Aiuti COVID-19: annullato il sequestro dei conti delle società sottoposte a interdittiva antimafia

Il ricorrente ometteva di comunicare all’ente erogante che le sue società erano state raggiunte dall’interdittiva e il Tribunale confermava il sequestro. Ecco le ragioni che hanno portato la Suprema Corte ad annullare il provvedimento.

Il Tribunale respingeva l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto sui conti correnti di due società, nonché dell'indagato, in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex articolo 316-ter c.p. a favore delle società di cui è legale rappresentante. Esso otteneva contributi diretti in denaro a fondo perduto e agevolazioni economiche previste dalla legislazione emergenziale da Covid-19. L'applicazione della misura cautelare veniva disposta per omessa comunicazione di informazioni dovute all'ente erogante, in quanto l'indagato ometteva di informare che le medesime società, nonché una terza in liquidazione, fossero state raggiunte da informazioni interdittive antimafia ex articolo 91 d.lgs. numero 159/2011. Secondo il Tribunale, la preclusione soggettiva non si doveva esaurire nell'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione nei confronti del soggetto, ma andava estesa anche ai casi di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, d.lgs. numero 159/2011. Avverso la decisione del Tribunale, l'indagato ricorreva avanti la Corte di Cassazione. La Suprema Corte nella definizione della controversia ricorda un principio di recente affermazione per il quale non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 d.l. numero 41/2021, convertito nella l. numero 69/2021, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo unicamente l'omessa dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 d.lgs. numero 159/2011, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra tuttavia la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva Cass. penumero , sez. VI, 11 gennaio 2022, numero 14731 . Aggiunge la Corte che «non è possibile ritenere che […] possa dirsi acclarata la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa solo in forza della avvenuta adozione di un provvedimento interdittivo antimafia a carico di una società diversa da quella che accede al finanziamento e/o agevolazione, per quanto riconducibile alla titolarità della medesima persona fisica». La “regolarità antimafia” quale presupposto per l'erogazione del contributo o l'ammissione al finanziamento del soggetto richiedente deve aver riguardo solo alla sussistenza di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, non vi deve essere alcuna preclusione aggiuntiva, come quella che ha tentato di introdurre il Tribunale. Pertanto, la Suprema Corte, accoglie il ricorso e annulla il sequestro.

Presidente Petruzzellis – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza di riesame proposta da P.V. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26 aprile 2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale avente ad oggetto la somma di Euro 245.355,00 rinvenibile in forma liquida o disponibile su conti correnti della BG s.r.l. e della BDC s.r.l. nonché dell'indagato persona fisica o comunque depositata presso istituti bancari da ricercare in fase esecutiva oltre che delle somme di denaro accreditate sui conti correnti dopo l'esecuzione del sequestro, in relazione all'imputazione provvisoria di avere violato l'articolo 316-ter c.p. capi 1 e 2 nel conseguimento di contributi economici pubblici o di altre erogazioni per un ammontare complessivo di pari importo. Più in particolare la misura cautelare è stata applicata in relazione al conseguimento da parte delle società di cui l'indagato è legale rappresentante di contributi diretti in denaro a fondo perduto o di agevolazioni economiche di varia natura crediti di imposta o ammissione a finanziamenti garantiti dallo Stato previsti dalla legislazione emergenziale da Covid-19 v. infra , sull'assunto fatto proprio dal G.i.p. e condiviso dal Tribunale - dell'omessa informazione che le medesime società, nonché una terza, la omissis s.r.l., in liquidazione, parimenti riconducibile all'indagato, fossero state raggiunte da informazioni interdittive antimafia ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 91. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, riproponendo le censure già dedotte dinanzi al Tribunale, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine a tre profili - con riferimento alla normativa speciale che regola la concessione dei contributi in denaro e delle ulteriori agevolazioni economiche D.L. numero 137 del 2020 cd. Decreto Ristori D.L. numero 149 del 2020 cd. Decreto Ristori bis, entrambi facenti rinvio al D.L. numero 34 del 2020 articolo 25, commi 8 e 9 l'ambito della preclusione soggettiva prevista dal combinato disposto del citato D.L. numero 34 del 2020 articolo 25 con del D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 67 riguarda esclusivamente i destinatari di un provvedimento definitivo di misura di