La richiesta di riesame del sequestro preventivo di somme di denaro è ammissibile anche prima dell’esecuzione della misura

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro, poiché riferibile ad un bene fungibile e ovunque reperibile, determina, a prescindere dalla sua esecuzione, un’immediata lesione nella sfera giuridica della persona.

Il Tribunale di Ragusa dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione al reato di spaccio, avente ad oggetto beni nella disponibilità dell'indagato per un valore di 47mila euro e, nella forma diretta, di circa 15mila euro, oltre che della carta del reddito di cittadinanza. Il Tribunale rilevava che il provvedimento era rimasto privo di esecuzione non essendo stato reperito alcun bene nella disponibilità dell'indagato, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione . La difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Il tema sostanzialmente devoluto ai Giudici di legittimità riguarda la sussistenza dell 'interesse all'impugnazione dei provvedimenti cautelari. Fermo restando che la giurisprudenza ritiene inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito, il Collegio ritiene che tale principio non possa essere esteso nella sua assolutezza a tutte le forme di sequestro ed in particolar modo a quello avente ad oggetto somme di denaro . Difatti nel caso in cui l'oggetto del sequestro sia la produzione di un vincolo che assoggetta ad ablazione non una cosa individuata ma fissa piuttosto un valore di riferimento , che funge da misura per operare poi l'ablazione di beni presenti e futuri, la valutazione dell'interesse ad impugnare non possa essere più svolta alla stregua del criterio utilizzato per il sequestro di cosa determinata . Il sequestro di una somma di denaro infatti, avendo ad oggetto un bene fungibile , genera un vincolo permanente di valore sulle consistenze pecuniarie anche future del soggetto ed arreca un immediato pregiudizio sotto il profilo dell'interesse ad escluderne l'efficacia anche prima dell'effettivo reperimento delle somme. La pronuncia afferma dunque il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro, poiché riferibile ad un bene fungibile, ovunque reperibile, determina, a prescindere dalla sua esecuzione, un' immediata lesione nella sfera giuridica della persona, incidendo sulla sua capacità di azione e relazione, così da legittimare un'immeditata tutela , anche sotto il profilo della corretta quantificazione . Il ricorso viene in conclusione accolto con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Ragusa.

Presidente Ricciarelli – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 3 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p. , 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , nonché del ' D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, artt. 7, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e 640-bis c.p., avente ad oggetto beni nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza dell'importo di Euro 47 mila e nella forma diretta della somma di Euro 14.763,48, oltre che della carta del reddito di cittadinanza. Il Tribunale, dato atto che il provvedimento di sequestro è rimasto privo di esecuzione non essendo stato reperito alcun bene nella disponibilità dell'indagato, ha ravvisato la carenza di interesse all'impugnazione, trattandosi di provvedimento che non ha inciso sulla sfera patrimoniale del ricorrente. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, A.S. ha proposto ricorso, deducendo vizio della motivazione per manifesta illogicità, sul rilievo che la richiesta di riesame era stata proposta per denunciare la mancanza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Sotto il primo profilo si evidenzia che le accuse erano sorrette soltanto dalle intercettazioni non essendo stati escussi i presunti acquirenti della sostanza stupefacente. Quanto all'altro profilo, si osserva che nell'ordinanza del G.i.p. non si chiariva in base a quale criterio era stato individuato l'importo di 47 mila Euro. Infine, sul piano dell'attualità dell'interesse all'impugnazione si obietta che per effetto del sequestro l'A. si trova nell'impossibilità di aprire un conto corrente perché le somme versate verrebbero immediatamente sequestrate e che, in ogni caso, l'oggetto dell'impugnazione è il provvedimento cautelare e non i suoi effetti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Si deve innanzitutto premettere che la questione preliminare che il ricorso pone, indipendentemente ed a prescindere dalla valutazione