RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. V UD. 26 OTTOBRE 2022, numero 45709 RICORRENTE Leo TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE. Affidamento diretto – Scelta del contraente mediante “gara” informale – Configurabilità – Trattativa privata senza schema concorsuale o condotte perturbatrici volte ad impedire la gara – Esclusione. Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall' articolo 353-bis cod. penumero , in caso di affidamento diretto, è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris , prevede, ai fini della scelta del contraente, una gara , sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. Principio in via di consolidamento nella giurisprudenza di legittimità, recentemente sostenuto anche da Sesta Sezione, numero 5536/2021, dep. 2022, CED 282902, e da Sesta Sezione, numero 17876/2022, CED 283155, che ritiene indispensabile – onde scongiurare inammissibili interpretazioni analogiche in malam partem - che la condotta di turbamento si innesti in un procedimento amministrativo che contempli una procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione, in sintonia con la nozione di gara tracciata dalla giurisprudenza ai fini dell' articolo 353 cod. penumero Secondo l'orientamento divenuto oramai minoritario, invece, l'< atto equipollente> di cui all' articolo 353-bis cod. penumero si identifica con qualsiasi atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto a un determinato soggetto Sesta Sezione, numero 10016/2019, numero m. Sesta Sezione, numero 13431/2017, CED 269384 .   SEZ. II UD. 21 OTTOBRE 2022, numero 45848 RICORRENTE Palmieri RAPINA. Elemento psicologico - Violenza o minaccia finalizzate sin dall'inizio all'impossessamento - Necessità - Esclusione - Dolo concomitante o sopravvenuto - Configurabilità. In tema di rapina, il dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà di adoperare violenza o minaccia per impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne un ingiusto profitto, non deve necessariamente preesistere all'azione criminosa, ben potendo insorgere durante il compimento degli atti violenti o intimidatori. Fattispecie relativa a soggetto che, dopo essersi impossessato del telefono cellulare della propria compagna al fine di verificarne i contenuti, spintonava la persona offesa, facendola cadere in terra . Principio consolidato, recentemente ribadito da Seconda Sezione, numero 3116/2016, CED 265644. Si rammenta, altresì, che, secondo l'orientamento largamente prevalente, l'ingiusto profitto del delitto di rapina non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui cfr. Seconda Sezione, numero 23177/2019, CED 276104 .   SEZ. I UD. 11 OTTOBRE 2022, numero 43391 RICORRENTE Rodingo ARMI. Omessa custodia di armi – Configurabilità della fattispecie contravvenzionale in relazione alle armi antiche – Esclusione – Ragioni. La contravvenzione di omessa custodia di cui all' articolo 20 della legge 18 aprile 1975, numero 110 , in quanto riferita alle sole “armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2”, non è configurabile in relazione alle armi antiche, che non sono disciplinate da dette disposizioni, ma dall'articolo 10, comma 7, della legge numero 110 del 1975 e dal regolamento di cui al d.m. 14 aprile 1982. Fattispecie relativa ad armi fabbricate in epoca anteriore al 1860, che l'imputato custodiva nella propria abitazione, appese alle pareti . Non constano precedenti in termini.   SEZ. IV UD. 21 SETTEMBRE 2022, numero 48209 RICORRENTE Calanni FURTO. Impossessamento di energia elettrica mediante allaccio abusivo al contatore condominiale - Furto - Configurabilità - Sussistenza - Appropriazione indebita - Esclusione. Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune. Principio in via di consolidamento nella giurisprudenza di legittimità, recentemente sostenuto anche da Quinta Sezione, numero 17773/2022, CED 283078 e da Quinta Sezione, numero 115/2021, dep. 2022, CED 282394, che si fonda sulla considerazione che “a valle del contatore condominiale, la disponibilità dell'energia è solo della comunità dei condomini, che la destinano al funzionamento di beni comuni, e non di ciascuno di essi autonomamente salvo autorizzazioni o concessioni in tal senso ” l'assenza di autonoma disponibilità preclude la possibilità di configurare il delitto di appropriazione indebita, poiché l'agente non ha la disponibilità dell'energia elettrica, né ha su di essa un potere dispositivo. L'opposto orientamento è stato sostenuto, da ultimo, da Quinta Sezione, numero 57749/2019, CED 271989.   SEZ. I UD. 25 MAGGIO 2022, numero 45444 RICORRENTE Olivieri PREMEDITAZIONE. Circostanze aggravanti – Premeditazione – Prova logica – Ammissibilità. La circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex articolo 187 cod. proc. penumero e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell' articolo 192, comma 2, cod. proc. penumero , può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, e dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso, o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione. In senso conforme Quinta Sezione, numero 3542/2018, dep. 2019, CED 275415. In motivazione, la Corte ha altresì ribadito che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono costituiti dall'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso elemento di natura cronologica , e dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica , dovendosi escludere l'aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato in senso conforme, Quinta Sezione, numero 42576/2015, CED 265149 .