Quando il terzo pignorato può proporre opposizione all’esecuzione?

Nel caso di specie, la Corte d’Appello accertava in punto di fatto che la cessione del credito era avvenuta per contratto, e non per atto unilaterale del cedente, fondando la decisione sull’assunto che il contratto di cessione si era concluso nel momento in cui il destinatario della proposta aveva comunicato la propria accettazione al terzo ceduto.

L'errore di diritto è evidente, poiché l'accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente e non a terzi. Inoltre, la ricorrente lamenta anche la violazione degli artt. 553, 615 e 617 p. , sostenendo che, quando l'esecuzione abbia luogo sulla base di un 'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento di crediti , il terzo pignorato può opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi od estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione. Ed il Collegio le dà ragione poiché quando viene pronunciata quest'ultimo tipo di ordinanza, essa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Ne consegue che il terzo pignorato può proporre opposizione all'esecuzione solo se intende opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente Cass. n. 11493/2015 , n. 10912/20179 . Se invece il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione ma ad un ordinario giudizio di cognizione , al fine di far accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito Cass. n. 12690/2022 . Per tutti questi motivi il ricorso dovrà essere riesaminato alla luce dei seguenti principi di diritto A quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell' atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto , se priva della sottoscrizione anche del cedente B una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato di far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale , a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione .

Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2017 la società cooperativa Consorzio … - C. d'ora innanzi, C. , per semplicità iniziò l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore ARPA FE s. coop. a r.l L'esecuzione ebbe luogo nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine la società creditrice pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna d'ora innanzi, per brevità, A. . Il giudice dell'esecuzione qualificò come positiva la dichiarazione di quantità compiuta dal terzo pignorato ed assegnò alla C. un credito di Euro 246.087,25. 2. L'A. propose opposizione all'ordinanza di assegnazione eccependo l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito oggetto dell'assegnazione. Con ordinanza 5 luglio 2017 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia dichiarò inammissibile l'opposizione perché tardiva. 3. A questo punto la C., munita dell'ordinanza di assegnazione, sulla base di essa iniziò una nuova esecuzione forzata nei confronti dell'A., notificandole il precetto. L'A. propose opposizione ex art. 615 p. , avverso questa seconda procedura. A fondamento dell'opposizione dedusse che a la C. aveva ceduto il proprio credito ad una società bulgara FC . prima della notifica del precetto la cessionaria FC ., a sua volta, l'aveva ceduto ad altra società bulgara Latvia Invest itd. Così in sentenza indicata . b il credito oggetto di pignoramento scaturiva da un contratto di appalto di opera pubblica nel quale l'appaltatore vale a dire il debitore esecutato nella procedura esecutiva a monte dell'ordinanza di assegnazione non aveva prestato le garanzie di legge, il che rendeva inesigibile il suo credito verso l'amministrazione committente. 4. Con sentenza 15 novembre 2018 n. 20960 il Tribunale di Bologna rigettò l'opposizione, sulla base di due rationes decidendi, e cioè a la cessione del credito non era provata, perché l'atto di cessione era sottoscritto dal solo cedente b le contestazioni sollevate dall'A. circa l'esigibilità del credito oggetto di pignoramento dovevano essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, e non con l'opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato sulla base di quell'ordinanza. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente. 5. Con sentenza 9 marzo 2020 n. 946 la Corte d'Appello di Bologna accolse il gravame proposto dall'A. e, con esso, l'opposizione all'esecuzione iniziata dalla C La Corte d'Appello ritenne che - prima della notifica del precetto all'A. la C. aveva ceduto il credito di cui all'ordinanza di assegnazione alla società FC . ltd. - la cessione era stata ritualmente comunicata alla debitrice ceduta - era irrilevante la circostanza che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario. Quest'ultimo, infatti, aveva manifestato per acta concludentia la volontà di accettare la cessione notificando di propria iniziativa il suddetto contratto al debitore ceduto - era altresì irrilevante la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, in quanto tale consegna non era essenziale per la conclusione del contratto di cessione - il credito oggetto di pignoramento e cioè il corrispettivo dell'appalto dovuto dall'A. al debitore esecutato era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché solo dopo tale dichiarazione l'appaltatore-creditore aveva violato l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo. Correttamente, pertanto, l'A. aveva sollevato tale eccezione nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base dell'ordinanza di assegnazione. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla C. con ricorso fondato su tre motivi. L'A. ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 p. , n. 3, la violazione degli artt. 1326, 1334 e 2697 . Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi giuridica così riassumibile - qualsiasi contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione - nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto che il contratto di cessione del credito dalla C. cedente alla FC . ltd. cessionaria dovesse ritenersi concluso perché quest'ultima, notificando la cessione al debitore ceduto, aveva dimostrato con un comportamento concludente di accettare la proposta contrattuale - tale affermazione sarebbe tuttavia erronea in punto di diritto, giacché l'accettazione rivolta a persona diversa dal proponente non vale a provocare la conclusione del contratto. Aggiunge la ricorrente che l'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito incombeva sull'A., e tale onere non era stato assolto. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello ha accertato in punto di fatto che la cessione del credito avvenne per contratto, e non per atto unilaterale del cedente. Ha, di conseguenza, fondato la propria decisione sull'assunto che il contratto di cessione si era concluso nel momento in cui il destinatario della proposta FC . aveva comunicato la propria accettazione al terzo ceduto A. . L'errore di diritto è dunque evidente, giacché l'accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente, e non a terzi. 1.2. Non può condividersi l'obiezione formulata a tal riguardo dall'A. nel controricorso, secondo cui la cessione del credito si era perfezionata per atto unilaterale e non per contratto, e di conseguenza era inutile, ai fini dell'efficacia della cessione, la sottoscrizione del cessionario. Infatti la Corte d'appello ha qualificato espressamente la fattispecie negoziale come contratto , e avverso tale statuizione non è stata proposta impugnazione. Non è quindi possibile, in questa sede, procedere ad una nuova qualificazione della fattispecie concreta nel senso invocato dalla ricorrente, e cioè reputando che la cessione avvenne per atto unilaterale, invece che per contratto. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 p. , n. 3, la violazione degli artt. 1326 e 1352 . Nella illustrazione del motivo si sostiene che, anche a ritenere che la notifica della cessione da parte del cessionario al terzo ceduto potesse costituire una accettazione della proposta, tale accettazione era comunque invalida per vizio di forma. La proposta infatti era stata redatta con scrittura privata autenticata, e la /V stessa forma avrebbe dovuto avere dunque anche l'accettazione, ai sensi dell'art. 1352 . 2.1. Il motivo è infondato. L'obbligo di adottare una forma particolare per l'accettazione della proposta contrattuale può discendere, in difetto di previsioni di legge, solo da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo delle parti, e nel caso di specie la ricorrente non dà conto dell'esistenza nè dell'una, nè dell'altro. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 553, 615 e 617 p. . Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che legittimamente la A. potesse far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 p. , la questione della inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato A Deduce la ricorrente che, quando l'esecuzione abbia luogo sulla base di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento di crediti, il terzo pignorato che ha assunto la veste di debitore esecutato può opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi od estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione. 3.1. Il motivo è fondato. Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015 Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017 . Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione , ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito così, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 - 01 . 4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in differente composizione, la quale tornerà ad esaminare l'appello proposto dalla A. applicando i seguenti principi di diritto A quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente B una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione . 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso rigetta il secondo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.