dei rilievi sulla fondatezza del provvedimento di sequestro preventivo, attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano la proposizione della richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. sotto il profilo della sussistenza dell'interesse all'impugnazione. In applicazione delle regole generali della disciplina delle impugnazioni, valide anche per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari reali e personali, ai sensi dell' art. 568, comma 4, c.p.p. , per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, condizione che richiede l'esistenza di una situazione di pregiudizio quale diretta conseguenza del provvedimento oggetto di impugnazione, che deve essere attuale e concreta, oltre che persistente per tutta la durata del procedimento, poiché anche la sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento determina in linea generale l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In tema di impugnazione del provvedimento di sequestro il risalente contrasto tra la impostazione che riteneva necessario antecedente temporale l'esecuzione del sequestro Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Gatto, Rv. 194681 e quella che riteneva invece di poterne prescindere Sez. 4, n. 605 del 29/04/1994, De Gattis, Rv. 200396 Sez. 3, n. 4169 del 03/12/1997, dep. 2018, Sartori, Rv. 209809 è stato risolto con l'affermazione dell'orientamento ormai prevalente, secondo cui deve ritenersi inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018 - dep. 30/04/2019 - Di Guida, Rv. 275598 . È stato osservato che l'indicazione del dies a quo del termine per impugnare art. 324, comma 1, c.p.p. dalla data di esecuzione o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. oltre a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, ne delimita anche la concreta proponibilità perché con l'individuazione di tale termine iniziale, il legislatore ha inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall'A.G. Sez. 6, del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 . 3. Ritiene il Collegio che tale principio ribadito anche con riferimento al sequestro probatorio vedi, Sez. 6 n. 3465 del 22/10/2020 - dep. 27/01/2021, Gravina, Rv. 280629 , sebbene condivisibile nelle sue premesse fondamentali, non possa tuttavia essere automaticamente ed acriticamente esteso nella sua assolutezza a tutte le forme di sequestro, essendo evincibile chiaramente dallo sviluppo argomentativo delle ragioni poste a sostegno di esso che la regola della verifica dell'interesse ad impugnare non può prescindere dagli effetti che dal sequestro derivano rispetto alla sfera giuridica del soggetto che ne subisce le conseguenze, in ragione soprattutto dei nuovi e diversi scenari aperti dagli orientamenti giurisprudenziali che si sono via via delineati in tema di sequestro di somme di denaro. Al riguardo si impone, innanzitutto, un pregiudiziale chiarimento, ovvero che è del tutto evidente che la questione dell'interesse ad impugnare deve essere tenuta distinta da quella della decorrenza iniziale del termine per impugnare, trattandosi di due profili che non possono essere considerati come inscindibilmente legati tra loro. Il profilo della decorrenza del termine per proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro attiene alla determinazione del momento in cui il soggetto legittimato ad impugnare attraverso la conoscenza effettiva del provvedimento di sequestro si trova nella materiale possibilità di esercitare il suo diritto di impugnazione, momento che può anche non coincidere con quello in cui il sequestro ha avuto esecuzione, come avviene nei caso in cui il sequestro sia stato eseguito non alla presenza del soggetto interessato. In tal senso, la sentenza Marseglia delle Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, dep. 03/08/2006, Rv. 234213 ha affermato che ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame che è unico per il difensore e per l'indagato occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Seppure tale decisione faccia decorrere il termine dall'esecuzione o da quello ordinariamente successivo della effettiva conoscenza, non può da ciò desumersi l'inammissibilità di un riesame proposto prima della esecuzione del provvedimento di sequestro. Va osservato al riguardo che in tema di impugnazione con la citata sentenza Marseglia è stato dato rilievo decisivo ad una impostazione sostanzialistica che fa discendere dall'apprensione materiale della cosa o dalla conoscenza di questa situazione di fatto la decorrenza