prevenzione, tenuti a comunicare le condizioni ostative all'ente erogante l'interdittiva antimafia non costituisce, invece, una misura di prevenzione contemplata nel Libro I, Titolo I, Capo II del Codice antimafia, rappresentando provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva - il fatto non è sussumibile nell'ipotesi di reato contestata. Anche a voler ritenere corretto l'inquadramento normativo fatto proprio dalla ordinanza, il Tribunale ha ritenuto ininfluente la circostanza che le società di cui l'indagato è legale rappresentante abbiano richiesto i finanziamenti in epoca antecedente all'interdittiva antimafia, emessa nei confronti di entrambe in data 26 giugno 2022, reputando, invece, rilevante e decisivo il fatto che una terza società da lui amministrata, la OMISSIS s.r.l., fosse stata fatta a sua volta segno di interdittiva in epoca anteriore e vale a dire il 5 marzo 2020. Tuttavia il contributo previsto per l'emergenza pandemica è riferito alle singole attività imprenditoriali, con la conseguenza che riguardo alle due predette società non esisteva, al momento della richiesta, alcun provvedimento interdittivo e quindi nessun impedimento all'erogazione - il ricorrente ha formalmente rinunziato ai contributi conseguiti ai sensi del D.L. numero 34 del 2020 articolo 25 in data 14 ottobre 2021 ed il successivo giorno 18 ha restituito gli importi percepiti. Nonostante la documentazione ufficiale prodotta a tal fine modelli F24 e documenti esistenti nel database dell'amministrazione finanziaria , il Tribunale l'ha ritenuta insufficiente, richiedendo una prova liberatoria aggiuntiva consistente alternativamente in una attestazione dell'amministrazione finanziaria o in appositi accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Oggetto dell'imputazione provvisoria mossa al ricorrente P.V. , costituente premessa necessaria per l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo a fini di confisca, è la violazione dell'articolo 316-ter c.p. sotto forma di omessa comunicazione di informazioni dovute all'ente erogante ai fini dell'indebito conseguimento di contributi a fondo perduto, di crediti di imposta o dell'indebita ammissione a finanziamenti garantiti dallo Stato previsti dalla normativa emergenziale Covid-19. Secondo, poi, l'impostazione accolta dal Tribunale e sul punto ampiamente sviluppata nell'ordinanza, la condotta illecita è propriamente consistita nella omessa comunicazione all'amministrazione erogante del venir meno delle condizioni originarie per la fruizione del sostegno economico, in funzione dei controlli che, in base alla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia da SARS Covid-19, risultano necessariamente successivi all'erogazione dei contributi o all'ammissione ai benefici. Stando ancora all'ordinanza ed al provvedimento impositivo della misura cautelare reale confermato, oggetto della mancata comunicazione da parte del ricorrente è la circostanza che in data 26 giugno 2020 le società BG srl e La BDC srl erano state raggiunte da informative interdittive prefettizie antimafia ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011,articolo 91 in ragione del fatto che il relativo amministratore, P.V. , è il figlio P.G. , fondatore e membro apicale dell'omonimo clan camorristico radicato nel territorio di omissis e comuni limitrofi e che una terza società dallo stesso amministrata, la omissis srl in liquidazione, era stata in precedenza 5 marzo 2020 raggiunta da analoga interdittiva. È tale ricostruzione dell'ambito applicativo dell'articolo 316-ter c.p., quale risultante dal suo rinvio implicito al cbnumero disp. delle previsioni rilevanti della normativa emergenziale e di quelle pertinenti del D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 67,84,85 e 91 che viene, dunque, fatta segno di censura da parte del ricorrente, contestando egli l'astratta compatibilità delle condotte in addebito o se si vuole della fattispecie concreta con quella legale ipotizzata, invocando una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto Sez. U, numero 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327 , come tale pienamente ammissibile ai fini del vaglio di legittimità stabilito dalla legge per le misure cautelari reali articolo 325, comma 1, c.p.p. . 3. Tanto premesso, il Tribunale di Napoli si è, con dovizia di argomenti, encomiabilmente profuso nello sforzo di individuare le previsioni normative in base alle quali ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di un onere susseguente di comunicazione, la cui omissione ha determinato la configurabilità a suo carico del delitto di cui all'articolo 316-ter c.p Dalla contestazione provvisoria risulta, infatti, che le società BG s.r.l. e La BDC s.r.l. hanno richiesto e hanno avuto accesso ai seguenti contributi diretti in denaro o sono state ammesse alle agevolazioni economiche di seguito indicate. 