissibilità del gravame formulato dall’amministratore. Questa statuizione, che attiene alla ravvisata legittimazione processuale sostitutiva della condomina C.A. a far valere le difese del Condominio omissis , a sua volta costituito in giudizio ma autore di un appello inammissibile, rimane travolta, in quanto capo dipendente, dalla cassazione della parte della sentenza che dichiarava, appunto, inammissibile l’appello avanzato dall’amministratore. È vero, infatti, che Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 numero 10934 ha chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota , operando la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l’instaurazione del contraddittorio. Cass. 22 febbraio 2022 numero 5811 e Cass. 20 dicembre 2021 numero 40857 hanno altresì ammesso che il condomino possa proporre opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio. Deve tuttavia ribadirsi che, allorché in una causa, concernente le cose condominiali, siano costituiti sia uno o alcuni soltanto dei condomini, sia l’amministratore del condominio, la rappresentanza di quest’ultimo resta inevitabilmente limitata agli altri condomini, sicché, ove avvenga piuttosto la costituzione in giudizio di tutti i singoli partecipanti, occorre procedere all’estromissione dell’amministratore, per sopravvenuto difetto della sua legittimazione cfr. Cass. Sez. 2, 28/03/2019, numero 8695 Cass. Sez. 2, 18/01/1973, numero 184 . Ciò comporta che, allorché il condomino intervenga personalmente nel processo in tema di tutela delle parti comuni, in cui sia già presente l’amministratore, connotandosi quale parte in senso sostanziale del rapporto dedotto in lite che non si avvale più della rappresentanza ex articolo 1131 c.c. dell’amministratore stesso, non vale il principio per cui il giudicato, formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti nel giudizio Cass. Sez. 3, 24/07/2012, numero 12911 Cass. Sez. 2, 22/08/2002, numero 12343 . Ne consegue che la sentenza favorevole ottenuta dal singolo condomino intervenuto - a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota o di debitore parziale dell’obbligazione condominiale verso il terzo - nel giudizio in cui sia costituito l’amministratore in rappresentanza del condominio, non può comunque operare a vantaggio dell’intero condominio che sia vincolato da un giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi. 4. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso del Condominio omissis e l’assorbimento delle restanti censure proposte dallo stesso Condominio omissis e da C.A. La sentenza impugnata va cassata, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nel merito l’appello del Condominio omissis , uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del Condominio omissis e dichiara assorbite le restanti censure proposte dallo stesso Condominio omissis e da C.A. cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.