Impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni stradali e documenti di prova

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito può disporre d’ufficio, anche in seconde cure, l’acquisizione dei mezzi di prova ritenuti necessari alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio.

Il Tribunale di Roma accoglieva l'appello proposto da una società di noleggio auto con conducente per l'annullamento di alcuni verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e nella ZTL senza autorizzazione. Il Giudice di Pace aveva infatti inizialmente rigettato l'opposizione per il mancato rispetto da parte della società delle disposizioni regolamentari dettate dal Comune , di cui alla delibera n. 37/2010. In seconde cure però è stata sottolineata la mancata produzione in giudizio della suddetta delibera, risultando così precluso il controllo della fondatezza dell'argomento. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare il contenuto della delibera citata di cui dubitava, perché comunque costituente atto relativo all'accertamento. Posto che con la delibera n. 37/2010 il Comune di Roma ha approvato il Regolamento comunale che disciplina la circolazione degli autobus definiti all'art. 54, comma 1, lett. b c.d.s. ed è stato introdotto il rilascio del permesso a titolo oneroso, dietro versamento di un canone annuale che, nel caso di specie, non era risultato regolarmente pagato , la Corte ricorda che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa , grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, d.lgs. n. 150/2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice , chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari . Richiamando inoltre la consolidata giurisprudenza relativa all' art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 secondo cui il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione , la pronuncia sottolinea che il termine ivi previsto non ha natura perentoria, con la conseguenza che il potere giudiziale di acquisire officiosamente atti ritenuti indispensabili persiste anche in fase di appello. In conclusione, il ricorso risulta fondato e viene accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma.

Presidente Manna Relatore Papa Fatto e diritto 1. Con sentenza n. 8045/2019, pubblicata il 12 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto da Agenzia B. s.r.l. avverso la sentenza n. 2407/2016 del Giudice di pace di Roma e annullato i verbali di accertamento n. omissis , omissis , omissis , omissis , omissis , omissis , omissis , omissis elevati a carico della società dalla Polizia Municipale di Roma per violazione dell' art. 7 del Codice della strada e, in particolare, per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione dell'Agenzia B., rilevando che il passaggio degli autobus con licenza NCC presuppone il rispetto delle disposizioni regolamentari dettate dal Comune, che la delibera n. 37 del 2010 aveva istituito permessi a pagamento e l'opponente non aveva fornito la prova di aver regolarmente pagato il canone annuale Roma Capitale aveva infatti rappresentato che le targhe degli autobus non risultavano inserite nell'archivio informatico per mancato pagamento. Il Tribunale ha riformato la decisione rilevando innanzitutto che il Comune non aveva prodotto la delibera comunale n. 37 del 2010, pur potendosi ipotizzare che il mancato inserimento delle targhe degli autobus fosse dovuto al mancato pagamento del permesso come previsto, con ciò precludendo il controllo della fondatezza dell'argomento l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera infatti con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi. Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo a cui ha resistito con controricorso l'Agenzia B. s.r.l 2. Con l'unico motivo, Roma Capitale ha sostenuto l'illegittimità della sentenza per avere il Tribunale fondato l'accoglimento dell'opposizione sul principio di diritto per cui il giudice non è tenuto a conoscere ed acquisire ex officio la normativa secondaria e la delibera comunale n. 37 del 2010, asseritamente istitutiva del permesso a pagamento, non risultava essere stata prodotta. Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto, invece, verificare il contenuto della delibera citata di cui dubitava, perché comunque costituente atto relativo all'accertamento, atteso che, come sostenuto sin dal primo grado, la validità dell'abbonamento è stata sospesa, con conseguente estromissione della targa del veicolo dall'elenco dei mezzi autorizzati, proprio per morosità nel pagamento della rata del permesso. Il motivo è fondato. È vero, infatti, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte v. da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 2022 con richiami , il principio iura novit curia non si estende ai regolamenti degli enti locali perché non costituiscono fonti di diritto oggettivo, diversamente dai regolamenti edilizi in materia di distanze tra fabbricati in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile. Il principio, tuttavia, non era e non è risolutivo della questione in esame, atteso che l'accoglimento dell'opposizione è stato fondato, dal Tribunale, sulla mancata produzione di un documento che in ogni caso giustificava l'accertamento e, cioè, la copia della delibera n. 37 del 2010 con questa delibera, invero, è stato approvato il Regolamento comunale che ha disciplinato la circolazione degli autobus definiti all'art. 54 comma 1 lett.b cod.strada ed è stato introdotto il rilascio del permesso a titolo oneroso, dietro versamento di un canone annuale che, nella specie, non era risultato regolarmente pagato. Ebbene, secondo l'insegnamento di questa corte v. Cass. n. 4898 del 11/03/2015 nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 6, comma 10 lett. b e dell'analogo art. 7 comma 9 lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018 . Il D.Lgs. numero del 01 settembre 2011 art. 7 comma 7 trasposizione dell' art. 23 della L. n. 689 del 1981 , prevede, poi, proprio che con il decreto di cui all' art. 415, comma 2, c.p.c. , il giudice ordini all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione. Per giurisprudenza ormai consolidata, la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio in correlazione, il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti indispensabili art. 437 c.p.c. , permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario, secondo l' art. 345 c.p.c. Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 2019 . Nella specie, la delibera che ha statuito in merito ad un presupposto della violazione l'imposizione di un canone per la concessione del permesso di circolare, poi in effetti non corrisposto costituiva dunque proprio un atto relativo all'accertamento da acquisirsi per la valutazione della sussistenza della violazione contestata. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri officiosi e provvedere all'acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento proprio perché ha ritenuto indispensabile verificarne il contenuto rimasto invero incontestato tra le parti in primo grado . 3. Per questi motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà all'acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento, in conformità del D.Lgs. n. 150 del 01 settembre 2011 art. 7 comma 7. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità.