Dal 1° gennaio le opere di Benedetto Croce diventano di pubblico dominio; insieme a migliaia di altre

Come ogni anno, il 1 gennaio ricorre il pubblic domain date , ovvero il giorno in cui le opere che hanno superato determinati limiti temporali - diversi da nazione a nazione - divengono di pubblico dominio.

Sostanzialmente in tutti i paesi, infatti, l'ordinamento riserva agli autori diritti esclusivi di sfruttamento sulle proprie creazioni per tutta la durata della loro vita e oltre, per un determinato periodo di tempo scaduto il quale chiunque può utilizzare tali opere, non solo ripubblicandole anche sul web ma anche riadattandole e servendosene come base di nuove versioni o adattamenti inclusi prequel e sequel di sorta . Non esiste tuttavia una disciplina uniforme e le previsioni sulla durata dei diritti variano a seconda delle giurisdizioni e delle leggi applicabili. La durata dei diritti d'autore varia poi di norma a seconda che si tratti di diritti di sfruttamento economico, per i quali un termine è generalmente previsto, o che si tratti invece di diritti morali ad esempio, alla paternità o all'integrità dell'opera , di solito privi di qualsiasi limitazione temporale. Quanto al giorno a partire dal quale decorre il termine, nella maggior parte dei paesi la durata dei diritti d'autore si calcola dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica il decesso dell'autore dell'opera, indipendentemente dalla data della prima pubblicazione della specifica opera. In Italia, la legge sul diritto d'autore l. 22/04/1941 n. 633 e succ. mod di seguito solo LDA prevede espressamente che i diritti morali non abbiano scadenza e siano validi sempre, mentre i diritti patrimoniali durino 70 anni dalla morte dell'autore art. 25 LDA , anche se le opere sono pubblicate per la prima volta dopo la morte di quest'ultimo purché nel termine di protezione previsto art. 31 LDA . Per le opere anonime o sotto pseudonimo, il termine decorre dalla prima pubblicazione dell'opera art. 37 LDA , ma se l'autore si rivela prima della scadenza si applica il termine ordinario di 70 anni dalla morte. Per le opere in comunione e quelle drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche, incluse quelle cinematografiche, la durata si calcola dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto art. 26 e 32 LDA , mentre per le opere collettive il termine decorre dalla prima pubblicazione dell'opera come un tutto sempre art. 26 LDA . Regole speciali riguardano poi la durata dei diritti sulle opere della pubblica amministrazione e sulle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio 20 anni dalla prima pubblicazione , sulle opere cinematografiche 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni e per i produttori di dischi 70 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 70 anni . Per le opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione, infine, la durata dei diritti patrimoniali è di 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione art. 85 ter LDA . In altri paesi, come il Canada e la Nuova Zelanda, la durata dei diritti d'autore è di base di 50 anni dalla morte dell'autore, in Spagna 80 anni per gli autori morti prima del 1987, mentre negli Stati Uniti d'America il termine varia a seconda di diversi fattori ma, come regola generale, per le opere create dopo il 1 gennaio 1978 la protezione del diritto d'autore dura per la vita dell'autore più altri 70 anni, mentre per le opere anonime o realizzate su commissione, il diritto d'autore dura per un periodo di 95 anni dall'anno della sua prima pubblicazione o per un termine di 120 anni dall'anno della sua creazione, a seconda di quale termine scade per primo. Accertare la durata dei diritti d'autore è una questione complessa e le previsioni sulla durata dei diritti variano in base alle leggi applicabili e ai diversi accordi sottoscritti tra i vari paesi può così capitare che opere divenute di dominio pubblico in un paese siano ancora tutelate in un altro paese. A partire dal 1 gennaio 2023 sono divenute di pubblico dominio economico in Italia tutte le opere create da autori morti entro il 1952, come per l'appunto Benedetto Croce Pescasseroli, 25 febbraio 1866 Napoli, 20 novembre 1952 , ma anche Maria Montessori Chiaravalle, 31 agosto 1870 Noordwijk, 6 maggio 1952 , e all'estero ad esempio Eva Per n 7 maggio 1919 26 luglio 1952 . Scaduti i diritti non solo è libero lo sfruttamento diretto dell'opera, ma lo sono anche adattamenti e/o opere derivate. Si tenga tuttavia presente che a cadere in pubblico dominio è solo l'opera originale, non anche eventuali successive elaborazioni realizzate da altri, come una traduzione, che non potrà essere utilizzata senza il consenso del traduttore sino a quando perdureranno i diritti di quest'ultimo ovvero, in Italia, 70 anni dalla sua morte .