In tema di estradizione per l’estero, ai fini della valutazione della causa ostativa di cui all’articolo 705, comma 2, lett. c -bis, c.p.p. la Corte d’appello non può limitarsi a verificare astrattamente se nel paese richiedente vi siano le cure sanitarie necessarie per l’estradando.
La Corte d'Appello di Lecce dichiarava la sussistenza delle condizioni per dare corso all'estradizione esecutiva di un cittadino albanese per i reati di falsificazione di documenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione per aver la Corte territoriale omesso di considerare lo stato di salute dell'uomo, affetto da HIV e bisognoso di farmaci salvavita non disponibili negli istituti penitenziari albanesi. Viene dunque ravvisto il rischio concreto di un evento mortale per l'estradando, posta la genericità ed astrattezza delle rassicurazioni fornite dal Governo albanese con riferimento alle cure mediche riservate. Accogliendo il ricorso, la Cassazione ricorda che in tema di estradizione per l'estero, ai fini della valutazione della causa ostativa di cui all'articolo 705, comma 2, lett. c -bis, c.p.p. la Corte d'appello non può limitarsi a verificare se nel paese richiedenti vi siano le cure sanitarie necessarie per l'estradando, dovendo tenere conto anche della concreta incidenza che la procedura di consegna potrebbe avere, delle eventuali complicanze patologiche connesse al trasferimento e della necessità di non interrompere le terapie in corso. In altre parole «il giudice è tenuto a verificare in concreto che la consegna non comporti effetti patologici notevoli per l'estradando, anche solamente connessi alle difficoltà del trasferimento ed all'esigenza di non interrompere le terapie in corso» Cass. penumero , sez. II, numero 43539 del 5/10/2021 . Nel caso concreto, si rende necessario un approfondimento istruttorio per integrare la base valutativa della decisione alla luce del summenzionato principio. Per questi motivi, il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.
Presidente Di Stefano – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dar corso all'estradizione esecutiva di D.E., richiesta dal Governo della Repubblica di Albania per reati di falsificazione di documenti in relazione ai quali ha riportato una condanna alla pena di anni quattro di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, censurando con unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articolo 698 e 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p., per non avere la Corte d'appello considerato quanto rappresentato dalla difesa in ordine allo stato di salute gravemente compromesso dell'estradando, affetto da HIV e bisognoso di farmaci salvavita non disponibili negli istituti penitenziari albanesi, ma reperibili, come affermato in una nota informativa di un'associazione non governativa albanese denominata Associazione albanese di PVCHA , soltanto in alcuni Paesi dell'Europa occidentale, tra i quali l'Italia. Si assume, al riguardo, che in caso di estradizione egli andrebbe incontro al rischio concreto dell'evento morte e che le rassicurazioni fornite dal Governo albanese con riferimento alle cure da riservare al ricorrente sono generiche e disancorate da obiettive evidenze. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'apprezzamento della causa ostativa correlata alle condizioni di salute del soggetto, prevista dalla disposizione di cui all'articolo 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis , la Corte di appello non può limitarsi a verificare se nel Paese richiedente i presidi sanitari siano adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche dell'estradando, ma deve tenere conto anche della concreta incidenza negativa che può avere la procedura esecutiva di consegna, per le complicanze patologiche connesse al trasferimento all'estero in sé, nonché in rapporto all'esigenza di non interrompere le terapie in atto Sez. 6, numero 2 33781 del 25/06/2021, Macchiavelli, Rv. 281934 . Per le medesime ragioni la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall'interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni individualizzate sul regime di detenzione che gli sarà riservato, valutando, oltre alle condizioni generali di detenzione esistenti nelle carceri dello Stato richiedente, anche le condizioni di salute e di età dell'estradando in relazione alle specifiche condizioni di detenzione ed eventualmente richiedendo garanzie in ordine alla possibilità che l'interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente Sez. 6, numero 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709 . Ne consegue che, a seguito dell'introduzione della richiamata disposizione normativa ad opera dell'articolo 4 della L. 3 ottobre 2017, numero 149, il giudice è tenuto a verificare in concreto che la consegna non comporti effetti patologici notevoli per l'estradando, sebbene non necessariamente esiziali, ed obiettivamente riscontrabili, anche solamente connessi alle difficoltà del trasferimento ed all'esigenza di non interrompere le terapie in corso Sez. 2, numero 43539 del 05/10/2021, Crescimanno, Rv. 282403 . 3. Di tale quadro di principi, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto compiuta applicazione, poiché negli elementi di risposta inviati dallo Stato richiedente, trasmessi dal Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2022 a seguito della precisa richiesta di informazioni formulata dalla Corte distrettuale in data 12 novembre 2021 - che aveva specificamente indicato anche il tipo di farmaco in corso di somministrazione all'estradando - si fa riferimento al trattamento dei detenuti con farmaci antiretrovirali per malattie infettive, affermando che vengono eseguiti tutti gli esami necessari, con la somministrazione di cure antiretrovirali gratuite da parte di un Ospedale specializzato per malattie infettive, ma non si precisa, con riferimento alle specifiche deduzioni difensive basate anche sulle informazioni provenienti da un'associazione non governativa albanese - se nello Stato richiedente sia effettivamente disponibile la medesima tipologia di moderni ed efficaci farmaci antiretrovirali che risultano attualmente somministrati al ricorrente in Italia. Si rende pertanto necessario un approfondimento istruttorio volto ad integrare la base valutativa della decisione impugnata, anche attraverso l'acquisizione di più dettagliate informazioni dallo Stato richiedente, in ordine alla reale disponibilità del medesimo farmaco attualmente assunto dall'estradando, ovvero alla effettiva idoneità dei farmaci ivi disponibili ad assicurare la medesima efficacia del trattamento terapeutico salvavita che è attualmente in corso di somministrazione in Italia, con il conseguente apprezzamento di merito riguardo alla concreta incidenza sulle condizioni di salute del ricorrente in caso di indisponibilità delle necessarie terapie. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex articolo 203 disp. att. c.p.p P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 203 disp. att. c.p.p