Benché la particolare tenuità del fatto sia astrattamente compatibile con l’istituto della continuazione, qualora si compiano reati della stessa indole in un numero minimo di 3, si ha una serialità ostativa incompatibile con la causa di non punibilità.
Il Giudice per le Indagini Preliminari assolveva per la particolare tenuità del fatto l'imputato dall'indebito e continuato utilizzo di un bancomat rubato , reato che si sostanziava in dieci distinti episodi illeciti commessi in due differenti giorni. Avverso la sentenza del GIP ricorreva il Procuratore Generale lamentando violazione della legge con riferimento all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p. a fronte della commissione di più reati della stessa indole anche se unificati dall' art. 81 cpv. c.p. . A supporto della doglianza, il Procuratore riporta quanto sancito nelle recenti Sezioni Unite Ubaldi Cass. pen., sez. Unite, 27 gennaio 2022, n. 18891 che, pur riconoscendo l'astratta compatibilità della particolare tenuità del fatto con l'istituto della continuazione, ha chiarito che la cd. serialità ostativa idonea a integrare l'abitualità della condotta, si realizza quando l'autore faccia seguire a due dei reati della stessa indole un'ulteriore, autonoma, condotta illecita. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso del PG e lo accoglie. Benché con le suddette Sezioni Unite abbiano riconosciuto che possano beneficiare del 131- bis anche reati legati dal vincolo di continuazione , hanno altresì rilevato che quando, nell'esaminare la natura dei reati in continuazione e del bene giuridico leso, si presenti una situazione di pluralità di reati della stessa indole, è necessario verificare il dato numerico , in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite Tushaj Cass. pen., sez. Unite, 25 febbraio 2016, n. 13681 secondo cui la serialità ostativa, idonea a integrare l'abitualità, si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita sicché è necessario, ai fini dell'abitualità , che i reati della stessa indole siano almeno tre , ricomprendendosi nel numero anche quello per cui si procede. Conseguentemente, se sono sottoposti alla cognizione del giudice almeno tre reati della stessa specie, la particolare tenuità dovrà ritenersi preclusa anche se i fatti, considerati singolarmente, potrebbero essere caratterizzati da profili di particolare tenuità. La Suprema Corte accoglie pertanto il ricorso del Procuratore Generale e annulla la sentenza con rinvio.
Presidente Agostinacchio Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Pordenone, per quanto in questa sede rileva, assolveva il C. dall'indebito e continuato utilizzo di una carta bancomat di provenienza furtiva, reato sostanziato da dieci distinti episodi illeciti commessi il omissis , ritenendone la non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando la violazione di legge in relazione all'applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p. , a fronte della commissione di più reati della stessa indole anche se unificati ai sensi dell' art. 81 cpv c.p. , L'impugnante segnala che le Sezioni Unite Ubaldi n. 18891 del 27/01/2022 Rv. 283064 , pur riconoscendo l'astratta compatibilità della causa di non punibilità con la continuazione hanno chiarito che anche nell'ipotesi di applicazione dell' art. 81 cpv c.p. , la serialità ostativa, come tale idonea ad integrare l'abitualità del comportamento, si realizza quando l'autore faccia seguire a due dei reati della stessa indole un'ulteriore, autonoma, condotta illecita. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall' art. 131 bis c.p. , il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell' art. 133 c.p. , comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01 . Il massimo consesso nomofilattico ha ulteriormente chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dai giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall' art. 131 bis c.p. , per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022,Ubaldi, Rv. 283064-01 . 1.1 Tuttavia, le Sez. Unite Ubaldi hanno anche rilevato che, a fronte della possibilità di applicare l'istituto di cui all' art. 131 bis c.p. , nell'esaminare la natura dei reati in continuazione e del bene giuridico leso, allorché venga in rilievo una situazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di reati della stessa indole, si pone la necessità di verificarne il dato numerico, in applicazione del principio al riguardo affermato dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui la serialità ostativa, come tale idonea ad integrare l'abitualità del comportamento, si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita sicché è necessario, ai fini dell'abitualità, che i reati della stessa indole siano almeno tre, ricomprendendosi nel numero anche quello per il quale si procede. Il richiamato principio di diritto è stato ritenuto applicabile anche al reato continuato, il quale presuppone una pluralità di violazioni riconducibili ad una dimensione unitaria, e dunque non occasionale, in conseguenza del disegno unitario che sottende e salda fra loro le diverse azioni illecite. Secondo l'ermeneusi di Sezioni Unite Ubaldi, poiché i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono essere sottoposti contemporaneamente alla cognizione dello stesso giudice e ciascuno dei fatti -singolarmente consideratopuò essere caratterizzato da profili di particolare tenuità, a fronte di simile evenienza l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa allorché risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione. In presenza, pertanto, di una sequenza comportamentale che annovera ben dieci violazioni della stessa disposizione di legge nell'arco di due giorni la valutazione del Tribunale di Pordenone non appare coerente con i dicta delle Sezioni Unite soprarichiamati sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste a norma dell' art. 569 c.p.p. , comma 4. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per il giudizio in ordine all'applicazione dell 'art. 131 bis c.p