La locazione dell’immobile sequestrato elude le finalità cautelari?

Il proprietario dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo ai fini della confisca locava a terzi il bene. Il Tribunale lo riteneva possibile per via della mancata nomina di un custode. Su ricorso della pubblica accusa è intervenuta la Suprema Corte.

Il Tribunale, in appello, annullava l'ordinanza emessa dal GUP con riferimento a un immobile ad uso abitativo sottoposto a sequestro preventivo . I Giudici, nel rilevare che si trattava di sequestro finalizzato alla confisca e non di sequestro impeditivo, osservavano che il provvedimento, pur dando atto di un originario contratto di locazione a favore di terzi antecedente al provvedimento cautelare nulla aveva detto circa la gestione del bene per il tempo successivo alla scadenza del contratto e nemmeno aveva manifestato la necessità di un'amministrazione condotta da una figura nominata dal giudice, neppure estendendo il sequestro ai canoni di locazione con la conseguenza che il nuovo contratto stipulato dall'imputato ben poteva essere ritenuto valido ed efficace, non sussistendo alcun rischio di pregiudizio per i diritti dello Stato. Avverso il provvedimento del Tribunale, ricorreva per la Cassazione il PM denunciando come l' utilizzo del bene da parte del sequestrato , qualora si risolva nella sostanziale libera disponibilità dello stesso, era da ritenersi incompatibile con le finalità del sequestro , non essendo stata chiesta ai giudici l'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione e avendo il sequestrato locato l'immobile pur in presenza del vincolo reale, lasciandone ignari i terzi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha cercato di stabilire se, quando il sequestro è finalizzato alla confisca, vi sia la possibilità di utilizzare liberamente il bene da parte del sequestrato o se la stessa sia a lui preclusa. I Giudici di ultima istanza sono giunti alla conclusione che, essendo la finalità della misura quella di sottrarre materialmente alla disponibilità del destinatario , consentire il pieno utilizzo da parte del sequestrato svuoterebbe di contenuto la misura reale, potendo poi, il suo utilizzo, non sottoposto a controllo dell'autorità giudiziaria, provocarne un deterioramento che potrebbe successivamente pregiudicare la confisca. La circostanza che la possibile confisca sarebbe assicurata in ogni caso dalla trascrizione del provvedimento non ha valenza dirimente in quanto mira solo ad assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare e non anche la sua conservazione materiale. Con riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, prosegue la Corte, l'esigenza di contemperare le finalità cautelari con una adeguata e non eccessivamente gravosa compressione del diritto di proprietà trova, comunque, un limite nel fatto che l'esercizio di tali diritti, conseguenti all'applicazione del principio di proporzionalità, avvenga in modo lecito e senza intaccare altri diritti meritevoli di tutela, come la sottrazione del bene in caso, appunto, di sequestro preventivo. La salvaguardia dei diritti del sequestrato non potrà quindi giustificare il mantenimento in essere di una situazione illecita o la svilita tutela di altri interessi garantiti dalla legge. La mancata nomina di un custode e la mancata fissazione delle modalità di amministrazione non sono in tal senso determinanti. La Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale.

