Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ha sempre l’obbligo di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato.
Un imputato, accusato di stalking in danno della ex compagna e dell'ex cognato e di diffamazione a mezzo Facebook e chat di Whatsapp, ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale in favore delle vittime. La doglianza è fondata. Secondo un orientamento a cui aderisce questa Corte, per il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita «sussiste l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancora di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio» Cass. n 40041/2019 . La stessa Consulta, con la pronuncia numero 49/1975, ha avuto modo di sottolineare a riguardo che spetta comunque al giudice la valutazione, «caratterizzata da un apprezzamento motivato pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario». Anche l'introduzione da parte della Riforma Cartabia differita al 30 dicembre 2022 dall'articolo 6, d.l. numero 162/2022 delle pene sostitutive di quelle detentive brevi nella disponibilità del giudice di cognizione, a mezzo dell'articolo 20-bis c.p., richiesta dall'articolo 1, comma 17, l. delega numero 34/2021 che realizza l'anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione, palesa la volontà del legislatore di ampliare la gamma di misure riduttive della detenzione breve, che già la sospensione condizionale vuole evitare fin dalla fase della cognizione così anche la Relazione di accompagnamento al d.lgs. numero 150/2022, che indica la sospensione condizionale come il più antico istituto con tale finalità . Ne consegue che il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ha sempre l'obbligo di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, data la finalità special preventiva della sospensione condizionale della pena, che non può essere subordinata a condizioni non esigibili perché irragionevoli e non proporzionate. E nel caso di specie la Corte d'Appello ha errato proprio in questo. Quindi, per tutti questi motivi, la S.C. annulla la pronuncia in oggetto.
Presidente Zaza – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 22 ottobre 2020, riformava, solo quanto al riconoscimento della sospensione condizionale della pena che subordinava al pagamento della provvisionale, la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva accertato la responsabilità penale di V.P.A., in ordine al delitto di atti persecutori aggravati, in danno della ex compagna B.A., nonché nei confronti del fratello di costei, B.S. capo a , al delitto di diffamazione a mezzo facebook e chat di whatsapp nei confronti della B.A., nonché di lesioni personali aggravate nei confronti di B.S 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di V.P.A. consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p 3. Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 612-bis c.p. e vizio di motivazione conseguente. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non configurabile la provocazione ai sensi dell'articolo 599 c.p., ritenendo che le offese fossero punibili in ragione del difetto di proporzione rispetto alla azione che avrebbe posto in essere la B.A Lamenta il ricorrente un difetto di analisi globale del dato istruttorio da parte della Corte di appello, anche in relazione alle censure relative ai pedinamenti, anzi ai passaggi dell'imputato dinanzi all'abitazione della donna, ubicata in un piccolo centro abitato, passaggi occasionali e non funzionali a perseguitarla, come emergerebbe dal dato istruttorio inoltre, avrebbe errato la Corte nell'attribuire valore alle condotte di minacce, percosse e offese dell'imputato nei confronti di B.S. e R.G., che non possono integrare il delitto di atti persecutori verso B.A. ancora, la Corte territoriale avrebbe incongruamente ritenuto sussistente per la persona offesa lo stato di ansia e timore e il mutamento delle abitudini di vita, anche parziale, in vero smentiti dalla reazione della vittima contenuta in file audio allegati, che dimostrerebbe tutt'altro che timore. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 595 c.p. e vizio di motivazione, richiamando le censure svolte in tema di provocazione e di travisamento delle emergenze istruttorie. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 163 c.p. e vizio di motivazione conseguente in ordine all'aver subordinato la sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale in favore delle parti civili. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi del D.L. 127 del 2020 articolo 23 comma 8, - in data 12 settembre 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, riportandosi alla requisitoria datata 3 aprile 2022. 7. L'avv. Giuseppe Pantaleo, nell'interesse della parte civile B.A., depositava in data 7 aprile 2022 conclusioni con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo, con condanna alle spese di rappresentanza e difesa, conclusioni poi reiterate con memoria in data 3 ottobre 2022. 8. L'avv. Maria Luisa Petruzzo per la parte civile B.S. depositava in data 15 aprile 2022 conclusioni con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine rigettarlo, con condanna alle spese di rappresentanza e difesa. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L numero 137 del 2020 articolo 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'articolo 7, comma 1, D.L. numero 105 del 2021. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per il resto inammissibile. 