del termine per impugnare, sulla base del rilievo che l'attribuzione del diritto all'impugnazione viene riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano un rapporto sostanziale o fattuale con la cosa oggetto del sequestro. Ma senza mettere in discussione il principio affermato in tema di impugnazione del sequestro dalla richiamata sentenza e impregiudicata la necessaria esecuzione del sequestro come presupposto della decorrenza del termine per impugnare, non può da ciò inferirsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta prima dell'apprensione materiale del bene, dovendosi piuttosto dare rilievo determinante al diverso profilo della verifica della sussistenza di un interesse attuale e concreto alla rimozione del provvedimento. In altri termini, fermo restando che il termine iniziale per impugnare la richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro non possa decorrere prima della data di esecuzione del provvedimento stesso, e seppure in linea generale anche l'insorgenza dell'interesse coincida di regola con l'apprensione materiale della cosa di cui è stato disposto il sequestro, non si può affermare con la stessa assolutezza che l'esecuzione del sequestro condizioni sempre anche l'insorgenza degli effetti del provvedimento e con essi anche dell'interesse alla verifica della fondatezza dei relativi presupposti. Non pare dubbio al Collegio che nel caso in cui l'oggetto del sequestro sia la produzione di un vincolo che assoggetta ad ablazione non una cosa individuata ma fissa piuttosto un valore di riferimento, che funge da misura per operare poi l'ablazione di beni presenti e futuri, la valutazione dell'interesse ad impugnare non possa essere più svolta alla stregua del criterio utilizzato per il sequestro di cosa determinata. Lo scopo di evitare un'inutile attività processuale riferita ad un provvedimento di sequestro non ancora eseguito, si correla all'esigenza di prevenire un vaglio di legalità di un provvedimento insuscettibile di trovare concreta esecuzione per insussistenza o mancato rinvenimento della res da assoggettare a vincolo reale. Ma un tale ordine di ragioni non può essere considerato valido nel caso del sequestro avente ad oggetto una somma di denaro, in considerazione della natura fungibile del bene e degli effetti che ne derivano, alla stregua del principio oramai consolidato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Costituisce principio consolidato che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 . Sotto tale profilo, il sequestro finalizzato alla confisca del denaro quale profitto o prezzo del reato, operando allo stesso modo della confisca per equivalente per il carattere di bene fungibile proprio del denaro, genera in ogni caso un vincolo permanente di valore sulle consistenze pecuniarie anche future del soggetto ad esso sottoposto che arreca un immediato pregiudizio sotto il profilo dell'interesse ad escluderne l'efficacia anche prima dell'effettivo reperimento delle somme di denaro per l'importo stabilito. Essendosi anche più di recente ribadito che il sequestro di somme di denaro giacenti sul conto bancario deve sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta anche se si tratti di somme di denaro di cui la parte abbia fornito la prova della derivazione da una fonte di reddito lecita Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 , la sottoposizione ad un vincolo di valore che prescinde dalla verifica della diretta derivazione del denaro dal reato e che colpisce quindi anche gli introiti futuri derivanti da fonti di reddito lecite, purché costituiti da somme di denaro, rende evidente come l'interesse alla rimozione di detto vincolo prescinda dall'attuale reperimento delle somme di denaro, poiché il pregiudizio è comunque correlato al carattere permanente dello stesso ed alla sua operatività slegata da una precisa e predefinita delimitazione temporale. È evidente come l'apposizione di un vincolo che colpisce ogni accrescimento nummario senza una precisa scadenza temporale generi un pregiudizio immediato anche se solo riferito alla stessa determinazione del quantum del profitto del reato. Il sequestro funzionale alla confisca diretta di denaro anche ove rimanga ineseguito per il mancato rinvenimento nel patrimonio del soggetto interessato delle somme pari all'importo stabilito, determina comunque un vincolo di natura patrimoniale che per la sua capacità espansiva si ripercuote immediatamente nella sfera economica del destinatario del provvedimento cautelare, condizionando da subito ogni prospettiva di accrescimento patrimoniale, così da rendere concreto ed attuale l'interesse alla sua rimozione ancor prima della sua concreta esecuzione. Del resto se si considera il caso tutt'altro che infrequente di esecuzione frazionata ed a più riprese del sequestro in base al concreto reperimento delle somme di denaro fino alla concorrenza dell'importo stabilito, appare evidente la irragionevolezza di una posticipazione della tutela giudiziaria rispetto all'immediato pregiudizio che deriva dalla stessa determinazione del preciso importo da assoggettare al vincolo cautelare. 