Presidente De Santis – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze, con provvedimento in data 1 giugno 2022, in accoglimento del ricorso in appello proposto nell'interesse di T.G. , annullava l'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data 22/04/2022 che con riferimento all'immobile ad uso abitativo sottoposto a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. del 2 marzo 2020 individuato al catasto urbano al fg. 95 p.lla 166 sub 6 aveva intimato la liberazione dell'immobile da persone e cose, non oltre il 29 maggio 2022. 1.1. I giudici di merito, nel rilevare che nella specie trattavasi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e non di sequestro impeditivo, osservavano che il provvedimento genetico pur dando atto di un originario contratto di locazione a favore di terzi antecedente al provvedimento cautelare ed opponibile nulla aveva detto circa la gestione del bene per il tempo successivo alla scadenza del contratto nè aveva manifestato la necessità di un'amministrazione condotta da un amministratore del giudice, neppure estendendo il sequestro ai canoni di locazione con la conseguenza che il nuovo contratto di locazione stipulato dal T. con scrittura privata del 24/07/2021, registrato il successivo 27 luglio, ben poteva essere ritenuto valido ed efficace non sussistendo rischio alcuno di pregiudizio per i diritti dello Stato. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Firenze, il quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 322 bis , 310 e 655 c.p.p. Assume che nel caso di specie trattavasi di provvedimento avente natura sostanzialmente amministrativa in quanto il G.I.P. non aveva impresso una limitazione nuova rispetto al provvedimento originario di sequestro che non aveva in alcun modo disposto l'autorizzazione all'uso del bene, per cui il vincolo non aveva subito alcuna modificazione a riguardo posta l'esistenza di un divieto generalizzato all'uso del bene sottoposto a sequestro, con la conseguenza che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per non impugnabilità del provvedimento in questione in tale senso richiama i principi fissati da Cassazione n. 40130/2015 . 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 321 comma 5 c.p.p. Osserva che dal momento che, in ogni caso, nell'ipotesi di sequestro preventivo, quale quello in esame, opera la regola fondamentale secondo la quale l'utilizzazione da parte del sequestrato qualora si risolva nella sostanziale libera disponibilità dello stesso come nel caso di locazione a terzi è di regola incompatibile con le finalità di sequestro, non essendo stata chiesta all'autorità giudiziaria l'autorizzazione alla stipula il contratto di locazione ed avendo l'indagato deliberatamente e consapevolmente locato nuovamente il bene nonostante il vincolo reale lasciando completamente ignaro il terzo, risultava una chiara violazione di legge ritenere che l'uso del bene consentiva di mantenere e conservare il valore del bene stesso. E ciò a prescindere dalla considerazione che la locazione poteva dare luogo a maggiore usura ovvero rendere impossibile o difficile la vendita proprio a causa della presenza di un inquilino. Rileva che del tutto arbitraria era l'affermazione secondo cui il GIP non avrebbe rispettato il criterio di proporzionalità in quanto l'unico modo per esercitare la facoltà di uso era quella di chiedere l'autorizzazione all'A.G. competente. 3. Il difensore di T.G. ha depositato memoria in data 15 settembre 2022 chiedendo rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2. La prima questione che occorre affrontare è quello della natura dell'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Firenze in data 22/04/2022. Va osservato che tenuto conto del tenore provvedimento in esame ed anche considerato il complessivo thema decidendum, per come devoluto dallo stesso destinatario della misura cautelare reale de qua, la questione oggetto dell'odierno procedimento non riguarda un provvedimento avente natura sostanzialmente amministrativa - che attiene alla mera fase dell'esecuzione della misura cautelare e che riguarda la semplice gestione del bene sequestrato integrando un atto di ordinaria amministrazione - ma afferisce alla complessiva portata ed all'oggetto stesso della misura cautelare genetica e dunque, alla valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura in sé considerata. Non trattandosi, quindi, di tematica riguardante le mere modalità esecutive del sequestro correttamente è stato proposto appello dal T. non già incidente di esecuzione. 2. Il secondo motivo è fondato. La misura cautelare reale in esame è stata, applicata ai sensi dell' art. 321, comma 2, c.p.p. , con riferimento, quindi, alla sola confiscabilità del bene. Occorre, quindi, stabilire se, in assenza di specifiche esigenze preventive, quando il sequestro è esclusivamente finalizzato alla successiva confisca, la possibilità di utilizzare liberamente il bene da parte del sequestrato debba normalmente ritenersi preclusa. 