Arriverà la freccia di Robin Hood?

Anche se non si sa con certezza se sia esistito un bandito con questo nome, a partire dal XIII secolo la tradizione ha fatto di Robin Hood un personaggio popolare, che incarnava le richieste di giustizia delle classi oppresse d’Inghilterra.

Il sistema pensionistico forense è un meccanismo redistributivo che trasferisce le risorse prodotte dagli avvocati, anche pensionati, attivi verso chi ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia tratto solo di questa provvidenza . Il sistema pensionistico forense ha una funzione assistenziale , che richiede una dissociazione tra contributi versati e pensioni percepite in modo da favorire i redditi bassi una funzione previdenziale per garantire un trattamento in conformità all' articolo della Costituzione . Ogni riforma deve garantire l' equità assistenziale , nel senso che un livello di tutela minima deve essere assicurato a tutti l' equità previdenziale , nel senso che a tutti, a parità di durata della vita lavorativa, deve essere assicurato lo stesso tasso di sostituzione rapporto tra pensione e ultimo reddito l' equità attuariale , nel senso che a tutti deve essere garantito lo stesso tasso di rendimento interno valore attuale dei contributi versati al valore attuale del flusso di pensioni . Cassa Forense gestisce la previdenza nel sistema di finanziamento a ripartizione, con parziale patrimonio di riserva RISPETTO AL DEBITO MATURATO, e quindi la massa dei contributi versati è destinato al finanziamento delle pensioni erogate nello stesso periodo. Cassa Forense ha due problemi esistenziale per la sua tenuta che sono demografico con il calo delle iscrizioni reddituale con la contrazione dei redditi e la concentrazione nel 7% degli iscritti per quasi il 50% del PIL. Questi due problemi non si possono risolvere con le riforme strutturali del sistema, se non allungando l'agonia con un accanimento terapeutico. Sono temi che dovrebbe affrontare la politica prendendo atto della situazione demografica e reddituale dell'avvocatura italiana. Dalla Tabella 6 risulta in primis che, un numero non trascurabile di iscritti agli Albi non ha ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari o inferiore a zero, questi costituiscono il 6,1% degli iscritti, pari a 13.887 professionisti ben 79.582 professionisti invece, pari al 31,4% dei dichiaranti, hanno prodotto un reddito inferiore al limite massimo stabilito per accedere ad agevolazioni contributive pari a euro 10.300 . Numero più contenuto è invece rappresentato da coloro che dichiarano redditi superiori al tetto pensionistico di 100.700 euro, sono stati pari a 15.798 16.880 lo scorso anno professionisti circa il 7,0% degli iscritti 7.65 lo scorso anno , i quali però, producono quasi il 47% del totale della ricchezza prodotta circa 4.007 milioni di euro su un totale di 8.535 totale del monte reddito ai ni Irpef . I numeri dell'Avvocatura al 2021 , 1/2022 gennaio aprile, Giovanna Biancofiore, attuario di CF . immagine immagine immagine immagine immagine Fonte I numeri dell'avvocatura anno 2021 , Rapporto sull'Avvocatura 2022 immagine Detto questo, la riforma della quale non è dato conoscere l'articolato per asserito garbo istituzionale sino all'approvazione ministeriale presenta, per quanto è dato sapere, alcune macro criticità che sono 1 l'opzione al criterio di calcolo contributivo per anzianità viola la Legge Fornero che ha modificato la Legge Dini applicando dal 2012 il contributivo a tutti nel rispetto del pro rata . La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare c.d. riforma Dini introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1 gennaio 1996. Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire i contributi accantonati c.d. montante vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 c.d. riforma Fornero . Il sistema contributivo è stato esteso, infatti, a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata Dal sito del Ministero del Lavoro e politiche sociali . Si tratta di principi sovraordinati di riforma generale del sistema previdenziale che debbono essere rispettati anche da Cassa Forense. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. legge 335/1995 Una riforma più espansiva, ha scritto di recente la Prof. Elsa Fornero, il Paese se la potrà permettere Solo se tornerà a essere in forte crescita, accumulerà ricchezza, creerà occupazione, soprattutto giovanile allora, solo allora, potremmo tornare sulle scelte compiute nel 2011 . Se la riforma non sarà corretta in sede Ministeriale avremo delle vere e proprie GABBIE PREVIDENZIALI e quindi è prevedibile un nutrito contenzioso e la corsa ai riscatti per rientrare nella fascia dei privilegiati che, con 18 anni di anzianità contributiva, potranno proseguire il percorso con il più favorevole criterio di calcolo retributivo. Sostenere, come sento dire, che il sistema misto sarebbe più favorevole avrebbe dovuto allora consigliare, a monte, l'adozione del contributivo in pro rata per tutti e non già mettere in campo tre trattamenti diversi, a seconda dell'anzianità contributiva! Perché si è scelta la opzione per anzianità? Credo di non sbagliare nell'affermare per tutelare la posizione di chi era vicino alla pensione! 2 Questo aspetto che tratto ora è molto grave perché non si è mai vista una riforma che, per fare cassa, intervenga sulla pensione minima, diminuendola di circa un 30%, sia pure gradualmente nel tempo. Ed infatti l'integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a 9.000,00 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati. Il trattamento minimo pensionistico è previsto a garanzia della soddisfazione delle più elementari esigenze di vita. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli articolo , 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad 11.949,00, preso come base l'anno 2019, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all'articolo . È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo . 3 la reintroduzione dei supplementi triennali di pensione per i pensionati attivi stante l'aumento del contributo soggettivo dal 7,5% al 10%, tradisce l'equità previdenziale e attuariale di sistema e quindi va mantenuta l'attuale previsione di cui all'art. 59 del Regolamento unico agli effetti della solidarietà intercategoriale che cosi recita Art. 59 Prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia 1. I pensionati di vecchiaia di cui agli articolo , 45 e 51 iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo dovuto ai sensi dell'articolo terzo comma a partire dal reddito professionale dichiarato per l'anno 2013 hanno diritto ad una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell'articolo , primo comma lettera a e secondo comma lettera a del presente Regolamento. Detta quota sarà pari al 2% sino all'anno 2016 al 2,25% sino all'anno 2020 e al 2,50% dall'anno 2021. La quota versata e non valorizzata sarà destinata a solidarietà infracategoriale. 2. Tale prestazione sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, alla cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso. 3. Per il periodo transitorio di cui al successivo articolo del presente Regolamento l'indennità di cui al primo comma sarà liquidata solo con riferimento ai contributi versati, nella misura ivi indicata, a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del supplemento. 4. Il contributo del 3% del reddito netto professionale eccedente il tetto reddituale non dà diritto a supplementi, maggiorazioni, integrazioni del trattamento pensionistico, né ad indennità. 5. La prestazione di cui al primo comma è calcolata rivalutando, al momento della liquidazione, il montante dei contributi versati nella misura di cui al primo comma, con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla Legge numero /1995 . 4 manca l'introduzione dell'assegno sociale forense cosi da garantire comunque, nell'ambito della funzione assistenziale, a chi ne abbia bisogno una dignitosa sopravvivenza, considerando che il criterio di calcolo contributivo, mediamente, è più penalizzante del criterio di calcolo retributivo e l'aumento di un punto del contributo integrativo sul montante non è in grado di risolvere il problema e, per legge, è esclusa ogni integrazione al trattamento minimo nel criterio di calcolo contributivo. L'integrazione al minimo della pensione ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati all'assicurato risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precetto dell' art. 38, comma 2, Cost. Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240 , in Foro it., 1994, I, 2016 L'Assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall'INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate. Viene elargito dall'Istituto, senza che sia necessario il versamento di alcun contributo, per un importo che varia di anno in anno. Nel 2022 l'Assegno sociale INPS, nella sua misura piena, ammonta a 469,03 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Se gli iscritti, agevolati nei primi anni, non riusciranno ad integrare la contribuzione, cosi da poter far valere gli anni nella loro interezza, si vedranno liquidare una pensione di poche centinaia di euro al mese e si aprirà un problema sociale molto rilevante. Si tratta di decidere se tale erogazione spetti a Cassa Forense o all'INPS ma, in ogni caso, il problema non potrà essere eluso o trasferito al futuro facendo finta che non esista. 5 le agevolazioni contributive, non essendo coperte da contribuzione figurativa, se nel proseguo della carriera non saranno reintegrate, incideranno e non poco , sul depauperamento pensionistico. Ed infatti , il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all'ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% 1.100 . Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati. 6 Come ho già scritto più volte, quando il rapporto tra attivi e pensionati sarà di 1 a 1, intorno agli anni 2050, le pensioni dipenderanno dai mercati scaricando sugli iscritti, per intero, il rischio finanziario e questo a me non pare in linea con l'art. 38 della nostra carta costituzionale, trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro. C'è una arma di distruzione finanziaria di massa che si aggira oggi e domani che si chiama DERIVATI pari, nel 2022, a 620 mila miliardi di dollari, più di sei volte il PIL mondiale pari a 100 mila miliardi di dollari. da Market Mover del 22.12.2022 . A mio giudizio la riforma MERITA UN APPROFONDITO RIESAME anche alla luce del trend delle pensioni, come risulta dalla tabella ufficiale di Cassa Forense, che già da anni contempla, sia pure in via residuale, la pensione contributiva e il confronto qualche perplessità, sulla tenuta complessiva della riforma, dovrebbe pur suggerirlo ai più attenti. La freccia dei Vigilanti colpirà? Lo vedremo. Intanto frate Tac si interroga se gli convenga o meno riscattare gli anni utili per restare nella prima fascia perché la pensione contributiva non interesserà allo sceriffo di Nottingham. immagine Ogni altra valutazione non appena cognito l'articolato.