L’aspirante notaio, non ammesso alla prova orale in quanto ritenuto inidoneo a seguito della correzione degli scritti, lamentava che la seduta in cui la Commissione esaminatrice aveva valutato i suoi elaborati non avesse rispettato il termine di durata minima della sessione di correzione. Tale censura è sufficiente per annullare il verbale di non idoneità?
L'appellante, protagonista della vicenda decisa dal Consiglio di Stato lo scorso dicembre, partecipava al concorso per esame a notaio e veniva dichiarato inidoneo all'esito della lettura del primo dei tre elaborati non veniva pertanto ammesso a sostenere la prova orale. Avverso il provvedimento di mancata ammissione a quest'ultima e i relativi atti presupposti, il concorsista proponeva ricorso al TAR Lazio, che lo respingeva. Lo stesso appellava quindi la sentenza del Tribunale davanti al Consiglio di Stato sottoponendo a varie censure il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice e in particolare sostenendo che il tempo dedicato da quest'ultima alla seduta in cui era stata valutata la sua prova fosse stato inferiore di cinque minuti alla durata minima di quattro ore fissata dall'articolo 10, comma 5, d.lgs. numero 166/2006. Tale censura era già stata dichiarata irrilevante dal TAR sull'assunto che i tempi dedicati alla valutazione dei candidati non sarebbero sindacabili in sede di legittimità e che il termine di durata di ogni seduta sarebbe meramente ordinatorio. Il CdS ha condiviso la posizione del Tribunale ricordando che per costante giurisprudenza non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2014, parere numero 605 . Pur trattandosi, di un orientamento espresso per fattispecie concorsuali per le quali non sia prevista una durata per la correzione della prova esso può avere rilevanza anche nel caso in cui sia prevista una durata complessiva. L'appello viene pertanto respinto. I Giudici precisano poi che suddetto termine orario che prevede una durata minima per ogni seduta attiene più propriamente ai rapporti tra Amministrazione e Commissione, riguardando aspetti retributivi ed essendo collegata all'originario sistema di retribuzione “a seduta” oggi superato in quanto il compenso si basa sul numero di elaborati corretti.
Presidente Maruotti – Estensore De Miro Fatto 1.-L'appellante ha partecipato al concorso per esame a 200 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della giustizia civile del 27 dicembre 2010. 2.-Con il verbale numero -omissis della Commissione esaminatrice, egli è stato dichiarato non idoneo all'esito della lettura di uno dei tre elaborati svolti per gravi insufficienze riscontrate nel primo compito atto di diritto civile inter vivos e, conseguentemente, non è stato ammesso a sostenere le prove orali. 3.-Avverso il provvedimento concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso e gli atti presupposti indicati in epigrafe, l'interessato proponeva ricorso innanzi al TAR per il Lazio sede di Roma, che lo ha respinto con la sentenza numero -omissis-. 4. Avverso tale sentenza l'appellante propone ricorso innanzi al Consiglio di Stato, deducendo A. Error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 166/2006, avendo affermato la sentenza gravata l'irrilevanza del mancato rispetto della durata minima della seduta di valutazione fissata dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 166/2006, sul presupposto che i tempi dedicati dalla commissioni giudicatrice alla valutazione dei candidati non sarebbero sindacabili in sede di legittimità e che il termine di durata di ogni seduta sarebbe meramente ordinatorio B. Error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso, per violazione degli articolo 10 e 11 del d. lgs. 166/06 e dei principi in materia di concorsi, eccesso di potere per erroneità dei presupposti violazione dei criteri di valutazione insussistenza di gravi insufficienze , essendo stata assimilata qualsiasi tipologia di insufficienza alle gravi insufficienze che determinano la mancata correzione di tutti gli elaborati C. Error in iudicando in relazione al terzo motivo di ricorso riguardante la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, dell'obbligo di motivazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio dei candidati eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà erroneità della valutazione nel merito dell'elaborato dell'odierno appellante D. In subordine, la violazione degli articolo 97 buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e 111 giusto processo, effettività della tutela giurisdizionale, parità tra le parti ed imparzialità dei giudici , la violazione degli articolo 3,4 e 6 TUE effettività della tutela giurisdizionale e la violazione dell'articolo 13 CEDU diritto ad un ricorso effettivo . Ritiene l'appellante che non possa essere precluso agli organi giurisdizionali composti da soggetti con competenza ed esperienza equiparabile a quella richiesta ai membri delle commissioni di valutazione di disconoscere la sussistenza di gravi insufficienze che impediscano la correzione di tutti gli elaborati scritti e la loro valutazione complessiva prescritta dalla legge. 5.