Approvato il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 16 dicembre 2022, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni ed ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1, l. numero 78/2022.

I principi cardine del nuovo Codice. Il “principio del risultato”, inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il “principio della fiducia” nell'azione legittima, trasparente e corretta della PA, dei suoi funzionari e degli operatori economici.   Le novità introdotte dal Codice. La digitalizzazione che diventa un vero e proprio “motore”, al fine di modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l'intero ciclo di vita dell'appalto. Si definisce «un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'ANAC, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici». Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Tutti i cittadini potranno richiedere la documentazione di gara attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato. Si prevede l'inserimento dell'elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza DEF , a valle di un confronto tra Regioni e Governo la riduzione dei termini per la progettazione l'istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all'esame di tali progetti un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l'approvazione con decreto del Presidente del CdM la valutazione in parallelo dell'interesse archeologico. Viene introdotta la possibilità dell'appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Vengono adottate stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate nel c.d. decreto “semplificazioni COVID-19”. Inoltre, si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, «in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente». Si reintroduce la figura del “general contractor”, «tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo». Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato PPP . Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore. Si prevede una maggiore flessibilità per i cosiddetti “settori speciali”. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata. Si introduce il c.d. subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso. Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo non vale per i settori speciali ferrovie, aeroporti, gas, luce . È confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%. Per ciò che riguarda l'esecuzione, si prevede «la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell'operatore economico dopo l'aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato». Allo scopo di fugare la c.d. “paura della firma”, è stabilito che, «ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti». Si effettua il riordino delle competenze dell'ANAC con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall'Autorità, attraverso l'integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che «il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo». Inoltre, si applica l'arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.   Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023.