2. Quanto al primo e al secondo motivo, possono essere trattati unitariamente in quanto è lo stesso ricorrente che riconduce le ragioni della seconda doglianza a quelle esposte nella prima. Come osservato dal Procuratore generale, i motivi sono del tutto versati in fatto, in quanto si contesta la ricostruzione operata da parte dei giudici di merito e in particolare dalla Corte di appello, offrendo una diversa interpretazione delle emergenze istruttorie, non ammissibile in sede di legittimità. 2.1 Infatti, nel caso in esame ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune Sez. 2, numero 11220 del 13/11/1997, dep. 05/12/1997, Rv. 209145 , ipotesi di cd. doppia conforme Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 , cosicché occorre avere riguardo al fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa. Ne discende, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, risolventisi in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata Sez. 6, numero 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148 Sez. 1, numero 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507 Sez. 6, numero 30346 del 18 aprile 2013, Orobello, in motivazione Sez. 6, numero 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201 . 2.2 Per altro va anche evidenziato che il riferimento ai plurimi atti istruttori, richiamati sommariamente in ricorso, integra un generico accenno a censure di travisamento del risultato probatorio, che però restano in superficie e soprattutto mai vengono indicate come caratterizzate da decisività, senza contare che nessun atto istruttorio, asseritamente travisato, viene allegato. A ben vedere il vizio di travisamento della prova, che dovrebbe essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio Sez. 5, numero 48050 del 02/07/2019, S., ftv. 277758 Sez. 6, numero 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01 Sez. 1, numero 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01 . E a tal proposito la decisività mai è stata dedotta. Per altro il ricorso difetta di autosufficienza, principio in ragione del quale, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, come è nella prospettazione del ricorrente, questi ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto Sez. 4 numero 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023 . Ne consegue, a fronte di una motivazione, quella impugnata, compiuta, logica e coerente in ordine ai motivi di appello, l'inammissibilità dei motivi. 2.3 Per altro, i motivi risultano generici, in quanto meramente reiterativi di quelli di appello, senza prendere atto della motivazione della Corte territoriale. Si tratta di motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici dell'impugnazione di merito, con i quali il ricorso non si confronta, cosicché, come ribadito anche dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 , i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili, non solo perché risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche perché difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2.4 Venendo, comunque al merito del primo e del secondo motivo, alla censura inerente la provocazione ex articolo 599 c.p., la Corte di appello replica rilevando come le reazioni della B. risultino successive alle prime affermazioni diffamatorie dell'imputato, il che esclude la consequenzialità di azione e reazione richiesta dalla disciplina invocata. Il ricorrente, inoltre, censura la sentenza per aver fatto riferimento alla proporzionalità, ma in vero la Corte richiama la proporzionalità dapprima escludendola per poi recuperarla sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, che deve escludersi in presenza di una evidente sproporzione ricorrente nel caso in esame . Non di meno però l'argomento di censura ora in esame è tutt'altro che decisivo, perché la stessa Corte territoriale chiarisce che V. reagisce alle affermazioni della B., risultanti da uno scambio di messaggi fra lo stesso V. e B.S., che riguardavano le scelte sentimentali della ragazza, che aveva interrotto la relazione affettiva con l'imputato. Decisiva è tale parte della motivazione, e logicamente preliminare rispetto al tema della proporzione invocato dal ricorrente ai fini della integrazione del fatto ingiusto altrui , nozione comune anche all'attenuante dell'articolo 62, comma 1, numero 2, c.p., è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale Sez. 5, numero 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01, in una fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione sempre in tema di vicende sentimentali, conformi 49569 del 2014 Rv. 261816 - 01, 55741 del 2017 Rv. 272044 - 01 a proposito dell'articolo 599 c.p. richiamano la violazione delle regole comunemente accettate della convivenza civile da ultimo, fra le tante, Sez. 5, numero 4943 del 20/01/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 - 01 Sez. 5, numero 43637 del 24/04/2015, Caputo, Rv. 264924 - 01 massime conformi, 21455 del 2009 Rv. 243506 - 01, 24864 del 2010 Rv. 247683 - 01, 9907 del 2012 Rv. 252948 - 01 . Ne consegue che la valutazione soggettiva quale ‘ingiustà, compiuta dall'imputato in merito alla scelta sentimentale della persona offesa di lasciarlo, non può costituire oggettivo fatto ingiusto. Pertanto, la censura è manifestamente infondata. 