L’incidenza della disciplina dei limiti all’aumento della pena in materia di recidiva

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre in Cassazione sostenendo che il giudice di secondo grado abbia erroneamente considerato quale parametro di riferimento ai fini del calcolo dell’entità dell’aumento inflitto per la recidiva ad un’imputata accusata di furto in luogo di privata dimora , la pena massima edittale di cui all’articolo 624-bis c.p., e non invece quella inflitta dal giudice.

Così facendo, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente escluso la possibilità di considerare, quod poenam, la circostanza di cui all'articolo 99, comma 4, c.p., come effetto speciale. La doglianza è fondata. Il principio di diritto da considerare è quello recentemente disposto dalla SS.U. “Curelli”, secondo cui «il limite all'aumento di pena previsto dall'articolo 99, comma 2, c.p.non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e quarto coma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli articolo 157 e 161 c.p., come modificato dalla l. numero 251/2005, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi generali e astratti» Cass. numero 30046/2022 . Pertanto, «l'aumento della pena in conseguenza dell'applicabilità del limite fissato dall'articolo 99, comma 6, c.p., in misura in concreto pari o non superiore ad un terzo della pena base, non incide sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 o 4, c.p., la cui natura di circostanza aggravante a effetto speciale resta immutata». Le Sezioni Unite hanno quindi escluso l'incidenza del c.d. criterio moderatore sul calcolo della recidiva. Per tutti questi motivi i Giudici di legittimità annullano la pronuncia in esame con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Venezia.

Presidente Scarlini – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato P.G. colpevole, in concorso, di furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, commesso in data 10 marzo 2011, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. In particolare, la Corte di appello, pur ravvisando la contestata recidiva, ha dato atto che, per la precedente condanna, l'imputata aveva riportato condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, cosicché, in virtù del criterio mitigatore disciplinato dall'articolo 99 comma 6 c.p., l'aumento massimo per la recidiva non poteva superare detta entità. Da tanto, ha tratto la conseguenza che, trattandosi di un aumento inferiore a un terzo della pena massima prevista dall'articolo 624 bis c.p., detta aggravante non possa essere qualificata come ad effetto speciale, e di essa non possa, pertanto, tenersi conto ai fini del tempo necessario a prescriversi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione ed erronea interpretazione degli articolo 99 2, nnumero 1 e 2 e comma 3 63 comma 3, in relazione all'articolo 624 bis, comma 1, 157 comma 2 e 161 comma 2 c.p. Sostiene il Procuratore ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente considerato, quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della entità dell'aumento inflitto per la recidiva, la pena massima edittale di cui all'articolo 624 bis c.p., e non invece, quella in concreto inflitta dal Giudice. Nel caso di specie, la pena era stata individuata dal Tribunale di Udine in anni 1 di reclusione, rispetto alla quale, l'aumento di sei mesi ed Euro 400 di multa, per la recidiva, costituisce la metà della pena base, con la conseguenza che, in concreto, la recidiva si atteggia quale aggravante a effetto speciale, con le relative ripercussioni sul calcolo della prescrizione, il cui termine verrebbe così a maturare il 10/09/2024, oltre mesi tre e giorni 15 di sospensione. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito competente. 2.Come premesso, il Procuratore ricorrente denuncia la erronea applicazione dell'articolo 99 comma 6 c.p., ai fini del calcolo della prescrizione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato, quale parametro di riferimento, ai fini del calcolo della entità dell'aumento inflitto per la recidiva, la pena massima edittale di cui all'articolo 624 bis c.p., e non invece, quella in concreto inflitta dal Giudice. Conseguentemente, la Corte di appello ha, erroneamente, escluso la possibilità di considerare, quod poenam, la circostanza di cui all'articolo 99 comma 4 c.p. come ad effetto speciale. 3. Il principio di diritto che deve essere tenuto a mente è quello recentemente declinato dalle Sezioni Unite ‘Cirellì di questa Corte, che, nel dare risposta al quesito Se il limite dell'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall'articolo 99, comma 6, c.p., incida sulla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e dal comma 4 dell'articolo 99 c.p. come circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione , hanno affermato che il limite all'aumento di pena previsto dall'articolo 99, comma 6, c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal comma 4 del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, nè influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli articolo 157 e 161 c.p., come modificati dalla L. 5 dicembre 2005, numero 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti Sez. U. numero 30046 del 23/06/2022 Ud. dep. 29/07/2022 Rv. 283328 . Come chiarito in motivazione, l'aumento della pena in conseguenza dell'applicabilità del limite fissato dall'articolo 99 comma 6 c.p., in misura in concreto pari o non superiore a un terzo della pena base, non incide sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'articolo 99 commi secondo, terzo o quarto, c.p., la cui natura di circostanza aggravante a effetto speciale resta - ad ogni effetto di legge - immutata. Diversamente ragionando non solo si arriverebbe a far derivare la definizione della natura della recidiva da un fattore individualmente variabile perché soggettivamente condizionato dalla misura del cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne, che è entità contingente differente per un imputato rispetto a un altro ma soprattutto si finirebbe per far dipendere la definizione della natura della recidiva dal diverso momento in cui se ne dovessero considerare gli effetti . 3.1. Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso completamente l'incidenza del cd. criterio moderatore sul calcolo della recidiva. Questo vuol dire che, nel caso di specie, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la pena inflitta ai fini della recidiva, nel rispetto del criterio moderatore di cui all'articolo 99 comma 6 c.p., impedisse di qualificare la predetta circostanza aggravante come ad effetto speciale, e di essa non potesse, pertanto, tenersi conto ai fini del tempo necessario a prescriversi. 4.Nel rinnovato giudizio di merito la Corte territoriale procederà al calcolo del termine di prescrizione attenendosi al ricordato principio di diritto, ovvero considerando del tutto ininfluente l'aumento della pena in conseguenza dell'applicabilità del limite fissato dall'articolo 99 comma 6 c.p., in misura in concreto pari o non superiore a un terzo della pena base, sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'articolo 99 contestata, la cui natura di circostanza aggravante a effetto speciale resta - ad ogni effetto di legge - immutata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.