-Con ordinanza presidenziale numero -omissis-, la Sezione III di questo Consiglio di Stato, “Rilevata l'esigenza che i difensori collaborino con l'Ufficio per il processo, affinché sia possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge”, ha disposto che “a ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio b ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese che tenga specificatamente conto del valore della causa c per il caso di perdurante sussistenza dell'interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni di ordine oggettivo o soggettivo con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa d la dichiarazione sopra prevista alla lettera a , specificando che le note spese di cui alla lettera b e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c vanno depositate entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della ordinanza.” 6.-Con atto in data 22 agosto 2022 l'odierno appellante ha dichiarato “di continuare ad avere interesse alla definizione del giudizio e chiede, dunque, la fissazione della relativa udienza pubblica di trattazione.” Con atto di pari data l'interessato ha depositato la nota di chiarimenti, assolvendo all'incombente istruttorio. 7.-Il Ministero della Giustizia ha presentato memorie. 8.-Alla data del 1° dicembre 2022 la causa è tratta in decisione. Diritto 1.-L'odierno appellante formula plurime censure che investono, sotto molteplici profili, il giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali, all'esito della lettura del primo elaborato, espresso nel verbale numero -omissis candidato numero -omissis- redatto dalla commissione esaminatrice. 2. Col primo motivo di ricorso egli si duole del fatto che la seduta in cui è stata esaminata la prova che lo riguarda abbia avuto una durata di cinque minuti inferiore a quella di quattro ore fissata dall'articolo 10, comma 5, d.lgs. numero 166 del 2006, essendo cominciata alle ore 9,50 e terminata alle ore 13,45. La doglianza è infondata. Per la costante giurisprudenza, non sono normalmente sindacabili, in sede di legittimità, i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 febbraio 2014, parere numero 605 . Pur trattandosi di un orientamento espresso per le fattispecie concorsuali non assistite da una disposizione che preveda la durata di correzione della prova, esso ben può rilevare anche nel caso di specie in cui la legge prevede un termine per la durata complessiva della seduta in cui si è svolta la correzione della prova. In disparte la considerazione che l'interessato non ha specificato il numero degli elaborati corretti nella seduta di che trattasi, tale termine, a ben vedere, ha carattere meramente ordinatorio e non è volto a garantire la qualità della valutazione della prova concorsuale. Infatti, condividendo le argomentazioni a difesa dell'Amministrazione, si può ragionevolmente affermare che il termine orario indicato dall'articolo 10 comma 5 del d.lgs. 166/2006, secondo cui ogni seduta della commissione non può avere una durata minima inferiore alle quattro ore, attiene più propriamente ai rapporti tra l'amministrazione e la commissione. La disposizione riguarda aspetti retributivi e latamente “finanziari”, dovendosi ritenere collegata all'originario sistema di retribuzione “a seduta”, oggi superato dal compenso attribuito in relazione al numero degli elaborati corretti. Dal momento che, ai sensi dell'articolo 11 primo comma del citato d.lgs 166/2006, “La sottocommissione di cui all' articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato”, non si può escludere che, in relazione alla diversa durata della correzione degli elaborati di un candidato, in alcun modo preventivabile e assai diversa a seconda di un gran numero di variabili se occorre procedere alla lettura di uno o più elaborati, se il candidato scrive molto o è più “tacitiano”, se ha una scrittura “piana” ovvero una scrittura di difficile decifrabilità, se ha uno stile lineare oppure un periodare più articolato -eventualmente richiedente più riletture-, se propone, o meno, “soluzioni” che rendano necessari approfondimenti e discussioni , accada che, esaminati gli elaborati di alcuni candidati, pur non essendo state completate le quattro ore di seduta, si eviti di passare alla valutazione degli elaborati di un ulteriore candidato per evitare il rischio di una seduta troppo protratta senza interruzioni, essendo peraltro simmetricamente possibile che si debba andare oltre le quattro ore previste per completare nella medesima seduta la correzione degli elaborati di un candidato. 2.-Col secondo motivo di ricorso, l'appellante sostiene che la commissione non abbia rispettato i criteri che si era autoimposta, avendo dichiarato la non idoneità sulla base della sola lettura della prima prova, pur non sussistendo nella specie nessuna nullità o grave insufficienza da giustificare l'omessa valutazione delle altre prove. Orbene, la valutazione di non idoneità dell'atto inter vivos redatto dal candidato è stata motivata come segue “La commissione ritiene che l'elaborato presenti gravi insufficienze. In particolare nell'atto il candidato mostra di ritenere che nella specie opera la prelazione agraria, senza fornire in motivazione adeguata giustificazione ditale scelta e senza spiegare perché si tratta di “trasferimenti fungibili” nelle premesse dell'atto, mostrando di non aver chiara la causa degli atti posti in essere, afferma di aver notificato all'affittuario -omissis-, a mezzo di lettera raccomandata, la “proposta di alienazione