I giudici respingono le obiezioni proposte dall’automobilista e confermano anche il sequestro del veicolo. Decisiva la constatazione che il parcheggio privato è risultato comunque aperto all’accesso e alla circolazione di altri mezzi di trasporto.
Indiscutibili multa e sequestro dell'automobile che è in sosta, senza assicurazione, in un parcheggio privato ma aperto alla circolazione di altri veicoli. Sosta. Scenario della vicenda è la provincia toscana. A finire sotto accusa è la condotta tenuta da un uomo, reo, secondo quanto accertato dalla Polizia locale di un Comune, di avere «lasciato in sosta la propria vettura priva di assicurazione». Consequenziali verbale e sequestro del veicolo. Legittimo, sia secondo il Giudice di pace che secondo i giudici del Tribunale, l'operato della Polizia locale. In particolare, in secondo grado, acclarato il dato della sosta del veicolo privo di assicurazione, viene chiarito che la tesi difensiva proposta dall'automobilista, secondo cui «trattandosi di un parcheggio privato, non trovava applicazione l'obbligo di copertura assicurativa», si è infranta contro l'evidenza di «un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare», e, infine, «l'equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico» comporta «la possibilità di sinistri stradali», chiariscono i giudici. Area. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dall'automobilista. Inutili le osservazioni da lui fatte e mirate a mettere in discussione la validità dell'operato della Polizia locale del Comune. In prima battuta, i giudici chiariscono che «anche a voler ipotizzare la non identificabilità con certezza dell'agente accertatore della presunta violazione e compilatore del verbale» va tenuto presente che «in tema di violazioni del Codice della strada la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa a cui è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione» e comunque «il verbale di accertamento può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente l'infrazione» poiché la normativa che disciplina le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che «l'atto sia redatto da agente accertatore ovvero da uno dei componenti dell'organo o della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e chi non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia». I giudici osservano poi, esaminando un'altra obiezione sollevata dall'automobilista, che «la formula utilizzata per giustificare la contestazione differita, per quanto laconica, dà contezza immediata della ragione addotta», precisando che «la mancata contestazione immediata è giustificata dalla assenza del contravventore, assenza implicita nel fatto della sosta» Comunque, «al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è sufficiente che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata», aggiungono i giudici. Peraltro, «la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espresso riferimento all' implicita assenza del trasgressore». Per chiudere il cerchio, infine, i giudici affrontano il tema delle caratteristiche dell'area in cui era in sosta il veicolo. Su questo fronte «l'automobilista assume che l'area dove era alloccata l'autovettura fosse di proprietà privata, ma non dimostra che quella strada fosse privata ed inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea». I giudici ribattono che anche dalle fotografie visionate emerge che «il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa di sinistri». Peraltro, «la definizione di strada, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo Codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del Codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva», aggiungono in chiusura i giudici.
Presidente Manna – Relatore Mocci Fatti di causa Il Giudice di pace di Lucca respinse l'opposizione di S.T. nei confronti del verbale di accertamento e di quello di sequestro amministrativo, con i quali la Polizia locale del Comune di omissis lo aveva sanzionato per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale di Lucca rigettò il gravame. Il giudice di appello ha ritenuto che fosse pacifico il fatto storico della sosta. La tesi dell'appellante in ordine alla circostanza che, trattandosi di un parcheggio privato, non avrebbe trovato applicazione l'obbligo di copertura assicurativa, si sarebbe infranta contro l'evidenza di un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare. L'equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico non avrebbe potuto impedire la possibilità di sinistri stradali. Contro la predetta sentenza numero 560/2019 ricorre per cassazione S.T. , sulla scorta di nove motivi. È rimasto intimato il Comune di omissis . Ragioni di diritto 1 Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 24 e 111 Cost., ex articolo 360 c.p.c., numero 4. I giudici di merito non avrebbero fornito una vera ed idonea motivazione circa la validità dei verbali impugnati. Mancherebbe del tutto l'illustrazione sia delle reali censure mosse dal S. alla sentenza di primo grado sia delle considerazioni, dei conferenti principi di diritto e delle norme di legge utilizzati. 2 Con il secondo mezzo, il S. si duole della violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, articolo 200 e 201 C.d.S., D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 383 e 385, ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5. Lamenta che non sarebbe stato identificabile con certezza l'agente che aveva proceduto all'accertamento nè il luogo della presunta violazione il verbale notificato non sarebbe stato perciò idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa e dunque non avrebbe goduto di alcuna fede privilegiata. 3 Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 111 Cost., dell'articolo 193 C.d.S., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, giacché la sanzione ed il sequestro sarebbero stati eseguiti senza aver accertato l'effettiva sussistenza di una violazione. In particolare, sarebbe stato negletto l'obbligo per l'organo di polizia di inviare al proprietario del veicolo l'invito ad esibire documenti e fornire informazioni. 4 Con la quarta doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, articolo 200 e 201 C.d.S., ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5. Il giudice di appello avrebbe sostanzialmente omesso di esaminare il punto del gravame relativo alla mancata contestazione immediata, limitandosi alla trascrizione di una clausola di stile. 5 Il quinto mezzo d'impugnazione s'incentra sulla violazione e falsa applicazione degli articolo 200 e 201 C.d.S., D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 383 e 385, ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che si trattava di posti auto realizzati sull'area di resede delle unità immobiliari prospicienti e quindi necessariamente ed indubitabilmente di proprietà privata, anche perché non vi sarebbe stato alcun accesso se non riservato o autorizzato dai condomini. 6 La sesta censura attinge la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, articolo 213 C.d.S., ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 4. Il Tribunale avrebbe omesso qualunque sostanziale motivazione inerente l'illegittimità del sequestro amministrativo. Infatti, nel caso di sequestro ai sensi dell'articolo 193 C.d.S., il veicolo avrebbe dovuto essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore e, solo in caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia avrebbe dovuto provvedere a dare avviso scritto che la mancata assunzione della custodia avrebbe determinato la perdita della proprietà. 