4. Senza, quindi, mettere in discussione il principio che l'azione di impugnazione del provvedimento di sequestro essendo funzionale alla restituzione delle cose che sono state sequestrate, presuppone l'effettivo sequestro delle cose, va operato un distinguo rispetto ai provvedimenti di sequestro che non hanno ad oggetto un bene determinato ma che producono una situazione di assoggettamento permanente di ogni incremento del patrimonio del soggetto ad esso sottoposto. La stessa determinazione del quantum del profitto del reato giustifica pienamente il diritto ad adire l'autorità giudiziaria ai fini di una verifica immediata della sussistenza dei presupposti che legittimano il sequestro, in applicazione dei principi dell'ordinamento sovranazionale a salvaguardia del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall' art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo . Non si tratta di dare rilievo ad un pregiudizio di carattere solo virtuale o potenziale della posizione patrimoniale che deriva dall'adozione del sequestro di una specifica res prima del suo reperimento, ma del pregiudizio immediato ed attuale che discende dalla fissazione di un vincolo di valore la cui determinazione quantitativa è già di per sé lesiva della libertà di iniziativa economica e dell'autonomia patrimoniale del soggetto interessato. 5. Le stesse considerazioni, ovviamente, valgono anche per il caso di sequestro finalizzato alla confisca c.d. per equivalente o di valore. Il differimento della ammissibilità del mezzo di impugnazione condizionato al concreto reperimento dei beni, in tali fattispecie di sequestro, comporta di fatto una compressione ingiustificata della tutela giurisdizionale di diritti costituzionalmente garantiti in tema di libertà dell'iniziativa economica art. 41 Cost. e di proprietà privata art. 42 Cost. , oltre che una violazione dell' art. 13 Cedu che sancisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale a ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla Convenzione siano stati violati . Va ricordato che nella nozione di beni e nella categoria interesse patrimoniale e dunque nell'ambito di applicabilità dell' art. 1, Protocollo 1 della Convenzione Edu , che garantisce il diritto di proprietà e ne ammette limitazioni nel rispetto del principio di proporzionalità e di equo bilanciamento tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, rientrano e sono compresi i valori patrimoniali come i crediti e più in generale anche ogni aspettativa legittima di ottenere un bene patrimoniale 3/07/1997, Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio 10/07/2002, Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica Ceca , e non vi è dubbio che l'assoggettamento di ogni aspettativa anche legittima di acquisire beni patrimoniali al vincolo cautelare del sequestro giustifichi il diritto ad una verifica immediata delle condizioni cui l'ordinamento subordina qualunque forma di limitazione alla sfera giuridica dei rapporti economici dell'interessato, anche soltanto per sottoporre ad un più attento vaglio giudiziario la stessa precisa quantificazione di tali limitazioni. Proprio in considerazione dell'assenza di una scadenza temporale per la individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, che discende per un verso dalla natura fungibile del bene, nel caso della confisca diretta del denaro, o, per altro verso, dalle specifiche peculiarità della confisca per equivalente, si rende più pressante ed attuale la necessità di assicurare alle persone che hanno subito misure di ingerenza patrimoniale così pervasive di presentare ricorso al fine di contestare effettivamente tali misure, e di lamentare, a seconda dei casi, l'illegalità o la condotta arbitraria e irragionevole, attraverso una tutela giudiziaria effettiva che garantisca attraverso procedure adeguate il rispetto dei principi di proporzionalità del sacrificio e di equo bilanciamento degli interessi collettivi e individuali la cui inosservanza renderebbe censurabile lo stesso provvedimento di sequestro alla luce di principi affermati in ambito sovranazionale dalla Corte EDU 17/5/2016, Dizniz contro Croazia 28/06/2018, G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia per violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 che impone di prevedere delle adeguate salvaguardie procedurali per assicurare che l'impatto sui diritti di proprietà del ricorrente non siano nè arbitrari nè imprevedibili. 