La ricostruzione giudiziale dei rapporti di conto corrente è possibile solo attraverso la produzione degli estratti conto? Pronunciandosi sul ricorso di una Società, la Cassazione ricorda che è possibile utilizzare anche altri strumenti per rappresentare le movimentazioni.
La Società protagonista della vicenda proponeva domanda nei confronti della propria Banca volta alla restituzione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c. per alcune somme non dovute a titolo di interessi su diversi conti correnti. La Banca veniva condannata in primo grado al pagamento, ma in riforma della sentenza, la Corte d'appello disponeva che la Società dovesse restituire la somma datale a seguito della sentenza del Tribunale. Motivo della riforma è stato quello della supposta inattendibilità e carenza della ctu redatta in primo grado in quanto la stessa avrebbe ricostruito i rapporti tra l'istituto e il cliente senza che quest'ultimo avesse prodotto gli estratti conto. La Società ricorreva per la cassazione della sentenza lamentando un vizio motivazionale consistente nel fatto che il Giudice, pur avendo condiviso l'accertamento sugli arbitrari addebiti operati dall'Istituto, ha poi respinto la domanda per inattendibilità della ctu. Le censure prospettate sono state effettivamente accolte dalla Corte di Cassazione, che premettendo brevi cenni sull'onere del cliente di produrre gli estratti conto secondo il principio dell'articolo 2697 c.c., ricorda che tale documento non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui è possibile ricostruire il rapporto di conto corrente. Ciò è possibile fare anche mediante altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni per esempio, il Giudice di merito potrebbe valorizzare le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli articolo 2709,2710 c.c., le risultanze contabili ma non l'estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto . Per far fronte alla necessità di elaborazione di questi dati, il giudicante può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo possibile svolgere accertamento tecnico al fine di rideterminare il saldo del conto in base alle emergenze processuali si veda Cass. civ. numero 14074/2018 . La Suprema Corte ricorda che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul cliente gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti in quanto a quel punto si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto disponibile o da quelli dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. La sentenza viene cassata dalla Cassazione con rinvio alla Corte d'appello affinché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie.
Presidente De Chiara – Relatore Nazzicone Fatti di causa Il Tribunale di Roma con sentenza del 17 maggio 2012 accolse la domanda proposta dalla O.S. s.p.a. contro il omissis s.p.a., volta alla restituzione dell'indebito, ai sensi dell'articolo 2033, di somme non dovute a titolo di interessi capitalizzati su tre diversi conti correnti, condannando la banca al pagamento della somma di Euro 208.264,35, oltre interessi legali dalla domanda. Con sentenza del 22 giugno 2018, la Corte d'appello di Roma, su impugnazione della banca, ha riformato la sentenza impugnata e condannato la società alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca in esecuzione della prima sentenza. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la c.t.u., redatta in primo grado, fosse inattendibile e carente, in quanto aveva arbitrariamente ricostruito l'andamento del rapporto pure per i periodi in cui l'attrice non aveva prodotto gli estratti-conto, fondandosi per quindici periodi tutti di un mese ed uno solo concernente un anno intero su fittizie movimentazioni secondo il valore di conguaglio e la media del periodo , con inaccettabili criteri presuntivi ed approssimativi. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, sulla base di tre motivi, depositando anche la memoria. Si difende la banca con controricorso. Ragioni della decisione 1. - I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti 1 violazione dell'articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale offerto una motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, in quanto, nonostante la premessa di aver condiviso l'accertamento sugli arbitrari addebiti operati dalla banca dal 1986 al 2000, ha poi respinto integralmente la domanda per mera inattendibilità della c.t.u. senza, semmai provvedere al suo rinnovo 2 violazione degli articolo 112 e 329 c.p.c. per ultrapetizione, in quanto la banca aveva chiesto solo la riduzione e non l'eliminazione della condanna nell'atto di appello aveva invero chiesto alla corte di decidere rideterminando l'esatto importo eventualmente dovuto dalla banca e per non avere la corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato sull'accertamento di interessi anatocistici illecitamente addebitati sui conti correnti 3 violazione e falsa applicazione dell'articolo 1421 c.p.c., per non avere la corte territoriale rilevato d'ufficio la nullità degli interessi anatocistici. 2. - Il primo motivo è fondato, con assorbimenti degli altri motivi. La sentenza impugnata ha - dapprima - condiviso la valutazione di illegittimo addebito degli interessi anatocistici, dalla data dell'apertura alla data della chiusura del rapporto, ma poi ha ritenuto, avendo aderito al rilievo della banca appellante circa la mancata produzione integrale degli estratti conto, che la c.t.u. redatta in primo grado fosse carente, non avendo il consulente utilizzato corretti metodi di calcolo quindi, è giunta alla riforma integrale della sentenza, con implicito rigetto della domanda originariamente proposta. In tal modo, tuttavia, la sentenza ha esposto una motivazione contraddittoria e monca, mancando di trarre le conseguenze dalle premesse, anche in ordine alla rinnovazione della c.t.u. Al riguardo, giova ricordare i principî di diritto in materia di prova del pagamento indebito su conto corrente, enunciati da questa Corte. A sostegno della domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall'articolo 2697 c.c. Ma è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risulti un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione tra le parti. Infatti, laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Ma l'estratto conto, come è stato altresì precisato, non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli articolo 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto Cass. 10 maggio 2007, numero 10692 e Cass. 25 novembre 2010, numero 23974 e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio Cass. 1 giugno 2018, numero 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, numero 5091 nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, numero 31187 v. altresì Cass. 2 maggio 2019, numero 11543 . Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal saldo a debito , risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. saldo zero . In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. 3. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie, alla luce dei principî sopra ricordati. Ad essa di demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.