Quasi 24mila euro di risarcimento a un turista caduto per un gradino lesionato presente lungo la scalinata del loggiato degli Uffizi. La vetustà dell’edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non sono elementi idonei a impedirne il controllo e ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di assicurare adeguate condizioni di sicurezza.
Colpevole il Ministero della Cultura per il capitombolo subito agli Uffizi da un turista tradito da un gradino sbeccato. Facilmente ricostruita la vicenda sottoposta all’esame dei Giudici. In sintesi, un uomo chiama in causa il Ministero dei Beni e delle attività culturali e ne chiede la condanna a risarcirgli i danni da lui subiti a seguito delle lesioni che aveva riportato nel marzo del 2012, quando, scendendo la scalinata del loggiato degli Uffizi, era caduto a causa di un gradino sbeccato . In primo grado l’istanza risarcitoria viene accolta solo in parte, ritenendo sussistente un concorso colposo nella misura del 50 per cento della persona danneggiata, che, perciò, ottiene un ristoro economico quantificato in oltre 10mila euro. Ad aggravare la posizione del Ministero provvedono però i giudici di secondo grado, riconoscendone la responsabilità esclusiva per il capitombolo subito dal turista agli Uffizi, turista che ottiene perciò un risarcimento pari a quasi 24mila euro a titolo di danno non patrimoniale e un’ulteriore somma di 500 euro come rimborso di spese mediche . I giudici d’Appello sono chiari è provato che la caduta sia stata causata dalla presenza di un gradino lesionato, in difetto di qualsivoglia segnalazione o altra misura precauzionale da parte del custode, al quale il limitato perimetro della scalinata ben consentiva un agevole controllo . Di conseguenza, deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del Ministero . Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal Ministero per i Beni culturali, ricorso centrato sulla sottolineatura che la rottura minima del gradino era dovuta alla normale degradazione causata dal passare del tempo e che imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben possono essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il Loggiato degli Uffizi, struttura risalente al XVI secolo . Per arricchire la linea difensiva, poi, il Ministero aggiunge che in ogni caso, trattasi di un edificio di un’ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato , anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni singolo giorno dell’anno . In ultima battuta, infine, il Ministero sostiene che non avrebbe potuto figurarsi l’astratta possibilità di cagionare lesione al diritto alla salute del privato cittadino alla presenza di una minima irregolarità, identica alle altre innumerevoli che ci sono nel luogo e che lo connotano ed esclude che fossero necessarie segnalazioni specifiche in prossimità della rottura del gradino, vista l’evidenza delle condizioni imprecise della pavimentazione che già di per sé avrebbero dovuto mettere in guardia la persona danneggiata . Per i Giudici di Cassazione, però, è illogico il riferimento a una presunta impossibilità di controllo del luogo , anche perché la vetustà dell’edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedirne il controllo e ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone che ha fatto da scenario alla caduta del turista.
