Condannato il proprietario che non è in grado di tenere a bada il cane

Riconosciuta la responsabilità di un uomo per il reato di lesioni personali colpose, a fronte dell’aggressione messa in atto dal suo cane in danno di una persona e consistita anche in un morso al gomito.

Colpevole il proprietario che non riesce a tenere a bada il suo cane, a maggior ragione, poi, se l’animale è di razza pericolosa . Conseguente, quindi, la condanna dell’uomo per il reato di lesioni personali colpose , una volta accertati i danni provocati dal suo quadrupede con un morso a una persona. Concordi il giudice di pace e il giudice del Tribunale condanna sacrosanta per la persona finita sotto processo a seguito dell’aggressione compiuta dal suo cane ai danni di un uomo. Impossibile, secondo i Giudici, mettere in discussione il reato di lesioni personali colpose, a fronte delle ripercussioni fisiche un ematoma e una piccola ferita, giudicate guaribili in sei giorni subite dalla persona aggredita dal quadrupede. Per quanto concerne la pena, il padrone del cane viene sanzionato con 300 euro di multa e l’obbligo di versare 350 euro come risarcimento alla persona offesa. I giudici di merito ritengono palese la colpa del proprietario del quadrupede, colpa individuata nella negligenza, nella imprudenza e nella imperizia da lui manifestate avendo lasciato il cane un dogo argentino libero sulla pubblica via senza guinzaglio , consentendogli così di saltare addosso e morsicare al gomito la persona offesa. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che ha rappresentato il padrone del cane. Chiara la linea difensiva proposta dall’avvocato e mirata a sostenere che non è emersa, da parte del proprietario del cane, alcuna violazione di regole di attenzione . In particolare, il cane era al guinzaglio ed il proprietario aveva la museruola in mano il cane conosceva da tempo la persona offesa, senza che mai vi fosse stato alcun incidente l’aggressione era stata determinata da una circostanza abnorme , posto che la persona offesa aveva colpito il cane con una scopa . Secondo il legale, quindi, l’incidente si è verificato a causa di un comportamento anomalo della persona offesa, tale da provocare un balzo in avanti del cane, balzo del tutto imprevedibile ex ante . Questa ricostruzione viene però respinta dai Magistrati della Cassazione, i quali confermano la condanna del proprietario del cane, ritenendone palese la responsabilità colposa collegata al danno cagionato dall’animale in custodia . Ciò perché il cane è di razza pericolosa , con conseguente necessità dell’uso del guinzaglio e della museruola. Inequivocabile, poi, la ricostruzione dell’episodio, poiché la persona offesa è stata aggredita mentre si trovava per strada , intenta a spazzare con un bastone , e ciò vale a dimostrare come il proprietario non aveva avuto alcuna capacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l’apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze .

Presidente Montagni Relatore Ricci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Verbania ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Verbania di condanna di C.G. in ordine al reato di cui all' art. 590 c.p. commesso in Villadossola il 7 giugno 2016 alla pena di Euro 300 di multa ed al risarcimento dei danni alla parte civile liquidati in via equitativa in Euro 350,00. C. è stato ritenuto responsabile per avere, nella qualità di proprietario del cane di razza dogo argentino, cagionato a C.F. lesioni personali consistite in un ematoma ed in una piccola ferita giudicate guaribili in giorni sei. L'addebito di colpa è stato individuato nella negligenza, imprudenza ed imperizia, per avere l'imputato lasciato il cane libero sulla pubblica via senza guinzaglio, tanto che lo stesso era saltato addosso e aveva morsicato al gomito la parte civile. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto la inosservanza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 in relazione all' art. 574 c.p.p. . Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto erroneo che non fosse stato impugnato il capo della sentenza afferente al risarcimento del danno ed a tale fine richiama il principio per cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra cui quello concernente il risarcimento del danno che trova il suo necessario presupposto nella affermazione della responsabilità. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore rileva che nel caso di specie non era emersa da parte del proprietario del cane alcuna violazione di regole di attenzione l'istruttoria dibattimentale, infatti, aveva consentito di accertare che cane era al guinzaglio ed il proprietario aveva la museruola in mano che il cane conosceva la persona offesa da tempo, senza che mai vi fosse stato alcun incidente che l'aggressione era stata determinata da una circostanza abnorme, posto che la stessa persona offesa aveva colpito il cane con la scopa. Doveva dunque ritenersi che l'incidente si fosse verificato a causa di un comportamento anomalo della persona offesa, tale da provocare un balzo in avanti del cane del tutto imprevedibile ex ante. Il difensore richiama a tale fine una precedente pronuncia della Corte di Cassazione nella quale si è sostenuto che non è possibile sanzionare penalmente il padrone del cane se il morso dato dall'animale alla persona offesa è avvenuto subito dopo che la bicicletta di quest'ultimo gli ha schiacciato la coda sez 4 del 10/09/2019 n. 50562 . 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giulio Romano, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, l'imputato, contro le sentenze di condanna del giudice di pace alla sola pena pecuniaria, può proporre appello solo se impugna il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno. Il ricorrente lamenta la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione da parte del Tribunale, travisando, tuttavia, in modo palese la motivazione della sentenza in proposito. Il Tribunale, invero, ha ritenuto che la impugnazione del capo relativo alla responsabilità penale abbia determinato in via implicita anche la impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno, esattamente come indicato nel ricorso ed ha conseguentemente ritenuto l'appello sotto tale profilo ammissibile. Ciò premesso, ha invece affermato, in via teorica, la inammissibilità dell'appello sotto il diverso profilo della sua genericità e della mancata indicazione del vizio specifico cui sarebbe incorso il giudicante di primo grado, anche se, nella motivazione della sentenza ha poi diffusamente e con motivazione articolata affrontato anche il merito della doglianza. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile quanto al secondo profilo e manifestamente infondato. Al riguardo si deve ribadire che ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39 bis e del corrispondente art. 606 c.p.p. , comma 2 bis per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a , b e c e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione. Nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, nella quale è stata confermata la condanna del proprietario del cane in coerenza con i principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia. Per la esatta individuazione di tal obblighi, non può che rimandarsi ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall'animale stesso nella specie, un cane può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall' art. 672 c.p. , nonostante l'intervenuta abrogazione di detto articolo Sez. 4 n. 43420 del 17/07/2009, Badei, Rv. 245468 e secondo cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi Sez. 4 n. 31874 del 27/06/2019, Giambelluca, Rv. 276705 . Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come il cane fosse di razza pericolosa per la quale si impone l'uso del guinzaglio e della museruola e come la stessa dinamica dei fatti, ovvero l'essere stata la vittima aggredita mentre si trovava per strada intenta a spazzare con un bastone, valeva a dimostrare come il proprietario non aveva avuto alcuna capacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l'apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze. La censura del ricorrente, di contro, introduce una lettura diversa dei fatti, quale quella per cui il cane sarebbe stato colpito con il bastone della scopa dalla vittima, dando atto, peraltro, che tale circostanza era stata affermata in sede di esame dal solo imputato e propone una diversa lettura del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.