5 gennaio 2023: ecco la data d’inizio di presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa

Con comunicazione del 4 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità di entrata in funzione e di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa (articolo 356, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), ai fini del primo popolamento.

L'articolo 356 del d.lgs. cit., recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza . Come funziona l'Albo? È stato sviluppato a riguardo un applicativo che consente l' accesso e la gestione dell'Albo in modalità telematica , in cui si tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all'iscrizione. Modalità di iscrizione. Con disposizione del Capo di Gabinetto è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 (alle ore 12.00) al 31 marzo 2023 i soggetti interessati all'iscrizione all'Albo potranno inserire le domande sul portale , raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell'area “Servizi” nella pagina: https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page. Per il versamento del contributo di iscrizione all’albo, al momento è possibile procedere con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, al seguente IBAN : IT42B0100003245348011241324. Nella causale del bonifico andrà inserita la dicitura: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”. A partire dal 1° aprile 2023 l'Albo sarà accessibile (e verrà costantemente aggiornato) in consultazione al pubblico e ai magistrati , nei limiti e con le modalità previste dall' articolo 3, d.m. n. 75/2022 e nei termini di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale.

Nota DAG