7 Il settimo motivo contempla la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 115 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, giacché la sentenza impugnata avrebbe mancato di pronunziarsi sulle deposizioni testimoniali addotte dal ricorrente per comprovare l'esclusiva proprietà privata. 8 L'ottavo rilievo stigmatizza la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, poiché il giudice di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul motivo di gravame riguardante la differenza fra l'importo della sanzione, come confermata dal Giudice di pace Euro 863,00 e quella richiesta in esito al primo giudizio Euro 1.704,20 . 9 L'ultimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.M. numero 55 del 2014, articolo 5, e degli articolo 10 e 91 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, in ordine al ritenuto valore della controversia. 10 Il primo motivo, che imputa alla sentenza impugnata un difetto assoluto di motivazione, è infondato. Invero, in seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile ra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Sez. 1, numero 7090 del 3 marzo 2022 . 11 Il secondo motivo è immeritevole di accoglimento. Anche a voler ipotizzare la non identificabilità con certezza dell'agente accertatore della presunta violazione e compilatore del verbale, posto che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso, il ricorrente non ha spiegato quale pregiudizio gliene sia derivato in concreto. 11.1 Vale dunque il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione Sez. 2, numero 462 del 14 gennaio 2016 . 11.2 Giova altresì ricordare che il verbale di accertamento può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente l'infrazione, atteso che il D.P.R. numero 495 del 1992, articolo 383, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che l'atto sia redatto da agente accertatore ovvero da uno dei componenti dell'organo o della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e chi non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia Sez. 2, numero 17753 del 21 agosto 2007 . 11.3 Quanto alla lamentata mancanza di specificità del luogo, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'articolo 201 C.d.S., come ribadito dall'articolo 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al giorno, ora e località , prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione Sez. 2, numero 9974 del 16 maggio 2016 . 12 Il terzo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. È, pur vero che ove risulti che, al momento del rilevamento, un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente dovrebbe invitare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180 Cost., comma 8. È altrettanto vero, però, che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver dedotto specificamente avanti il Tribunale la suddetta invocata violazione, cosa che non è stata fatta, incorrendo così nella carenza di autosufficienza. 13 Il quarto motivo è destituito di fondamento. La formula utilizzata per giustificare la contestazione differita, per quanto laconica, da contezza immediata della ragione addotta La mancata contestazione immediata è, poi, giustificata dalla assenza del contravventore implicita nel fatto della sosta , nè si può immaginare - nel contesto di una motivazione sintetica - cos'altro avrebbe potuto aggiungere il Tribunale. Va, del resto, considerato che, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è sufficiente che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio Sez. 2, numero 18023 del 9 luglio 2018 Sez. 6-2, numero 36922 del 26 novembre 2021 . Inoltre, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espresso riferimento all' implicita assenza del trasgressore Sez. 2, numero 6889 del 3 aprile 2015 . 14 Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente assume che l'area dove era alloccata l'autovettura fosse di proprietà privata, ma non dimostra che la via omissis fosse privata ed inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea. A fronte di tanto, il Tribunale ha testualmente affermato Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi . Si tratta di una valutazione di fatto, astrattamente plausibile perché riferita alla visione diretta delle fotografie dei luoghi, e dunque insindacabile in sede di legittimità. 15 Il sesto motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente si duole del mancato rispetto, in relazione al sequestro di cui all'articolo 193 C.d.S., dei passaggi procedurali previsti dal successivo articolo 213 comma 4. Ma, in assenza di un riferimento nella sentenza impugnata, sarebbe stato onere del S. - per non incorrere nel difetto di autosufficienza - indicare in quale parte del ricorso e del gravame pagina, numero del motivo era stato contestato il verbale di sequestro sotto tale profilo. 16 Il settimo motivo è infondato. Il ricorrente assume di aver censurato la valutazione delle prove, come effettuata dal Giudice di pace, rispetto al complesso degli elementi probatori assunti ed allegati, senza che però il Tribunale si esprimesse in proposito. Orbene, pare alla Corte che, fondando la sua valutazione sull'esame diretto delle prove documentali in atti, il Tribunale abbia implicitamente disatteso il motivo, valutando le deposizioni non decisive. Del resto, la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l'area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale La definizione di strada , che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva Sez. 2, numero 14367 del 5 giugno 2018 . 17 L'ottavo motivo è inammissibile, trattandosi di questione riguardante l'esecuzione e comunque sollevata per la prima volta in appello, come ammette lo stesso ricorrente. 18 Il nono motivo è fondato. L'articolo 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. numero 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito , il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore Sez. 3, numero 15857 del 12 giugno 2019 . Nella specie, posto che l'oggetto della domanda era pari ad Euro 863,00, il Tribunale avrebbe dovuto considerare lo scaglione inferiore, senza valutare la fase istruttoria, non svolta. Pertanto, trattandosi di una semplice operazione aritmetica, la Corte può provvedere, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., a liquidare essa stessa la somma dovuta a carico del S. a titolo di onorari e diritti per il grado di appello, determinandola in Euro 900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. In definitiva, devono essere rigettati i primi otto motivi, va accolto il nono, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la Corte, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del S. l'importo di Euro 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge. Per il giudizio di legittimità, considerata la minima valenza del motivo accolto rispetto al complesso del ricorso, le spese sostenute vanno dichiarate irripetibili. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta i primi otto motivi di ricorso, accoglie il nono, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del S. l'importo di Euro 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge. Dichiara irripetibili gli esborsi sostenuti per la fase di legittimità.