Ulteriori chiarimenti dal Ministero sul ruolo dell’avvocato nel pignoramento presso terzi

Il Ministero della Giustizia è nuovamente tornato sul tema della riforma del pignoramento presso terzi di cui all’articolo 543 c.p.c. con particolare riferimento alla previsione della notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

L'avvocato è autorizzato ad effettuare la notifica in proprio, anche a mezzo PEC dell'avviso di cui all'articolo 543, comma 5, c.p.c., o avvalendosi dell'Ufficiale Giudiziario. Questo sostanzialmente è quanto previsto dalla circolare del 12 dicembre scorso con cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è tornato sul tema delle modifiche previste dalla l. numero 206/2021 in tema di pignoramento presso terzi. La circolare precisa infatti che «si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentita a legislazione vigente a mezzo di notifica in proprio non necessitando alcuna espressa autorizzazione ai sensi della l. 21 gennaio 1994, numero 53 a mezzo di notifica PEC e, infine anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter se trattasi di materia di lavoro ».   Sul tema, v. anche le news Notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi la posizione del Tribunale di Milano e Nuove norme sul pignoramento presso terzi CNF e OCF non ci stanno

Ministero della Giustizia, circolare 12 dicembre 2022