Il compenso dell’avvocato deve essere adeguato all’effettiva importanza economica della controversia

Nella determinazione del compenso spettante all’avvocato per l’attività professionale svolta, deve essere valutata l’effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia.

Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente per il pagamento di oltre 12mila euro a titolo di compenso per l'attività professionale svolta a suo favore nell'ambito di un procedimento per risarcimento dei danni da responsabilità medica. La donna proponeva opposizione, accolta dal Tribunale secondo cui la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore indeterminabile medio e che, in applicazione dei parametri tabellari, competeva un all'avvocato un importo inferiore all'acconto già percepito. L'avvocato ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto qui di rilevanza, della violazione di legge per aver il giudice ritenuto la causa di valore indeterminabile medio, senza però tenere in considerazione la complessità dell'attività svolta, risultante anche dalle perizie mediche acquisite, oltre che del valore dichiarato dal difensore in sede di mediazione e al momento della presentazione del parere di congruità della parcella, pari ad € 520.000,00, potendo ritenersi di valore indeterminabile solo le domande non suscettibili di valutazione economica o per le quali non sia possibile stabilire con esattezza il quantum debeatur . La doglianza risulta fondata. Il giudice di merito non ha infatti fornito adeguata motivazione dell'affermazione circa il valore indeterminabile medio della controversia. La giurisprudenza ha infatti chiarito che ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore , avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito . Il giudice deve dunque verificare che l' attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata Cass. S.U. 19014/2001 . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata con rinvio.

Presidente Orilia – Relatore Fortunato Fatti di causa 1. D.A. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3557/2016 ottenuto dall'avv. S. per il pagamento di Euro 12.120,00, a titolo di compenso per l'assistenza alla procedura di mediazione obbligatoria e alla redazione di un atto di citazione, non successivamente notificato, riguardante una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica nei confronti della omissis di […], per l'insorgenza di un'endometriosi pelvica asserita mente provocata da un precedente intervento chirurgico. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 14, ha respinto la domanda di pagamento avanzata dal difensore, affermando che la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore indeterminabile medio e che, in applicazione dei parametri tabellari, competeva un all'avv. S. un importo inferiore all'acconto già percepito, considerate la complessità della controversia e l'entità dell'impegno profuso dal ricorrente. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. S. propone ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso D.A. . Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell' art. 132 n. 4 c.p.c. , per aver il tribunale accolto l'opposizione senza dar conto delle regioni della decisione, avendo trascurato l'importanza delle attività svolte, il valore e la natura dell'affare, il numero delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, tutti elementi che, a parere del ricorrente, emergevano con evidenza dagli elementi acquisiti e dalle stesse allegazioni della resistente, giustificando la condanna della cliente al pagamento dell'intero importo richiesto. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. , 1176. 2233 e 2336 c.c., per aver il Tribunale effettuato una valutazione imprudente e logicamente insostenibile della prova, pervenendo ad una un'errata ricostruzione del fatto riguardo all'impegno profuso dal difensore. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, del L. n. 794 del 1942, art. 24 e D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 1, della L. 1051 del 1957 e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito abbia immotivatamente ritenuto che la causa fosse di valore indeterminabile medio, senza tener conto della complessità dell'attività svolta, risultante anche dalle perizie mediche acquisite, oltre che del valore dichiarato dal difensore in sede di mediazione e al momento della presentazione del parere di congruità della parcella, pari ad Euro 520.000,00, potendo ritenersi di valore indeterminabile solo le domande non suscettibili di valutazione economica o per le quali non sia possibile stabilire con esattezza il quantum debeatur. 2. Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono. Instaurando il procedimento di mediazione per ottenere il risarcimento del danno da colpa medica, era stata avanzata una richiesta di risarcimento per Euro 560.000,00 su tale valore della causa stata poi elaborata la parcella sottoposta al Consiglio dell'ordine per il parere di congruità, depositata unitamente al ricorso monitorio. La pronuncia ha invece stabilito che la controversia in cui il ricorrente aveva svolto attività professionale fosse di valore indeterminabile medio, ma senza minimamente dar conto delle ragioni di tale soluzione. Nulla - inoltre - dice la pronuncia sul perché non siano stati considerati gli importi dichiarati, nè se fossero eventualmente diversi da quelli effettivi o - infine - se sussistessero elementi per la stima del valore, considerata la particolarità della controversia. È stato chiarito da questa Corte che ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata Cass. S.U. 19014/2001 , Occorre - in definitiva - adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia Cass. 7627/2019 Cass. 18507/2018 Cass. 14691/2015 Cass. 7807/2013 Cass. 23809/2012 Cass. 1805/2012 Cass. 3996/2010 . È pertanto accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L'ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo, dichiara assorbite le altre censure, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.