6. Quindi, anche per non dare seguito ad interpretazioni che esporrebbero il nostro ordinamento a fondati rilievi da parte delle Corti di giustizia sovranazionali, si deve affermare il seguente principio di diritto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro, poiché riferibile ad un bene fungibile, ovunque reperibile, determina, a prescindere dalla sua esecuzione, un'immediata lesione nella sfera giuridica della persona, incidendo sulla sua capacità di azione e di relazione, così da legittimare un'immediata tutela, anche sotto il profilo della corretta quantificazione . Analogo principio va affermato con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, quale vincolo di valore ai fini della successiva ablazione di somme di denaro o di beni di altra natura entro i limiti del quantum stabilito. 7. Nel caso in esame, il sequestro è stato disposto in funzione della confisca sia diretta delle somme di denaro ritenute provento dei reati - più specificamente la somma di 14 mila è indicata come quella corrispondente all'indebita percezione del reddito di cittadinanza - e sia come confisca riferita a denaro o beni mobili o immobili, fino ad un determinato valore, in relazione al profitto di reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha inteso evidenziare come nel provvedimento del G.i.p. sia carente la specifica indicazione della natura del sequestro disposto fino a concorrenza dell'importo di 47 mila Euro. Giova qui rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, che richiama sullo specifico punto la sentenza sempre delle Sez. U, n. 10280 del 25/10/20007, Miragliotta, Rv. 238700, nella nozione di profitto del reato rientra non solo il denaro che ne sia direttamente derivato ma anche gli specifici beni, cd. succedanei, che possano ritenersi, in base ad un sufficiente quadro indiziario, frutto del medesimo reato, nel senso di potersi ritenere causalmente ricollegabili all'attività criminosa posta in essere dall'agente. Tale regola impone che il reimpiego del denaro in beni diversi di altra natura, perché possa considerarsi profitto del reato, debba essere collegato causalmente al reato, giustificandosi solo in tal caso come oggetto di confisca diretta del profitto sia il denaro che ne costituisca il provento e sia il bene di altra natura specificamente individuato che ne rappresenti il reimpiego. In altri termini ove si tratti solo di confisca diretta di denaro quale profitto o prezzo del reato, la determinazione del valore di riferimento è sufficiente per operarsi l'ablazione di qualsiasi somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'autore del reato, ma detto riferimento di valore non può invece giustificare anche l'apprensione di beni di diversa natura mobili o immobili , come avviene nel caso di confisca per equivalente, essendo per la confisca diretta pur sempre richiesta la specifica individuazione del nesso causale di derivazione del reimpiego, allorché si vogliano aggredire beni diversi dal denaro. Solo quando non sia più rinvenuto l'accrescimento monetario derivante dal reato perché la persona non dispone più di denaro, in questa ipotesi, che la sentenza Lucci ha definito novazione oggettiva , opera, ma nei soli casi normativamente previsti, lo strumento surrogatorio della confisca per equivalente, attuabile sui beni di diversa natura di cui disponga l'autore del reato. Sta di fatto, che nel caso di specie deve ritenersi che il G.i.p. abbia inteso per questa parte disporre un sequestro funzionale a confisca anche per equivalente. Nondimeno, restano valide le ragioni fin qui poste in evidenza, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso. 8. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell' art. 324, comma 5, c.p.p. affinché, in coerente applicazione del principio di diritto sopra enunciato proceda al giudizio di riesame in relazione alle deduzioni difensive. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di riesame al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. prc pen