No al legittimo impedimento dell’avvocato con figlio positivo al COVID

Il difensore di un imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione del contraddittorio, poiché il giorno precedente all’udienza aveva comunicato il suo impedimento a comparire, causa isolamento fiduciario, in seguito alla contrazione del COVID da parte del figlio minorenne ed essendo l’unico genitore a poterlo accudire.

Il ricorso è infondato. Alla data dell'udienza in questione era già in vigore la Circolare del Ministero della Salute che escludeva l' obbligo di isolamento delle persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo, prevedendo semplicemente il regime dell' autosorveglianza , consistente nell'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni . Ne consegue che la positività del figlio non avrebbe comportato legittimo impedimento della professionista a comparire in udienza . Si conclude, quindi, per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Siani – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'appello proposto da V.A. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 4 aprile 2022 che ha disposto darsi corso all'espulsione ex art. 235 c.p. . 2. Ricorre la difesa del condannato con un unico motivo, in cui lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto il 26 maggio 2022, giorno precedente all'udienza, l'avv. … aveva comunicato l'impedimento a comparire dovuto alla necessità di restare in isolamento fiduciario, avendo il proprio figlio minorenne contratto l'infezione Covid, ed essendo oltretutto l'unico genitore a doverlo accudire. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, nonostante l'impedimento assoluto del difensore, aveva proceduto a trattare il procedimento e ad emettere il provvedimento, con conseguente determinazione della segnalata nullità. 3. Il Procuratore generale, E.P., ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Alla data dell'udienza del 27 maggio 2022 era già in vigore la Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, che esclude l'obbligo di isolamento delle persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo, prevedendo per esse il più liberale regime dell'autosorveglianza nella circolare si legge a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato . Ne consegue che la positività del figlio dell'avv. L. non comportava legittimo impedimento della stessa a comparire in udienza. Il precedente di diverso segno che si rinviene nella giurisprudenza di legittimità Sez. 1, Sentenza n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 non è in contrasto con questa decisione, perché è stato pronunciato quando vigeva una diversa regolamentazione degli obblighi del soggetto che aveva avuto contatto stretto con un positivo. 2. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , comma 1, alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.