2.1. Orbene ritiene questo Collegio che poiché anche in questo caso la finalità della misura è quella di sottrarre materialmente la disponibilità del bene al destinatario della stessa, consentirne il pieno e libero utilizzo da parte del sequestrato e, come nel caso in esame, la sua locazione a terzi svuoterebbe fortemente di contenuto la misura reale, potendo, peraltro, il suo utilizzo, sganciato da ogni controllo da parte della autorità giudiziaria, provocarne un deterioramento e pregiudicare la futura confisca. La circostanza, evidenziata dai giudici di merito, che la possibile confisca, nel caso dei beni immobili e mobili registrati, sarebbe, comunque, assicurata dalla trascrizione del provvedimento imposta dall' art. 104 disp. att. c.p.p. non appare avere una valenza dirimente. Tale disposizione mira esclusivamente ad assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia ed anche a tutela dei terzi di buona fede e non già ad assicurare la conservazione materiale del bene. Pur in difetto di nomina di un custode e della specifica adozione di misure afferenti la amministrazione del bene da parte del giudice che ha adottato la misura genetica, una diversa interpretazione delle disposizioni in tema di sequestro, nel senso prospettato dai giudici di merito e dalla difesa del T. , appare del tutto illogica ed in contrasto con la ratio dell'istituto che è quella, giova ribadirlo, di sottrarre il bene alla libera disponibilità del destinatario della misura. In questa ottica non appare possibile distinguere fra atti traslativi quali la vendita o la donazione ed atti di gestione del bene. Del resto, diversamente, opinando e ritenendo il sequestrato libero di gestire il bene locandolo a terzi senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria si dovrebbero ritenere legittime, ad esempio, delle locazioni a lungo termine certamente fortemente pregiudizievoli in vista della futura confisca. Va, pure, richiamato il condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell' art. 104 disp. att. c.p.p. , come modificato dalla L. n. 94 del 2009 , secondo cui lo stesso è eseguito con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode Sez. 5, Sentenza n. 25118 del 08/05/2012 Cc. dep. 22/06/2012 Rv. 253223 - 01. 2.2. Quanto alla ulteriore questione della proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata va premesso che secondo quanto precisato in parte motiva dalla Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc.,dep. 11/10/2021, Rv. 281848 - 01 il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. Regno Unito , costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C482/17 ed è espressamente sancito dall' art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza , secondo cui possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta quale, nella specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17 , purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Anche secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea da ultimo, Corte giustizia, 03/12/2019, C-482/17 , il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli sentenza dell'd giugno 2010, Vodaone e a., C-58/08, EU C 2010 321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata . Tale principio è stato inoltre espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. In particolare, l'art. 1, par. 3, prevede che nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità . Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea. In particolare, al considerando n. 17, si prevede che nell'attuazione della presente direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni potrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati. Ed ancora, il successivo considerando n. 18 prevede che nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti , pur aggiungendosi, poi, essere opportuno che gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l'interessato una situazione critica di sussistenza. Occorre, tuttavia, osservare che l'esigenza di contemperare le finalità cautelari con una adeguata e non eccessivamente gravosa compressione del diritto di proprietà trova, comunque, un limite nel fatto che l'esercizio di tali diritti, conseguenti all'applicazione del principio di proporzionalità, avvenga in modo lecito e senza intaccare altri diritti altrettanto meritevoli di tutela quale appunto nel caso di sequestro la sottrazione del bene, comunque, alla libera disponibilità del destinatario della misura, in vista della tutela di interessi pubblicistici. Nella valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare, dunque, dovrà tenersi conto del fatto che la salvaguardia dei diritti del soggetto che subisce il sequestro, con conseguente modulazione della portata della misura, non può giustificare il sostanziale mantenimento in essere di una situazione di illiceità o la compressione di altri diritti o interessi garantiti dalla legge. In tale prospettiva, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non appare determinante il mero dato che non è stato nominato un custode e non sono state fissate modalità di amministrazione del bene apparendo in re ipsa, essendo connaturato al vincolo, il divieto di una utilizzazione sganciata da ogni autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono dovendosi ritenere corretto in diritto il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 22/4/2022 e non essendo necessario alcun ulteriore accertamento va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e confermato il provvedimento del G.I.P. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto conferma il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 22/4/2022.