3.1. Ammissione a finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia PMI - Piccole e Medie Imprese per i finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari autorizzati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito di cui all'articolo 13, lett. m , D.L. numero 23 del 2020 cd. Decreto Liquidità convertito nella L. numero 40 del 5 giugno 2020 strumento di agevolazione economica ordinaria esteso oltre i limiti originari di applicazione a causa della emergenza da pandemia Covid-19 . Tra i requisiti essenziali ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'articolo 13 indica l'assenza di motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. numero 50 del 2016 articolo 80 commi 1, 2, 3. Il comma 2 di detto articolo 80 prevede che Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articolo 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 articolo 34-bis, commi 6 e 7”. Secondo il Tribunale, dunque, la preclusione soggettiva non si esaurisce nella ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 67, comma 2, D.Lgs. numero 6 settembre 2011, numero 159 e cioè dell'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione nei confronti del soggetto, persona fisica o giuridica, beneficiario delle provvigioni o agevolazioni pubbliche, ma risulta estesa ai casi di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 articolo 84, comma 4. Questo è, infatti, l'elemento di novità nella previsione normativa che nella chiave di lettura accusatoria consentirebbe di superare i limiti di cui al citato articolo 67, comma 2, in relazione al quale una recente pronuncia di questa Corte di cassazione ha affermato già il principio secondo cui, in tema di contributi economici pubblici previsti dalla normativa emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 D.L. 22 marzo 2021, numero 41 convertito nella L. 21 maggio 2021, numero 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo unicamente l'omessa dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. numero 6 settembre 2011, numero 159, articolo 67 che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva Sez. 6, numero 14731 del 11/01/2022, Pezzella, Rv. 283142 . Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha ritenuto di dover valorizzare la circostanza che, come già anticipato, una terza società riconducibile al ricorrente la omissis s.r.l. era stata fatta a sua volta segno di interdittiva antimafia, figurando nel relativo provvedimento l'affermazione che . è ragionevole supporre una propagazione della controindicazione antimafia dalla società omissis s.r.l. de sic La BDC s.r.l. verso la BG s.r.l. pag. 16 ordinanza . Tuttavia, come recita il testo di legge di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 84, comma 4, tra Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 non sembra rientrare anche quella indicata dal Tribunale. Per espressa previsione normativa, infatti, la sussistenza di una di tali situazioni può essere alternativamente o cumulativamente desunta a dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio ovvero recano una condanna non definitiva per taluni gravi reati espressamente ivi elencati b dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione c dall'omessa denuncia, salvo la ricorrenza di determinate esimenti, all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articolo 317 e 629 c.p. aggravati da parte dei soggetti indicati del D.Lgs. numero 163 del 12 aprile 2006 articolo 38 codice appalti previgente d dagli accertamenti disposti dal prefetto ai sensi della L. numero 726 del 12 ottobre 1982 o ai sensi dello stesso D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 93 e dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta di quello di cui alla precedente lett. d f dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari di cui ai provvedimenti di cui alle lettere a e b , con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia . Ora a prescindere dal fatto che la ricordata affermazione non può che valere come semplice congettura, non è possibile ritenere che, sulla base proprio delle citate previsioni, possa dirsi acclarata la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa solo in forza della avvenuta adozione di un provvedimento interdittivo antimafia a carico di una società diversa da quella che accede al finanziamento e/o alla agevolazione, per quanto riconducibile alla titolarità della medesima persona fisica. La lettera f dell'articolo 84 dimostra, infatti, chiaramente che il legislatore reputa significative svariate vicende della vita della società in cui l'infiltrazione mafiosa sta per materializzarsi, ma senza spingersi a conferire rilevanza a ciò che accade in altri organismi societari, quand'anche facenti parte di uno stesso gruppo, di un medesimo consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese. 3.2. Conseguimento del contributo a fondo perduto di cui al D.L. numero 34 del 2020 articolo 25 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 cd. Decreto Rilancio in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario nonché di titolari di partita IVA. Il comma 8 dell'articolo 25 contempla la presentazione