2.5 Anche la censura relativa alla irrilevanza, ai fini degli atti persecutori nei confronti di B.A., delle condotte poste in essere nei confronti del fratello B.S. e del compagno R.G. non risponde all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, al quale si è conformata la sentenza impugnata infatti, integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice Sez. 5, numero 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497 - 01 nello stesso senso Sez. 3, numero 1629 del 06/10/2015, dep. 18/01/2016, V., Rv. 265809 - 01, che ritiene rilevante il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo . Il secondo motivo, che replica le censure già formulate in tema di atti persecutori anche per il delitto di diffamazione, è inammissibile per le ragioni già esposte, difettandone profili peculiari, cosicché oltre a essere generico è manifestamente infondato. Ne consegue l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1 Il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'aver condizionato la sospensione della pena all'obbligo di versamento della provvisionale già liquidata in favore delle parti civili nella misura di Euro 4000,00 per B.A. e di Euro 250,00 per B.S In-vero la Corte di appello ha riconosciuto il beneficio, negato dal primo giudice, condizionandolo al pagamento ai sensi dell'articolo 165, comma 1, c.p. non rendendo una motivazione specifica in ordine alla parametrazione alle condizioni economiche dell'imputato. 3.2 A tal proposito devono richiamarsi i diversi orientamenti sul tema formatisi in sede di legittimità. Un primo orientamento esclude che spetti al giudice della cognizione una motivazione sul punto in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione Sez. 4, numero 4626 del 08/11/2019, dep. 04/02/2020, Sgrò, Rv. 278290 - 01 massime conformi numero 48534 del 2003 Rv. 228599 - 01, numero 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, numero 26221 del 2015 Rv. 264013 - 01, numero 3197 del 2009 Rv. 242177 - 01, numero 38345 del 2013 Rv. 256385 - 01, numero 12614 del 2016 Rv. 266873 - 01 . Diversamente si è affermato che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione Sez. 6, numero 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01 massime precedenti conformi numero 29996 del 2016 Rv. 267352 - 01, numero 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, numero 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, numero 11299 del 2020 Rv. 278799 - 01, numero 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, numero 52730 del 2017 Rv. 271731 - 01, numero 25413 del 2016 Rv. 267134 - 01, numero 33696 del 2017 Rv. 270741 - 01, numero 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, numero 22094 del 2021 Rv. 281510 - 01, numero 50028 del 2017 Rv. 271179 - 01, numero 11371 del 2018 Rv. 272544 - 01 . Un terzo orientamento ritiene sussistente, per il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita , l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio Sez. 5, numero 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01 in motivazione la Corte ha altresì evidenziato come l'obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 Cost. Sez. 5, numero 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 Sez. 2, numero 22342 del 15/02/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01 Sez. 5, numero 4527 del 03/11/2010, dep. 2011, Rizk, Rv. 249248 . 3.3 A ben vedere questo Collegio aderisce a tale ultimo orientamento, fondato sul richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, che, con la pronuncia numero 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 165 c.p., nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha sottolineato che spetta comunque al giudice la valutazione, caratterizzata da un apprezzamento motivato pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. E' proprio tale preventiva valutazione, sia pure sommaria, ad evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche Sez. 2, numero 22342 del 15/02/2013, Cafagna, Rv. 255665 . Questa Corte condivide quanto osservato da Sez. 5, Peron, che ritiene l'orientamento in esame sicuramente più coerente con il principio costituzionale di eguaglianza articolo 3 Cost. , ma anche con la funzione rieducativa della pena articolo 27 Cost. , principi che impongono di sondare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una statuizione vanamente disposta dal giudice, con una percezione di ingiustizia complessiva della pena da parte di colui nei cui confronti è inflitta, che confligge con la finalità rieducativa, e ad una sperequazione tra imputati, collegata alle loro eventuali, diverse condizioni economiche, inaccettabile nel nostro sistema costituzionale . L'articolo 3, comma 1, Cost. richiede che l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge non sia condizionata dalle distinzioni, fra l'altro, di condizioni personali e sociali, fra le quali rientra anche la condizione economica. In vero, l'ubicazione della disciplina della sospensione condizionale nell'ambito del Titolo VI del Libro Primo del codice penale, rubricato Della estinzione della reato e della pena , oltre ad essere criticata oltremodo in dottrina, non osta comunque a ritenere che anche l'istituto della sospensione condizionale debba essere ricondotto nell'ambito del trattamento sanzionatorio, in quanto incidente sulla effettiva commisurazione e afflittività della pena, così da essere sottoposto all'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 132 c.p., quanto alla discrezionalità vincolata del giudice. Infatti, attraverso il riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena si ha l'applicazione nel caso concreto della funzione special-preventiva della sanzione, in quanto a tale funzione della pena è