Occupa un vagone e il treno parte con undici minuti di ritardo: condannato per interruzione di pubblico servizio

Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio. Inequivocabili, secondo i Giudici, gli effetti della condotta tenuta dall’uomo sotto processo, poiché il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo rispetto all’orario previsto.

Bastano undici minuti di ritardo – obbligato – nella partenza del convoglio ferroviario per parlare di interruzione di pubblico servizio . Consequenziale la condanna a venticinque giorni di reclusione per un uomo finito sotto processo per avere occupato nella stazione di Piacenza un vagone di un treno che perciò è potuto partire solo undici minuti dopo l’orario previsto. Ricostruito facilmente l’episodio, verificatosi nella stazione ferroviaria di Piacenza, i giudici di merito ritengono palese la colpevolezza dell’uomo sotto processo. Consequenziale la condanna a «venticinque giorni di reclusione» per «interruzione di servizio pubblico» concretizzatasi nel ritardo causato alla partenza di un treno. In Cassazione l’avvocato che rappresenta l’uomo sotto processo prova a ridimensionare il comportamento tenuto dal suo cliente e consistito, in sostanza, «nell’ occupare un vagone di un treno » in procinto di partire. Secondo il legale è illogico parlare di «interruzione di pubblico servizio» a fronte di «un ritardo di soli undici minuti nella partenza del convoglio ferroviario dalla stazione di Piacenza, ritardo ascritto al rifiuto di abbandonare il vagone» in cui si tratteneva l’uomo, ritardo assolutamente recuperabile. Su quest’ultimo punto il legale si sofferma sostenendo che «il treno, partito con un modesto ritardo, ben lo avrebbe potuto recuperare nel corso del viaggio arrivando così nell’orario stabilito» a destinazione. Peraltro, «il ritardo nella partenza » del convoglio «è dipeso», sostiene ancora il legale, «dalla volontà» degli agenti della Polizia ferroviaria «di non accompagnare coattivamente l’uomo fuori dal treno». Per i Giudici di Cassazione, però, la visione proposta dal legale è priva di solidità. Nessun dubbio sugli «effetti che la condotta dell’uomo – il quale, pur richiesto dagli operanti di abbandonare uno scompartimento, ove si era abusivamente trattenuto, del vagone ferroviario del treno che doveva partire dalla stazione FS di Piacenza, si rifiutava di farlo, cagionando così un ritardo di undici minuti nella partenza – ha prodotto in relazione al turbamento del servizio pubblico di trasporto». Logico, quindi, parlare di «interruzione di servizio», poiché, precisano i Giudici, è sufficiente «anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio ». E in questa vicenda «per effetto della condotta tenuta dall’uomo il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo », concludono i Giudici.

Presidente Petruzzellis – Relatore Gallucci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 4 novembre 2021 - in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale monocratico di Piacenza in data 23 dicembre 2019 - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all' articolo 651 c.p. rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale , rideterminando in venticinque giorni di reclusione la pena a carico di F. per il delitto di cui all' articolo 340 c.p. interruzione di servizio pubblico . 2. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità per la fattispecie di interruzione di pubblico servizio contenuta nella sentenza di secondo grado. 2.1. Come già sostenuto nell'atto di appello, si deduce che l'accertato ritardo, di soli 11 minuti, nella partenza del convoglio ferroviario dalla stazione di […], ascritto al rifiuto del predetto di abbandonare il vagone nel quale si tratteneva, non possa integrare la fattispecie incriminatrice. Invero, il treno, ancorché partito con un modesto ritardo, ben lo avrebbe potuto recuperare nel corso del viaggio arrivando così nell'orario stabilito. Inoltre, il ritardo nella partenza è dipeso dalla volontà degli operanti di non accompagnare coattivamente l'imputato fuori dal treno. Per tali ragioni la motivazione del giudice di appello appare apodittica e non conforme ai principi in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020 articolo 23, comma 8, convertito dalla L. numero 176 del 2020 , e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello ha in modo adeguato e logico argomentato in ordine agli effetti che la condotta del F. - che pur richiesto dagli operanti di abbandonare uno scompartimento ove si era abusivamente trattenuto del vagone ferroviario del treno che doveva partire dalla stazione FS di […] si rifiutava di farlo, cagionando così un ritardo nella partenza di 11 minuti - ha prodotto in relazione al turbamento del servizio pubblico di trasporto. 1.2. In relazione a casi analoghi questa Sezione ha affermato il principio secondo il quale anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio, può integrare la fattispecie di cui all' articolo 340 c.p. sul punto, v. Sez. VI, numero 1334 del 12 dicembre 2018 - dep. 2019 - Rv. 274836 integra il reato di cui all' articolo 340 c.p. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, sdraiandosi in terra, aveva impedito la partenza in orario di un autobus di linea, sul presupposto che la condotta non avesse negativamente inciso sul complessivo svolgimento del servizio di pubblico trasporto . Situazione, questa, certamente sussistente nella specie in quanto per effetto della condotta dell'imputato il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.