Come ogni anno, il 1° gennaio ricorre il “ pubblic domain date ”, ovvero il giorno in cui le opere che hanno superato determinati limiti temporali - diversi da nazione a nazione - divengono di pubblico dominio.
Sostanzialmente in tutti i paesi, infatti, l'ordinamento riserva agli autori diritti esclusivi di sfruttamento sulle proprie creazioni per tutta la durata della loro vita e oltre, per un determinato periodo di tempo scaduto il quale chiunque può utilizzare tali opere, non solo ripubblicandole anche sul web ma anche riadattandole e servendosene come base di nuove versioni o adattamenti inclusi “prequel e sequel” di sorta . Non esiste tuttavia una disciplina uniforme e le previsioni sulla durata dei diritti variano a seconda delle giurisdizioni e delle leggi applicabili. La durata dei diritti d'autore varia poi di norma a seconda che si tratti di diritti di sfruttamento economico, per i quali un termine è generalmente previsto, o che si tratti invece di diritti morali ad esempio, alla paternità o all'integrità dell'opera , di solito privi di qualsiasi limitazione temporale. Quanto al giorno a partire dal quale decorre il termine, nella maggior parte dei paesi la durata dei diritti d'autore si calcola dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica il decesso dell'autore dell'opera, indipendentemente dalla data della prima pubblicazione della specifica opera. In Italia, la legge sul diritto d'autore l. 22/04/1941 numero 633 e succ. mod di seguito solo “LDA” prevede espressamente che i diritti morali non abbiano scadenza e siano validi sempre, mentre i diritti patrimoniali durino 70 anni dalla morte dell'autore articolo 25 LDA , anche se le opere sono pubblicate per la prima volta dopo la morte di quest'ultimo purché nel termine di protezione previsto articolo 31 LDA . Per le opere anonime o sotto pseudonimo, il termine decorre dalla prima pubblicazione dell'opera articolo 37 LDA , ma se l'autore si rivela prima della scadenza si applica il termine ordinario di 70 anni dalla morte. Per le opere in comunione e quelle drammatico musicali, coreografiche e pantomimiche, incluse quelle cinematografiche, la durata si calcola dalla morte dell'ultimo coautore sopravvissuto articolo 26 e 32 LDA , mentre per le opere collettive il termine decorre dalla prima pubblicazione dell'opera come un tutto sempre articolo 26 LDA . Regole speciali riguardano poi la durata dei diritti sulle opere della pubblica amministrazione e sulle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio 20 anni dalla prima pubblicazione , sulle opere cinematografiche 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 50 anni e per i produttori di dischi 70 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell'opera entro il termine di 70 anni . Per le opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione, infine, la durata dei diritti patrimoniali è di 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione articolo 85 ter LDA . In altri paesi, come il Canada e la Nuova Zelanda, la durata dei diritti d'autore è di base di 50 anni dalla morte dell'autore, in Spagna 80 anni per gli autori morti prima del 1987, mentre negli Stati Uniti d'America il termine varia a seconda di diversi fattori ma, come regola generale, per le opere create dopo il 1 gennaio 1978 la protezione del diritto d'autore dura per la vita dell'autore più altri 70 anni, mentre per le opere anonime o realizzate su commissione, il diritto d'autore dura per un periodo di 95 anni dall'anno della sua prima pubblicazione o per un termine di 120 anni dall'anno della sua creazione, a seconda di quale termine scade per primo. Accertare la durata dei diritti d'autore è una questione complessa e le previsioni sulla durata dei diritti variano in base alle leggi applicabili e ai diversi accordi sottoscritti tra i vari paesi può così capitare che opere divenute di dominio pubblico in un paese siano ancora tutelate in un altro paese. A partire dal 1° gennaio 2023 sono divenute di pubblico dominio economico in Italia tutte le opere create da autori morti entro il 1952, come per l'appunto Benedetto Croce Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952 , ma anche Maria Montessori Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952 , e all'estero ad esempio Eva Perón 7 maggio 1919 – 26 luglio 1952 . Scaduti i diritti non solo è libero lo sfruttamento diretto dell'opera, ma lo sono anche adattamenti e/o opere derivate. Si tenga tuttavia presente che a cadere in pubblico dominio è solo l'opera originale, non anche eventuali successive elaborazioni realizzate da altri, come una traduzione, che non potrà essere utilizzata senza il consenso del traduttore sino a quando perdureranno i diritti di quest'ultimo ovvero, in Italia, 70 anni dalla sua morte .