Presidente Travaglino Relatore Sestini Rilevato che M.N. convenne in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Gallerie degli Uffizi per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni che aveva riportato in data 9.3.12, quando, scendendo la scalinata del loggiato degli Uffizi, era caduto a causa di un gradino sbeccato i convenuti resistettero alla domanda, assumendo che la condotta colposa dell'attore integrava il caso fortuito che valeva ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. il Tribunale di Firenze accolse parzialmente la domanda, affermando la responsabilità dei convenuti e ritenendo sussistente un concorso colposo del M. nella misura del 50% , cui riconobbe pertanto un risarcimento di 10.421,00 Euro oltre accessori pronunciando sul gravame principale del Ministero e delle Gallerie e su quello incidentale del M., la Corte di Appello di Firenze ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, affermando la responsabilità esclusiva degli enti convenuti e riconoscendo all'attore un risarcimento di 23.890,00 Euro a titolo di danno non patrimoniale e di 509,50 Euro per rimborso di spese mediche, oltre accessori e spese di lite la Corte ha osservato, fra l'altro, che era risultato provato che la caduta era stata causata dalla presenza di un gradino lesionato, in difetto di qualsivoglia segnalazione o altra misura precauzionale da parte del custode, al quale il limitato perimetro della scalinata ben consentiva un agevole controllo non era ravvisabile il cd. fortuito incidentale, costituito da una condotta colposa del danneggiato che si ponga in esclusivo rapporto causale con l'evento dannoso doveva pertanto ritenersi accertata la responsabilità esclusiva delle Amministrazioni ai sensi dell' art. 2051 c.c. e non poteva neanche farsi applicazione - in mancanza di elementi idonei ai fini di un qualsiasi concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento - dell' art. 1227 c.c. al fine di una riduzione del risarcimento dovuto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, affidandosi a due motivi ha resistito il M. con controricorso la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell' art. 380 bis.1. c.p.c. . Considerato che con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2051 c.c. , e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto incontroverso un rapporto di custodia tra l'Amministrazione e la res assume che la Corte non si sarebbe dovuta arrestare ad una valutazione del tutto astratta ed aprioristica della signoria fattuale, ma avrebbe dovuto operare un giudizio concreto e tarato sulle particolarità della vicenda e della res rileva che la rottura minima del gradino, era dovuta alla normale degradazione causata dal passare del tempo e che imperfezioni quali quella che ha causato la caduta ben possono essere pacificamente qualificate come prevedibili in un luogo come il Loggiato degli Uffizi, struttura risalente al XVI secolo conclude che, in ogni caso, trattasi di un edificio di un'ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato, anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni singolo giorno dell'anno il motivo è inammissibile poiché sollecita una non consentita revisione dell'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte circa la possibilità di controllo della res da parte del custode ciò facendo, peraltro, sulla base di rilievi del tutto inconferenti, giacché la vetustà dell'edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e contesta alla Corte la mancata qualificazione della condotta del M. in termini di caso fortuito assume che il custode non deve dimostrare alcun carattere di imprevedibilità ed inevitabilità della condotta del danneggiato, né un uso anomalo da non poter essere prevedibile o evitabile, ma unicamente l'abnormità della condotta del danneggiato anche non scaturita da uso anomalo bensì da una condotta peculiarmente negligente o imprudente, tra cui risalta l'aver causato la verificazione dell'evento dannoso con una disattenzione grave, allorché invece la minima attenzione pretendibile avrebbe permesso al danneggiato di non lesionarsi sostiene che l'Amministrazione non avrebbe potuto figurarsi l'astratta possibilità di cagionare lesione al diritto alla salute del privato alla presenza di una minima irregolarità, identica alle altre innumerevoli che ci sono nel luogo e che lo connotano ed esclude che fossero necessarie segnalazioni specifiche in prossimità della rottura del gradino , vista l'evidenza delle condizioni imprecise della pavimentazione che già di per sé avrebbero dovuto mettere in guardia il danneggiato contesta altresì che un cono d'ombra avesse reso difficoltosa la visione dell'imperfezione del gradino, rilevando che la caduta era avvenuta in pieno giorno e in una giornata di sole il motivo va disatteso, in quanto la ricorrente postula che il fortuito possa risultare integrato dalla mera disattenzione della vittima in tal modo, tuttavia, si pone in palese contrasto con i pacifici orientamenti di legittimità che individuano il fortuito in un elemento che incide sul nesso di causa e che presenta caratteri di imprevedibilità e non prevenibilità tali da elidere tale nesso fra la cosa e il danno, mentre riconoscono all'eventuale condotta colposa del danneggiato una possibile rilevanza soltanto ai sensi dell' art. 1227 c.c. per di più, avendo la Corte territoriale motivatamente escluso, oltre al fortuito, anche la sussistenza di elementi di colpa in capo al M., la complessiva censura presuppone una inammissibile rivisitazione di tale apprezzamento di merito, sollecitando a questa Corte un nuovo e diverso accertamento della colpa del M. funzionale a sostenere la ricorrenza del fortuito il ricorso va pertanto, nel complesso, disatteso le spese di lite seguono la soccombenza trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.