Diabete, obesità, insufficienza statico-dinamica e ripetute cadute non bastano per ottenere l’indennità di accompagnamento

Respinta la richiesta avanzata nei confronti dell’INPS da una donna che si è vista riconoscere solo il diritto alla pensione di inabilità. Decisiva la relazione del consulente che ne ha valutato le condizioni di salute e ha escluso l’impossibilità per la donna di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita.

Niente indennità di accompagnamento per la donna riconosciuta totalmente inabile a causa del diabete mellito che la affligge da tempo e le ha causato, tra l’altro, obesità, insufficienza statico-dinamica e instabilità posturale con annesse molteplici cadute e conseguenti fratture. In prima battuta viene accolta solo in parte la richiesta avanzata dalla donna nei confronti dell’INPS. In sostanza le viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità ma non quello alla indennità di accompagnamento . E proprio su quest’ultimo elemento si centra la successiva azione giudiziaria portata avanti dalla donna, la quale porta in Tribunale l’INPS chiedendo di vedersi riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento. I giudici di merito respingono però l’istanza proposta dalla donna e, a questo proposito, richiamano il parere fornito dal consulente tecnico d’ufficio , il quale ha messo nero su bianco «la totale inabilità» della donna, precisando che quella condizione è «derivante da un diabete mellito complicato da esiti di frattura all’omero sinistro e all’anca destra» con l’aggiunta di «obesità estato depressivo reattivo», ma non ha parlato, sottolineano i giudici, «né di impossibilità di deambulare né di impossibilità di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita». In Cassazione, però, il legale che rappresenta la donna mette sul tavolo proprio «le condizioni sanitarie» della sua cliente come accertate dal consulente tecnico d’ufficio. Nello specifico, l’avvocato sottolinea che il consulente ha fatto esplicito riferimento a « insufficienza statico-dinamica e instabilità posturale , con conseguenti molteplici cadute» e ancora a «perdita di sicurezza con un declino della funzionalità e isolamento sociale». Ancora più in dettaglio, poi, il legale osserva che «l’instabilità è una condizione oggettivamente osservabile, caratterizzata dalla precarietà di mantenimento dell’equilibrio durante la stazione eretta e la marcia». Di conseguenza, a suo parere, vi sono «i presupposti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» in favore della sua cliente. I Giudici ribattono alle obiezioni difensive richiamando il principio secondo cui «l’indennità di accompagnamento richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale , rilevante per la pensione di inabilità civile, e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’ incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita , con necessità di assistenza continua», requisiti, quindi, diversi, annotano i Giudici, dalla «semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità». Ebbene, ragionando in questa ottica, i Giudici sottolineano che nella vicenda in esame «il consulente ha chiarito in maniera esaustiva che le patologie» riscontrate sulla donna «non risultano di entità tale da comportare l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita».

Presidente Leone – Relatore Calafiore Rilevato che il Tribunale di Foggia - all'esito del giudizio ex articolo 445 bis c.p.c. , comma 6, introdotto da F.E. per contestare le risultanze della c.t.u. che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e non alla indennità di accompagnamento - ha rigettato il ricorso sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata in quella sede, posto che pur in presenza della totale inabilità derivante dal diabete mellito complicato da esiti di frattura omero sx, esiti fratturativi anca dx, esiti di stabilizzazione vertebrale L4- L5, obesità stato depressivo reattivo, BPCO, esiti di rivascolarizzazione efficace mediante PCI , non risultavano presenti né l'impossibilità di deambulare, né l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita inoltre, la sentenza ha disposto la compensazione delle spese del giudizio per reciproca soccombenza avverso tale sentenza ricorre F.E. sulla base di un motivo resiste l'INPS con controricorso la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non comunicata. Considerato che Con l'unico motivo, si denuncia la violazione della L. numero 18 del 1980, e L. numero 508 del 1988 , e dell'articolo 115 c.p.c., in relazione alla circostanza che le condizioni sanitarie accertate dalla c.t.u. riportate in termini di insufficienza statico-dinamica, instabilità posturale Con conseguenze delle molteplici cadute Perdita di sicurezza con un declino della funzionalità, isolamento sociale. L'instabilità è una condizione oggettivamente osservabile, caratterizzata dalla precarietà di mantenimento dell'equilibrio durante la stazione erette e/o la marcia , conducevano necessariamente ad un giudizio di sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che il tribunale aveva invece negato il ricorso è manifestamente infondato in relazione al prospettato vizio di violazione di legge sostanziale e processuale vd. in proposito Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, numero 19260 in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. numero 18 del 1980, articolo 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. numero 118 del 1971, articolo 12, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità Così, ad esempio, Cass. numero 15882 del 2015 sotto il contestato profilo, va rilevato che il Tribunale di Foggia ha attuato pienamente il principio affermato da questa Corte, motivando che il consulente incaricato, nel rispondere alle contestazioni formulate dalla difesa dell'istante, aveva chiarito in maniera esaustiva che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita . Anche a seguito di chiarimenti a seguito di nuova visita peritale nel presente giudizio, il CTU ha ribadito che Ai fini della rivalutazione, dopo essere state clinicamente esaminate le risultanze degli accertamenti clinici e strumentali soprattutto nelle affezioni dell'apparato cardiocircolatorio si conclude che trattasi di IMA con aumento delle troponine I e T ma senza sopraslivellamento del tratto ST né, a sostegno delle ragioni della ricorrente, può dedursi ammissibilmente che il giudice abbia fondato il suo convincimento su una inidonea valutazione delle prove proposte dalle parti, atteso che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articolo 115 e 116 c.p.c. , opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, come riformulato dal D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, conv. con modif. dalla L. numero 134 del 2012 Cass. numero 23940 del 2017 in definitiva, il ricorso va rigettato le spese non possono essere poste a carico della ricorrente che ha reso la dichiarazione di cui all' articolo 152 disp. att. c.p.c. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.