È possibile applicare il regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace?

La Cassazione torna sui casi in cui è possibile proporre regolamento di competenza.

In una causa relativa al fermo amministrativo di un veicolo, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilità di proporre il regolamento di competenza nei giudizi dinnanzi al giudice di pace. In particolare, nel caso in esame il Giudice di Pace a cui era stato affidato il ricorso si dichiarava incompetente a decidere, ritenendo che l'opposizione fosse da inquadrarsi nell'ambito di cui all' art. 617 c.p.c. e, che, pertanto, dovesse essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione secondo le modalità indicate dalla citata norma . Di qui, la proposizione del regolamento di competenza avverso la decisione del Giudice di Pace. L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire che l' art. 46 c.p.c. esclude espressamente l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace. In buona sostanza, la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile , stante il disposto dell' art. 46 c.p.c. , secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice Cass. civ., n. 711/2021 . A sostegno di ciò, i Giudici sottolineano inoltre che il fermo amministrativo non costituisce un'alternativa all'esecuzione, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e rientrante nella competenza per materia del giudice di pace relativa alle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle norme del Codice della Strada .

Presidente Mocci – Relatore Besso Marcheis Rilevato che 1. Con ricorso depositato in data 8 marzo 2022 ed iscritto a ruolo al n. 847/2022 la società R.P.T. s.r.l. ha impugnato dinanzi il Giudice di Pace di Busto Arsizio l'iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo a motore targato […] Prot. omissis , attuata da Saronno Servizi S.p.a. a seguito di mancato pagamento della somma di Euro 415,00 relativa a sanzioni per violazione del Codice della Strada , trattandosi di bene strumentale alla propria attività. In data 18 marzo 2022 il Giudice di Pace di Busto Arsizio si è dichiarato incompetente a decidere il ricorso ritenendo che l'opposizione sia da inquadrarsi nell'ambito di cui all' art. 617 c.p.c. e, che, pertanto, debba essere proposta avanti al giudice dell'esecuzione secondo le modalità indicate dalla citata norma e, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per incompetenza ratione materiae del giudice adito. 2. R.P.T. srl ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza del giudice di pace di Busto Arsizio. 5. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor D.R.M. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza. 6. La ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insisto nell'accoglimento del ricorso. Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione dell' art. 7 c.p.c. , comma 3, n. 4, in relazione all' art. 46 c.p.c. e art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 2. Secondo la società ricorrente l'ordinanza impugnata sarebbe erronea in quanto per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità il fermo amministrativo non costituisce un'alternativa all'esecuzione come erroneamente affermato dal Giudice di Pace, laddove si tratterebbe di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e rientrante nella competenza per materia del giudice di pace relativa alle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle norme del Codice della Strada . 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza in applicazione dell' art. 46 c.p.c. in quanto l'ordinanza del giudice di pace di Busto Arsizio ha un contenuto inequivocabilmente decisorio, posto che il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso dichiarandosi incompetente per materia. Ciò premesso ad avviso dell'ufficio della Procura Generale deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma deve essere impugnata con l'appello al tribunale. Il regolamento di competenza, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile stante il disposto dell' art. 46 c.p.c. secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. 4. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. 5. Il collegio, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, intende dare continuità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale l' art. 46 c.p.c. espressamente esclude l'applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace. 6. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell' art. 46 c.p.c. , secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021, Rv. 660275 - 01 e Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2020 n. 21975 . 7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che controparte non si è difesa. 8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.