del fondo” indica come “prezzo di vendita” l'importo di € 50.000, facendo riferimento per la sua determinazione al valore della transazione tra Tizio e Caio, benché manchi ogni elemento nella traccia in tal senso non si pone il problema della trascrizione della domanda revocatoria e, a fortiori, neppure il problema di individuare gli strumenti legali per addivenire alla relativa cancellazione, tuttavia prevede che Tizio garantisca la libertà del fondo, tra l'altro da oneri e “aggravi pregiudizievoli. La trattazione della transazione avente ad oggetto diritti reali immobiliari è sostanzialmente omessa, mentre risulta molto carente quella relativa agli accordi di separazione. E' peraltro da evidenziare che nella trattazione della revocatoria si rinvengono affermazioni non pienamente comprensibili ad esempio laddove si afferma che “il bene compravenduto, se vi sono le condizioni temporali richieste dall'azione revocatoria e se l'elemento soggettivo di Tizio è viziato rischia di ledere le ragioni di Tizio e, soprattutto, quelle di Caio” e così di seguito . La Commissione dispone pertanto di non procedere alla lettura dell'elaborato successivo”. Dal complesso delle argomentazioni esposte, la valutazione appare logicamente motivata e articolata su una pluralità di autonomi profili di insufficienza riferibili all'atto, alla sua motivazione e alla parte teorica, riconducibili ai criteri di cui al verbale numero 15 del 6 marzo 2012, in particolare alle previsioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 della lettera b dei criteri approvati dalla commissione il 6 marzo 2012 e riguardanti, rispettivamente, la realizzazione della finalità indicata dalla traccia a mezzo di un percorso non coerente con gli elementi di fatto ivi indicati, la mancanza sostanziale di ragioni giustificative della soluzione adottata o delle argomentazioni logico-giuridiche a supporto dei ragionamenti svolti o la presenza di gravi carenze nella parte teorica . 3.-Col terzo motivo, il ricorrente censura le affermazioni contenute nel verbale, laddove si afferma che il candidato ha ritenuto nella specie operativa la prelazione agraria, senza fornire alcuna giustificazione in proposito, ed in particolare senza spiegare perché si tratterebbe di “trasferimenti fungibili”, e rileva che il candidato ha optato per l'operatività della prelazione nel silenzio della legge sul punto ed in presenza di una sola sentenza escludente la suddetta prelazione, evidenziando la disparità di trattamento con altro candidato ammesso alla prova orale, il quale avrebbe sostenuto la non operatività nella specie della prelazione agraria senza fornire alcuna giustificazione in proposito. A riguardo il Collegio osserva che si tratta di censure che attengono al merito della valutazione di non idoneità espressa dalla Commissione e, come affermato da una consolidata giurisprudenza nella materia de qua, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio valutativo dell'organo di giustizia adito al giudizio espresso dalla Commissione. Le valutazioni e l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una censurabile contraddittorietà cfr Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, numero 871 sez IV, numero 11/2017 . 4.-Per quanto sopra dedotto non si rende neanche possibile procedere all'operazione, pure svolta dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, di messa a confronto del giudizio su singole parti del proprio elaborato con quello espresso su altre parti di elaborati di altri candidati valutati idonei da cui trarre il giudizio di disparità di trattamento ai propri danni. La particolare natura della selezione consistente in una verifica qualitativa della preparazione dei candidati, avendo pure proposto la commissione temi che prevedevano non già soluzioni corrette predeterminate in astratto, bensì più soluzioni possibili in concreto, purché correttamente costruite sul piano giuridico ed adeguatamente motivate, richiederebbe inevitabilmente un'analisi degli elaborati volta alla formulazione da parte di questo Consiglio di un proprio motivato giudizio nell'ambito del concorso in sostituzione di quello della Commissione. 5.-Infine, si rileva l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale e comunitaria, per violazione, rispettivamente, degli articolo 97 e 111 della Costituzione e degli articolo 3,4 e 6TFUE e 13CEDU, formulate in termini di assoluta genericità, senza menzionare le disposizioni a mezzo delle quali la violazione si sarebbe concretizzata e senza sviluppare argomentazioni che non si riducano ad un tautologico richiamo ai principi invocati. Né si può ravvisare la lesione del principio di buona amministrazione e dell'effettività della tutela giurisdizionale tutte le volte in cui il giudice è chiamato a svolgere una approfondita valutazione in ordine alla logicità e congruità della motivazione del provvedimento onde valutare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione. 6.-Pertanto l'appello è infondato e deve essere respinto. 7.-Le spese del secondo grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello numero 9037 del 2017, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'Amministrazione le spese del secondo grado, che liquida nell'importo di € 4.000 quattromila , oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.