Le norme antiusura si applicano anche agli interessi moratori

Pronunciandosi con riferimento a un contratto di mutuo, la Suprema Corte riprende quanto stabilito recentemente dalle Sezioni Unite e ribadisce l’applicabilità della disciplina antiusura anche a tali interessi.

Il Tribunale respingeva la domanda del cliente dell'Istituto bancario volta a far dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo riguardanti gli interessi corrispettivi e moratori in quanto il cumulo degli stessi era superiore al tasso soglia nonché la domanda di restituzione degli interessi già pagati fino a quel momento. Il gravame proposto a seguito della sentenza di primo grado dava anch'esso esito negativo e, pertanto, il cliente ricorreva per la cassazione della sentenza di seconde cure nella parte in cui non dichiarava i suddetti interessi usurari. Nel decidere la questione, la Corte di Cassazione ha ribadito le recenti Cass. civ., sez. Unite, numero 19597/2020 con le quali si è stabilito che la normativa antiusura debba applicarsi anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nel tasso effettivo globale medio Tegm non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 l. numero 108/1996 ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In questo caso, il tasso soglia sarà il risultato della somma tra il Tegm e la maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicata poi per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall' articolo 2, comma 4, l. numero 108/1996. Accertata l'usurarietà si applicherà poi l'art 1815, comma 2 c.c. «di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224, comma 1, c.c. nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli articolo 33, comma 2, lett. f e 36, comma 1, del d.lgs. numero 206 del 2005 codice del consumo , essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio». La Suprema Corte precisa poi che benché nel caso concreto il rapporto sia ancora in corso e non si sia prodotta alcuna mora, sussiste comunque l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi moratori, posto che le sezioni Unite hanno ritenuto sussistente tale interesse sin dal momento della pattuizione Cass. civ., sez. Unite, numero 1818/2021 . Il ricorso viene accolto nei limiti meglio specificati in motivazione e la sentenza cassata con rinvio.

Presidente Bisogni – Relatore Perrino Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che M.M. chiese al Tribunale di Taranto di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che aveva stipulato con la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto della prima casa, concernenti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, perché il cumulo di essi era superiore al tasso soglia, e di condannare la banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi sino al momento dell'instaurazione del giudizio, oltre agli ulteriori interessi da versare. Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, ha rigettato l'appello successivamente proposto dal finanziato. A fondamento della decisione ha ritenuto che i decreti del Ministero coi quali sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi ai fini della definizione di quelli usurari non concernono gli interessi moratori, che si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale, perché collegati all'inadempimento soltanto eventuale del debitore, di modo che essi vanno esclusi dal quel calcolo. Ha inoltre aggiunto che il computo per sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è illegittimo, perché condurrebbe all'identificazione di un tasso creativo, corrispondente alla percentuale di interessi non concretamente applicabili al mutuatario. E a ogni modo ha concluso che la verifica se la somma complessiva conteggiata a seguito d'inadempimento determini un importo superiore a quello del tasso soglia è ultronea nel caso in esame che, per concorde ammissione delle parti, ha avuto un andamento fisiologico, senza mora. Contro questa sentenza M.M. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui la banca risponde con controricorso, parimenti corredata di memoria. Motivi della decisione 1.- I cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché frammentazione, sotto diversi profili, di un'unica censura, coi quali il ricorrente si duole rispettivamente dell'omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di usurarietà del tasso d'interesse pattuito nel contratto di mutuo primo motivo , dell'omesso esame del fatto relativo all'effettivo superamento della soglia usuraria degli interessi di mora pattuiti secondo motivo , dell'omessa pronuncia sulla domanda di nullità degli interessi moratori terzo motivo , dell'omesso esame della questione relativa alla sussistenza della nullità della clausola determinativa degli interessi di mora quarto motivo , e della violazione o falsa applicazione dell'articolo 1815 c.c., del D.L. numero 394 del 2000, articolo 1, dell'articolo 1419 c.c. e dell'articolo 14 disp. genumero , con riferimento alla mancata estensione agli interessi corrispettivi degli effetti derivanti dalla nullità della pattuizione di interessi moratori usurari quinto motivo , sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2.- Le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito con sentenza numero 19597/20 che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. numero 108 del 1996, articolo 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'articolo 2, comma 4 sopra citato qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. 2.1.- Dall'accertamento dell'usurarietà discende dunque l'applicazione dell'articolo 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 1 nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dal D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lett. f e articolo 36, comma 1, codice del consumo , essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. 3.- Sebbene, inoltre, nel caso in esame il rapporto sia in corso e non si sia prodotta mora, comunque sussiste l'interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori. Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza sopra indicata hanno difatti chiarito che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no a differenza del caso in cui l'azione sia stata proposta in esito all'integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire Cass. numero 1818/21 . Qualora, tuttavia, l'inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l'esclusione che l'interesse pattuito sia dovuto di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è comunque tenuto ad adempiere con l'applicazione degli interessi corrispettivi. 3.1.- Se e quando si determina l'inadempimento, è destinato a rilevare soltanto il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore e la sentenza di accertamento della nullità del tasso usurario già ottenuta sarà applicabile se quel tasso sia effettivamente utilizzato dal finanziatore. Il motivo va quindi accolto in questi limiti, posto che il giudice di merito non ha proceduto alla verifica del rispetto della soglia oltre la quale si configura l'usurarietà. 4.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.