dell'istanza esclusivamente per via telematica, istanza che, ai sensi del comma 9, deve contenere anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo D.Lgs. numero 159 del 2011 . . In questo caso il Tribunale ha valorizzato il fatto che nel novero dei soggetti tenuti all'autocertificazione sono compresi anche quelli di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159,articolo 85, commi 1 e 2, quelli, cioè, sottoposti alla verifica e potenzialmente destinatari delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91. Resta, tuttavia, fermo il dato letterale che le condizioni ostative all'ammissione ai benefici finanziari sono sempre indicate in quelle di cui all'articolo 67 dello stesso D.Lgs. numero 159 del 2011, senza alcuna innovazione, dunque, con riferimento ai limiti della preclusione soggettiva inoltre l'individuazione specifica dei tenuti all'obbligo, contestualmente alla conferma dell'ampiezza dello stesso, circoscritto alla comunicazione della presenza delle misure di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 67 rafforza l'identificazione dell'effetto ostativo solo in tale condizione. 3.3. Ammissione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della L. numero 208 del 2015, come modificati dall'articolo 7-quater del D.L. numero 243 del 2016 ai fini dell'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno d'Italia, esteso all'emergenza Covid-19 come illustrato nell'ambito della Comunicazione alla Commissione UE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 2020/C 91 I/01 Stando all'ordinanza impugnata, in questo caso è evidente che, alla luce di quanto disposto in termini generali dall'articolo 3 del D.L. numero 76 del 2020 che richiama l'articolo 92, comma 3, D.Lgs. numero 159 del 2011 per i procedimenti avviati su istanza di parte , la concessione di un credito d'imposta di importo superiore a 150.000 Euro non possa prescindere dall'attestazione / comunicazione da parte del soggetto richiedente sottoposto a verifica, dei dati oggetto di informativa antimafia pag. 14 ordinanza . 4. Riepilogando, l'ordinanza ritiene che, sulla base di una lettura sia analitica che sistematica delle norme applicabili in particolare del D.Lgs. numero 159 del 2011 gli articolo 84, commi 3 e 4 nonché del D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 85 , il presupposto imprescindibile per l'erogazione del contributo o l'ammissione al finanziamento o il riconoscimento del credito d'imposta consista nella c.d. regolarità antimafia del soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, rinvenendo in dette norme una preclusione aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'articolo 67, comma 4 dello stesso decreto che presuppone un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, ma tale ricostruzione del dato normativo non appare condivisibile per le ragioni già in parte anticipate. Dal punto di vista sistematico si viene, infatti, a configurare una preclusione soggettiva fondata su provvedimenti amministrativi soggetti ad impugnativa, mentre l'articolo 67, comma 4, richiede la definitività di un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria. In secondo luogo, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa previste dalle disposizioni normative in tema di finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia PMI debbono riguardare direttamente il soggetto giuridico richiedente i contributi o l'ammissione ai benefici economici, come evidenziato dalla lett. f del D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 84 che attribuisce rilevanza a specifiche vicende interne degli organismi societari o delle imprese individuali interessate. La ricordata affermazione contenuta nel provvedimento riguardante la società omissis s.r.l. non può, del resto, ritenersi neppure assimilabile al risultato di accertamenti disposti dal Prefetto competente D.Lgs. numero 159 del 2011 articolo 84, comma 4, lett. d risolvendosi, come anzidetto, in una mera, per quanto verosimile, congettura. Infine, il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 85 dello stesso D.Lgs. numero 159 del 2011 quelli cioè sottoposti a verifica antimafia contenuto nel comma 9 dell'articolo 25 del D.L. numero 34 del 2020 appare insuscettibile di estendere l'ambito della preclusione soggettiva che riguarda, per inequivoca previsione normativa, coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 dello stesso D.Lgs. numero 159 del 2011. 5. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe evidentemente la residua doglianza articolata dalla difesa del ricorrente riguardo alla rinunzia ai benefici e alla prova dell'intervenuta restituzione dei contributi l'ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, così come il decreto di sequestro da essa confermato, dovendo di conseguenza essere disposta la restituzione all'avente diritto delle somme di denaro eventualmente ancora in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle somme all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 c.p.p