riconducibile la sospensione condizionale Sez. 3, numero 28690 del 09/02/2017, Rachira, Rv. 270588 - 01 ne richiama la funzione di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato Sez. 1, numero 53632 del 11/07/2017, Attolino, Rv. 271820 - 01, Sez. 4, numero 21238 del 02/10/2014, dep. 21/05/2015, Rante, Rv. 263851 - 01, Sez. 3, numero 11091 del 27/01/2010, Di Rosa, Rv. 246440 - 01, tutti, tra le altre, sulla funzione rieducativa dell'istituto . Per altro la finalità special preventiva dell'istituto della sospensione condizionale è stata ribadita anche da Sez. U, numero 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01, che in tema di fissazione del termine previsto dall'articolo 165, comma 6 c.p. affermano che l'applicazione di siffatti obblighi risponda all'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio . Anche l'introduzione da parte del D.Lgs. numero 150 del 2022 ora differita al 30 dicembre 2022 dal D.L. 31 ottobre 2022, numero 162 articolo 6 delle pene sostitutive di quelle detentive brevi nella disponibilità del giudice di cognizione, a mezzo dell'articolo 20-bis del c.p., richiesta dall'articolo 1, comma 17, della legge delega numero 134/2021, che realizza l'anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione, palesa la volontà del legislatore di ampliare la gamma di misure riduttive della detenzione breve, che già la sospensione condizionale vuole evitare fin dalla fase della cognizione così anche la Relazione di accompagnamento al citato D.Lgs. numero 150 del 2022, che indica la sospensione condizionale come il più antico istituto con tale finalità . Per altro, a riprova del rischio che dalle condizioni economiche possa derivare una diversa forma di esecuzione della pena, in violazione del citato principio di eguaglianza, basti richiamare l'originario articolo 136 c.p., che prevedeva la conversione automatica in pena detentiva della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, fino al limite di tre anni, per la reclusione, e di due, per l'arresto. La norma fu dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima per contrasto con il principio di eguaglianza Corte Cost., sent. 131/1979 in quanto la conversione automatica comportava un aggravamento della pena inflitta dal giudice , così alterando il rapporto di proporzionalità tra la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantità della pena irrogata, dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei limiti e secondo i parametri di legge, dal giudice stesso. Con il risultato di far derivare, per effetto delle condizioni economiche del condannato, disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità ritenute di pari intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, sino a far scontare al condannato insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola pena pecuniaria, una pena di specie diversa e più grave di quella comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore . Anche nel caso in esame una interpretazione che sottragga all'obbligo di generale motivazione dell'articolo 132 c.p. la condizione del pagamento del risarcimento del danno e della provvisionale, determinerebbe un automatismo, non solo non consentito dalla discrezionalità nell' an della condizione, ma anche dalla necessità che la commisurazione anche di questa misura sia tale da essere proporzionata e dunque ragionevole, in quanto sostenibile, dal condannato e quindi in funzione del suo reinserimento sociale. D'altra parte, il principio della personalizzazione della responsabilità penale e della risposta sanzionatoria impone che nella scelta delle modalità esecutive della pena si tenga in conto delle possibilità di reinserimento e non si pongano condizioni impossibili che possano ostare allo stesso. Sempre Sez. U, Liguori, hanno affermato in motivazione che la necessità di provvedere alla fissazione del termine per l'adempimento del pagamento dell'importo fissato a titolo di risarcimento o di provvisionale si spiega con il fatto che, trattandosi di obblighi condizionanti, in grado, cioè, di incidere sulla revoca del beneficio, essi, oltre ad essere concretamente esigibili, nel senso che l'obbligato deve essere in grado di sopportarli, devono essere certi anche in ordine al tempo concesso all'obbligato affinché possa ragionevolmente adempiervi, e tutto ciò in conformità al generale principio di proporzionalità che ispira l'intero sistema penale . Pertanto si impone un obbligo di motivazione in ordine alle condizioni economiche del condannato e alla esigibilità della condizione posta, oltre che correlato al termine di adempimento prefissato, cosicché quanto più il termine è stringente tanto più la valutazione della sostenibilità economica della condizione del pagamento dovrà essere meno sommaria. 4. Ne deriva che il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita , ha sempre l'obbligo di valutare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, data la finalità special preventiva della sospensione condizionale della pena, che non può essere subordinata a condizioni non esigibili perché irragionevoli e non proporzionate. 5. Ne consegue che difettando del tutto una motivazione della Corte di appello sul punto della condizione posta alla sospensione della pena, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 6. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'articolo 52, comma 2, D.Lgs. numero 196 del 2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003 articolo 52 in quanto imposto dalla legge.